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Incapacità di intendere e di volere nei crimini: la responsabilità penale

Incapacità di intendere e di volere nei crimini: la responsabilità penale

Incapacità di intendere e di volere nei crimini - la responsabilità penale
  • Redazione UniD
  • 20 Marzo 2026
  • Criminologia
  • 6 minuti

Incapacità di intendere e di volere nella giustizia

Quando si parla di incapacità di intendere e di volere, si tocca uno dei nodi più delicati del diritto penale. Dietro ogni fascicolo esiste una persona con una storia clinica, familiare e sociale complessa, che il processo deve saper leggere senza semplificazioni.

Nel dibattito pubblico, soprattutto dopo casi mediatici come quello di Giulia Tramontano, si tende a usare questa espressione come etichetta generica. In realtà, il suo accertamento richiede strumenti tecnici raffinati, una solida conoscenza della psichiatria forense e una lettura attenta degli atti.
Capire quando un soggetto era davvero incapace, e quando invece una sofferenza psichica non esclude la colpa, significa decidere se e quanto punire. Questo ha conseguenze enormi, sia per l’imputato sia per le vittime.

L’articolo analizza il significato giuridico della formula, il ruolo della perizia psichiatrica, i disturbi più rilevanti e l’impatto sulla responsabilità penale. Verranno richiamati orientamenti giurisprudenziali recenti e collegamenti con istituti come circonvenzione di incapace e amministratore di sostegno, per offrire una visione integrata utile a studenti, professionisti e operatori della giustizia.

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Normativa sull’incapacità di intendere e di volere

Per comprendere l’incapacità di intendere e di volere bisogna partire dalla nozione di imputabilità. Il codice penale, soprattutto agli articoli 85-89, collega la punibilità alla possibilità di comprendere il disvalore del fatto e di autodeterminarsi.

La capacità di intendere e di volere indica, in termini giuridici, l’idoneità del soggetto a capire il significato delle proprie azioni e a controllarle.
Quando una grave infermità mentale annulla tali facoltà, l’ordinamento esclude la responsabilità penale.
Se invece le riduce in modo significativo, opera la diminuente del vizio parziale di mente.

Nei processi per omicidio o reati sessuali, questa distinzione può cambiare radicalmente l’esito sanzionatorio.
Si pensi a un imputato con disabilità intellettiva severa rispetto a chi presenta solo tratti di disturbo di personalità. Nel primo caso, l’imputabilità può essere esclusa; nel secondo, spesso viene riconosciuta, pur valutando la fragilità clinica in sede esecutiva. Per avvocati e consulenti è quindi decisivo leggere la cartella clinica, ricostruire l’evoluzione del quadro psichico e collegarla al momento del fatto.

Perizia psichiatrica per incapacità di intendere e di volere

Nel processo, accertare l’incapacità di intendere e di volere non è mai una scelta intuitiva: passa attraverso una perizia psichiatrica strutturata.
Il giudice affida a uno specialista il compito di valutare lo stato mentale dell’imputato al momento del reato.

Lo psichiatra forense utilizza colloqui clinici, test psicodiagnostici e l’analisi della documentazione sanitaria. Tra gli strumenti più usati rientra il test di Rorschach, spesso integrato con altre batterie cognitive, per stimare funzioni come giudizio di realtà, controllo degli impulsi e organizzazione del pensiero.
In un procedimento per omicidio volontario, ad esempio, una perizia può concludere per piena imputabilità nonostante una lunga storia psichiatrica, come accaduto nel caso Impagnatiello, quando gli esperti hanno escluso un vizio totale di mente.

Ecco i principali elementi che una valutazione seria considera:

  • Storia clinica e aderente documentazione sanitaria pregressa
  • Descrizione precisa del fatto e condotta immediatamente successiva
  • Livello di critica e consapevolezza rispetto al reato contestato
  • Presenza di simulazione, dissimulazione o accentuazione dei sintomi

Dalla qualità di questa analisi dipendono la credibilità della perizia e, in ultima istanza, le decisioni del giudice su misura della pena e misure di sicurezza.

Confini dell’incapacità di intendere e di volere

Nella prassi, non ogni disturbo mentale comporta incapacità di intendere e di volere. Occorre verificare l’intensità del quadro clinico e il suo nesso con il reato. Molte diagnosi restano compatibili con la piena imputabilità.

Alcune condizioni, però, pongono problemi delicati.
La disabilità intellettiva grave può rendere impossibile comprendere le conseguenze di un gesto, specie in contesti di forte suggestione.
Il disturbo dissociativo può determinare episodi in cui parti della coscienza si “sganciano”, alterando percezione e controllo.

Diverso è il caso del cosiddetto raptus omicida: i tribunali tendono a escluderne la natura improvvisa e inspiegabile, puntando invece su dinamiche relazionali e segnali pregressi.
In presenza di declino cognitivo avanzato, come nelle demenze, la valutazione si complica ancora: il soggetto può alternare momenti di lucidità e fasi confuse. Il perito deve allora ricostruire, con precisione, lo stato mentale nell’istante del fatto. Per chi difende, diventa determinante distinguere tra disagio psichico generico e vera infermità rilevante ai fini penali, evitando di proporre tesi difensive fragili che rischiano di indebolire l’intera strategia processuale.

Effetti sull’esito del processo e sulle misure applicate

Stabilire se l’incapacità di intendere e di volere sia totale, parziale o assente incide direttamente sulla sorte dell’imputato. Non si tratta solo di anni di pena, ma anche di regime detentivo e percorsi trattamentali.

Nel vizio totale di mente, il soggetto non viene condannato, ma può essere destinatario di misure di sicurezza detentive, come il ricovero in REMS. Nel vizio parziale, la pena è ridotta, ma la condanna resta, con possibili programmi terapeutici in carcere.
Nei casi mediatici, come gli omicidi familiari con disturbo psicotico pregresso, la linea di confine è sottile.

In alcuni procedimenti, pur riconoscendo un quadro psichiatrico grave, la Corte ha escluso l’infermità rilevante, richiamando la capacità dell’imputato di organizzare il fatto e occultare le prove. Qui assume rilievo lo psicologo penitenziario, chiamato a lavorare su rischio di recidiva e responsabilizzazione.
Per le vittime, queste decisioni possono apparire indulgenti; per i tecnici, rappresentano il tentativo di tenere insieme colpevolezza personale e tutela della collettività, in un equilibrio sempre provvisorio.

Incapacità, vulnerabilità e tutela nei reati contro i soggetti deboli

Il tema dell’incapacità di intendere e di volere non riguarda solo chi commette reati, ma anche chi li subisce. Le fragilità cognitive e psichiche espongono a forme specifiche di vittimizzazione.

Nel reato di circonvenzione di incapace, ad esempio, il legislatore protegge chi, per infermità o età, non è in grado di autodeterminarsi nelle scelte patrimoniali. Qui l’attenzione si sposta dalla colpevolezza dell’autore alla vulnerabilità della vittima.
La figura dell’amministratore di sostegno diventa cruciale per prevenire abusi e segnalare situazioni a rischio.
Nei procedimenti civili e penali emergono spesso le stesse diagnosi: disabilità intellettiva, disturbi dell’area psicotica, grave declino cognitivo. Anche nelle strutture detentive, lo psicologo penitenziario e gli operatori sociali devono riconoscere questi profili, per evitare che persone poco capaci vengano manipolate da altri detenuti più esperti.

In prospettiva sistemica, la corretta valutazione della capacità e delle sue limitazioni consente di disegnare percorsi di protezione personalizzati, riducendo il rischio che la debolezza mentale diventi terreno fertile per reati seriali e difficili da intercettare.

Il senso della colpa tra mente, norma e società

Nel dibattito sull’incapacità di intendere e di volere si incrociano medicina, diritto e sensibilità collettiva.
Ogni processo obbliga a chiedersi quanto la mente dell’imputato fosse davvero libera, e quanto invece schiacciata da un’infermità che ne deformava giudizio e volontà.

Non esiste una formula automatica. Una stessa diagnosi psichiatrica può condurre a esiti diversi, se cambiano intensità dei sintomi, contesto relazionale, preparazione del fatto.
Per questo il contributo di psichiatria e psicologia giuridica non sostituisce la scelta del giudice, ma la rende più consapevole.

Un esempio concreto è il caso di Andrea Yates, negli Stati Uniti, che ha sollevato dibattiti sull’influenza delle patologie mentali nelle decisioni giudiziarie. Sullo sfondo resta una domanda scomoda: fino a che punto punire chi non riesce pienamente a governarsi? 
La risposta, sempre parziale, si gioca nell’incontro tra perizia rigorosa, ascolto delle vittime e rispetto della dignità di chi è sottoposto a processo.

L’evoluzione della giurisprudenza mostra proprio questo movimento continuo, alla ricerca di un equilibrio fragile ma indispensabile tra sicurezza, responsabilità individuale e riconoscimento della sofferenza psichica. In questo contesto, la formazione continua dei giudici e l’aggiornamento delle normative sono fondamentali per garantire processi equi e giusti.

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