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Prestanome professionali in Italia: numeri e contrasto

Prestanome professionali in Italia: numeri e contrasto

Prestanome professionali in Italia - numeri e contrasto
  • Redazione UniD
  • 4 Novembre 2026
  • Notizie giuridiche
  • 15 minuti

Prestanome professionali dietro attività economiche

Con l’espressione prestanome professionali si indicano soggetti che schermano, in modo stabile o ripetuto, chi controlla realmente attività economiche e operazioni finanziarie. La formula ha però un valore soprattutto descrittivo: non identifica una categoria statistica autonoma né, da sola, una specifica fattispecie di reato.

Le conseguenze giuridiche dipendono dalle condotte concrete, dal ruolo ricoperto e dall’eventuale consapevolezza dell’intestatario formale. Possono emergere collegamenti con reati tributari, riciclaggio, frodi societarie o altri illeciti economici. Ogni ricostruzione richiede quindi fatti verificabili, documenti coerenti e una valutazione individuale delle responsabilità.

Il quadro quantitativo presenta un limite rilevante.
Il Rapporto annuale UIF 2025, pubblicato nel 2026, non rileva separatamente questi soggetti. La UIF aggrega le informazioni per fenomeno e tipologia di segnalante, senza fornire un dato nazionale ufficiale sul loro numero, sui compensi percepiti o sui procedimenti esclusivamente collegati.

Esistono comunque indicatori utili. Nel 2025 la UIF ha ricevuto 162.059 segnalazioni di operazioni sospette, definite SOS, contro le 145.401 del 2024: l’aumento è stato dell’11,5%.
Il Rapporto descrive inoltre società recenti frequentemente riconducibili a prestanome, coinvolte in operazioni con crediti fiscali fittizi ceduti più volte. Questi elementi permettono di osservare il fenomeno, ma non di stimarne automaticamente la diffusione effettiva.

Indice
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Prestanome professionali: una definizione da usare con cautela

Il termine prestanome descrive chi figura formalmente come titolare, amministratore o intestatario, mentre un altro soggetto esercita il controllo sostanziale.
Nei prestanome professionali, l’interposizione assume caratteri organizzati, continuativi o seriali. La definizione resta tuttavia giornalistica e operativa, poiché la UIF non dispone di una voce statistica specificamente dedicata.

Un’intestazione formale, inoltre, non prova automaticamente l’esistenza di una condotta illecita. Occorre esaminare documenti, flussi finanziari, deleghe, poteri effettivamente esercitati e rapporti tra i soggetti coinvolti.
Solo l’insieme di questi elementi consente di comprendere se l’intestatario agisca autonomamente oppure esegua istruzioni impartite da altri.

Una società appena costituita, per esempio, può avere un amministratore privo di esperienza nel settore senza che ciò dimostri un illecito. Il quadro cambia quando il soggetto non assume decisioni, ignora le operazioni compiute e consegna a terzi credenziali o accessi bancari. Anche in questa situazione, però, la qualificazione giuridica dipende dalle prove raccolte.

Il riciclaggio di denaro consiste, in termini generali, nel dissimulare la provenienza illecita delle risorse. Non ogni interposizione integra tale fenomeno: secondo le circostanze, possono invece rilevare illeciti societari, fiscali o documentali.
Il Rapporto UIF 2025 richiama anche il professional money laundering, cioè servizi organizzati per trasferire o ripulire proventi illeciti mediante infrastrutture finanziarie transnazionali. Il riferimento non equivale a un censimento dei singoli prestanome professionali.

Come funzionano e a cosa servono

Nei prestanome professionali il termine professionale non indica l’appartenenza a un ordine o lo svolgimento di una professione regolamentata. Descrive piuttosto una disponibilità abituale, organizzata o seriale a comparire in società, contratti, conti correnti, partecipazioni o registri pubblici al posto del soggetto che esercita il controllo effettivo.
La presenza di un compenso è frequente negli schemi illeciti, ma non è indispensabile per qualificare il ruolo e non esistono tariffe ufficiali attendibili.

Il meccanismo può articolarsi in più passaggi:

  1. viene individuato un soggetto disposto a figurare come amministratore, socio, titolare di un conto o proprietario di un bene;
  2. al soggetto sono formalmente attribuite quote, cariche, deleghe o disponibilità patrimoniali;
  3. il controllo operativo rimane a un terzo, che impartisce istruzioni, conserva documenti e gestisce credenziali o rapporti con clienti e fornitori;
  4. l’intestazione formale viene utilizzata per creare distanza tra il dominus e le operazioni economiche, fiscali o finanziarie;
  5. quando la società o il bene accumulano debiti, contestazioni o anomalie, il prestanome può essere sostituito oppure l’entità può essere abbandonata.

Le figure coinvolte non coincidono necessariamente e devono essere distinte:

FiguraRuolo possibile
Intestatario formale o prestanomeCompare nei registri, firma atti o assume una carica senza esercitare un’autonomia corrispondente a quella dichiarata.
Dominus o controllante occultoDecide le operazioni, beneficia dei risultati e conserva il potere economico sostanziale.
Amministratore di fattoEsercita concretamente e con continuità i poteri tipici dell’amministratore pur senza una nomina formale.
Intermediario o reclutatoreIndividua gli intestatari, predispone documenti e mette in relazione il prestanome con il dominus.
Professionista incaricatoNotaio, commercialista, avvocato o consulente che assiste un’operazione. La partecipazione professionale non implica complicità: l’eventuale responsabilità richiede condotte e consapevolezza specifiche.
Intestatario inconsapevoleSubisce un furto di identità o l’uso non autorizzato dei propri dati e, in assenza di partecipazione cosciente, non coincide con il prestanome compiacente.

L’interposizione può servire a nascondere il beneficiario effettivo, aggirare divieti o incompatibilità, ostacolare sequestri e misure di prevenzione, aprire rapporti finanziari, ottenere autorizzazioni oppure rendere più difficile l’individuazione di chi ha assunto le decisioni.
La finalità concreta deve comunque essere provata: un mandato fiduciario, una delega o un’intestazione per conto altrui non sono automaticamente illeciti se trasparenti, documentati e compatibili con la legge.

Alcuni esempi ipotetici aiutano a comprendere le differenze:

  • Società schermo
    Una persona risulta amministratore di una Srl appena costituita, ma contratti, home banking e rapporti con i fornitori sono gestiti da un terzo. L’anomalia diventa più rilevante se l’amministratore firma documenti in bianco o non conosce l’attività sociale.
  • Crediti fiscali fittizi
    Più società cedono ripetutamente lo stesso credito o crediti inesistenti. Gli amministratori formali cambiano rapidamente, mentre recapiti, consulenti, controparti e dispositivi utilizzati restano gli stessi.
  • Conto di passaggio
    L’intestatario riceve somme e le trasferisce immediatamente secondo istruzioni altrui, senza una causale economica documentata. A seconda dei fatti, la figura può avvicinarsi anche a quella del money mule, che non coincide necessariamente con il prestanome societario.
  • Quote e beni intestati a terzi
    Partecipazioni societarie, immobili o altri valori sono formalmente attribuiti a un soggetto diverso da quello che li finanzia e ne dispone. Se lo scopo è eludere misure patrimoniali o agevolare determinati delitti, può assumere rilievo l’art. 512-bis del codice penale.
  • Veicoli intestati in serie
    Una persona compare come proprietaria di numerose automobili utilizzate stabilmente da soggetti diversi. Lo schema può ostacolare l’individuazione del responsabile della circolazione, la riscossione delle sanzioni o la ricostruzione della disponibilità effettiva dei mezzi.
  • Autorizzazioni e attività regolamentate
    Il titolare formale possiede i requisiti dichiarati, mentre l’attività è controllata da un soggetto colpito da divieti o privo delle condizioni richieste. Le conseguenze dipendono dal settore e dalle dichiarazioni presentate.

Nessuno di questi indicatori costituisce, isolatamente, una prova.
La ricostruzione richiede di confrontare titolarità formale, provenienza dei fondi, gestione quotidiana, disponibilità delle credenziali, benefici economici e contenuto delle comunicazioni tra i soggetti.

Prestanome, amministratore di fatto e reati societari

L’impiego di un prestanome non costituisce di per sé un autonomo reato societario. Può però diventare lo strumento attraverso cui vengono commessi o occultati illeciti previsti dal codice civile, dal codice penale, dalla normativa tributaria o dalla disciplina della crisi d’impresa.

L’art. 2639 del codice civile estende le qualifiche soggettive previste per diversi reati societari anche a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici della funzione.
Il soggetto che dirige realmente la società può quindi essere qualificato come amministratore di fatto, anche se non compare nella visura camerale. Il prestanome nominato amministratore rimane invece amministratore di diritto e non è automaticamente esonerato perché le decisioni provenivano da altri.

Tra le fattispecie che possono assumere rilievo, in presenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge, rientrano:

AmbitoCondotta possibileRiferimento principale
False comunicazioni socialiEsposizione o omissione consapevole di fatti materiali rilevanti nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali.Artt. 2621 e 2622 c.c.
Impedito controlloOccultamento di documenti o altri artifici diretti a ostacolare le attività di controllo attribuite ai soci o agli organi sociali.Art. 2625 c.c.
Ostacolo alla vigilanzaFalse comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza oppure ostacolo consapevole alle loro funzioni.Art. 2638 c.c., nei settori sottoposti a vigilanza.
Infedeltà patrimonialeOperazioni compiute in conflitto di interessi, con intenzionale danno patrimoniale alla società e ingiusto profitto.Art. 2634 c.c.
Crisi e liquidazione giudizialeDistrazione di beni, occultamento delle scritture o aggravamento del dissesto.Reati disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Attribuzione fittizia di beniIntestazione simulata finalizzata a eludere misure di prevenzione patrimoniale o ad agevolare specifici delitti.Art. 512-bis c.p.
Illeciti fiscali e riciclaggioEmissione o utilizzo di fatture false, occultamento di documenti, trasferimento o sostituzione di proventi illeciti.D.lgs. 74/2000 e artt. 648-bis e seguenti c.p.

Un amministratore meramente nominale non risponde in via oggettiva di qualsiasi illecito commesso dalla società.
Devono essere provati il suo contributo, la possibilità concreta di conoscere o impedire determinate condotte e l’elemento soggettivo richiesto dalla singola fattispecie. Tuttavia, firme apposte senza controllo, consegna delle credenziali bancarie, approvazione di bilanci non esaminati o accettazione sistematica di operazioni macroscopicamente anomale possono diventare elementi rilevanti nella ricostruzione della consapevolezza.

Per esempio, se il dominus occulta ricavi e l’amministratore formale firma dichiarazioni o documenti predisposti da altri, la sola firma non risolve automaticamente il tema della responsabilità, ma neppure la spiegazione di non aver letto gli atti garantisce l’esonero.
Occorre accertare quali informazioni fossero disponibili, quali poteri potessero essere esercitati e quale fosse il contributo effettivo di ciascuno.

Anche la società può essere coinvolta ai sensi del d.lgs. 231/2001 quando viene commesso, nel suo interesse o vantaggio, uno dei reati presupposto inclusi dalla disciplina.
Non tutti i reati societari o tributari producono automaticamente responsabilità dell’ente: è necessario verificare la specifica fattispecie, il ruolo dell’autore e l’adeguatezza del modello organizzativo.

Segnalazioni sui prestanome professionali dalle categorie qualificate

Nel 2025 i professionisti hanno trasmesso alla UIF 10.399 SOS, pari al 6,4% del totale. Nel 2024 erano state 10.345: l’aumento annuale è quindi dello 0,5%, nettamente inferiore alla crescita complessiva delle segnalazioni.
Questi valori misurano l’attività segnaletica, non il numero dei prestanome professionali individuati.

Una SOS, inoltre, non costituisce una denuncia e non prova la commissione di un reato. È una comunicazione basata su elementi di sospetto, destinata all’analisi finanziaria della UIF.
La distribuzione riportata dal Rapporto UIF 2025 evidenzia una forte concentrazione nel comparto notarile:

  • Notai e Consiglio Nazionale del Notariato – 10.000 segnalazioni
  • Commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro – 275 segnalazioni
  • Società di revisione e revisori legali – 42 segnalazioni
  • Studi associati, avvocati e altri professionisti – 82 segnalazioni

Nell’ultima voce rientrano 19 segnalazioni degli studi associati, 27 degli avvocati e 36 degli altri esercenti. La composizione mostra quali categorie hanno trasmesso le comunicazioni, ma non permette di stabilire quante riguardassero intestazioni fittizie, amministratori formali o altri schemi di interposizione.

Nel 2025 le nuove iscrizioni al portale Infostat-UIF sono state 461; tra queste, 268 appartenevano alla categoria professionale. I segnalanti che hanno inviato almeno una SOS sono stati 1.129.
L’80% delle comunicazioni professionali è arrivato entro 30 giorni dall’operazione. La tempestività agevola gli approfondimenti finanziari, ma non anticipa l’esito degli accertamenti investigativi o delle successive valutazioni giudiziarie.

Prestanome professionali: schemi fiscali e indicatori territoriali

Il Rapporto UIF 2025 collega il 20% delle SOS al riciclaggio di proventi derivanti da illeciti fiscali. All’interno di questo insieme emergono anche infrastrutture transnazionali di professional money laundering.
La UIF descrive inoltre crediti fiscali fittizi ceduti ripetutamente attraverso società di recente costituzione, spesso riconducibili a prestanome o a persone sottoposte a indagine.

Il riferimento ai reati tributari consente di inquadrare le possibili condotte presupposte.
Tuttavia, una stessa segnalazione può contenere più fenomeni e richiede sempre una valutazione specifica. Il dato aggregato non permette quindi di isolare il contributo dei prestanome professionali né di attribuire automaticamente una responsabilità agli intestatari delle società coinvolte.

Una catena di cessioni può rendere più complessa la ricostruzione dell’origine, della disponibilità e del beneficiario effettivo del credito.
Il beneficiario effettivo è la persona fisica che controlla realmente un’entità o beneficia dell’operazione. L’intestazione a soggetti meramente formali aumenta l’opacità soprattutto quando società recenti condividono recapiti, deleghe, controparti o modalità operative. Si tratta comunque di indicatori, non di prove autonome.

Anche i dati territoriali richiedono cautela.
Nel 2025 la Lombardia ha registrato 31.552 SOS, pari al 19,5% del totale. Seguono Campania con 20.942, Lazio con 15.814, Emilia-Romagna con 11.149 e Veneto con 10.507.
In rapporto alla popolazione residente, la Campania occupa il primo posto. Questi numeri comprendono tutte le SOS e non misurano la distribuzione regionale dei prestanome professionali.

Dal sospetto all’analisi finanziaria

Nel 2025 la UIF ha analizzato e trasmesso agli organi investigativi 163.888 segnalazioni, con un tempo medio di lavorazione di 14 giorni.
Il numero delle pratiche esaminate può differire da quello delle segnalazioni ricevute nello stesso anno, perché i flussi comprendono comunicazioni pervenute in periodi diversi.

L’analisi finanziaria individua collegamenti, anomalie e movimenti meritevoli di approfondimento. Non sostituisce le indagini della polizia giudiziaria né le valutazioni dell’autorità giudiziaria.
Per gli schemi che coinvolgono prestanome professionali, questa distinzione è essenziale: il sospetto finanziario avvia gli approfondimenti, ma non determina da solo una responsabilità penale.

La UIF ha inoltre avviato 146 procedimenti amministrativi per valutare la sospensione di operazioni sospette, per un valore complessivo di 22,5 milioni di euro. Le informative condivise con la DIA sono state 67. Sono stati poi adottati 16 provvedimenti di sospensione, relativi a operazioni per 1,5 milioni di euro.

In sette casi l’autorità giudiziaria ha successivamente disposto il sequestro delle somme. La sospensione resta una misura temporanea e non coincide con una confisca definitiva. Questi strumenti possono ostacolare anche operazioni fondate sull’impiego di intestatari formali, ma i dati pubblicati non precisano quante misure riguardino tali soggetti.

Il contrasto si sviluppa quindi attraverso passaggi distinti: analisi finanziaria, accertamenti investigativi e controllo giudiziario. La sequenza consente di verificare i movimenti segnalati e, nello stesso tempo, di attribuire le responsabilità sulla base delle condotte effettive, dei poteri esercitati e della consapevolezza dei singoli partecipanti.

Le contromisure legislative contro le intestazioni fittizie

Il contrasto ai prestanome professionali non dipende da una sola norma.
L’ordinamento combina obblighi di trasparenza, controlli antiriciclaggio, responsabilità penali e societarie, sequestri, confische e regole specifiche per determinati beni o attività.

Tra i principali presidi rientrano:

  • l’identificazione e la verifica del titolare effettivo previste dal d.lgs. 231/2007;
  • l’obbligo dei soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio di svolgere l’adeguata verifica e, quando ne ricorrono i presupposti, trasmettere una SOS alla UIF;
  • l’art. 512-bis c.p. sul trasferimento fraudolento di valori, applicabile in presenza delle specifiche finalità indicate dalla norma;
  • le misure di prevenzione patrimoniale disciplinate dal d.lgs. 159/2011 e gli strumenti di sequestro e confisca previsti per i singoli reati;
  • l’estensione della responsabilità agli amministratori di fatto prevista dall’art. 2639 c.c.;
  • la responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, quando il fatto commesso rientra tra i reati presupposto;
  • i controlli dei registri pubblici, delle autorità di vigilanza e degli intermediari sulla coerenza tra intestazione formale, attività dichiarata e operatività effettiva.

Questi strumenti non introducono una presunzione generale di colpevolezza. Il loro obiettivo è rendere identificabile la persona fisica che controlla l’entità, conservare la tracciabilità delle decisioni e impedire che l’intestazione formale neutralizzi gli accertamenti patrimoniali o societari.

Il limite alla ventunesima auto e il Codice della strada

Un’applicazione settoriale riguarda i veicoli.
L’art. 94-bis del Codice della strada vieta le intestazioni simulate o utilizzate per eludere o pregiudicare l’accertamento del responsabile civile della circolazione. La norma mira a contrastare anche i casi in cui una sola persona risulta proprietaria di numerosi mezzi stabilmente utilizzati da soggetti diversi.

A questo presidio si affianca la misura sulle intestazioni dalla ventunesima auto. La disciplina descritta prevede, per l’intestazione della ventunesima autovettura alla stessa persona fisica, un ISEE superiore a 50.000 euro.
Lo scopo è rendere più difficile il ricorso seriale a persone prive di una capacità economica coerente con il numero di veicoli formalmente posseduti.

Il requisito economico deve essere interpretato come un filtro amministrativo, non come una prova penale. Possedere molti veicoli non dimostra automaticamente l’esistenza di un prestanome; allo stesso modo, il superamento della soglia ISEE non certifica la legittimità delle intestazioni.
Restano necessari gli accertamenti sull’effettiva disponibilità dei mezzi, sui pagamenti, sugli utilizzatori abituali e sulla finalità delle operazioni.

Per applicare la regola occorre inoltre verificare il testo normativo vigente, la decorrenza, le modalità dei controlli e le eventuali esclusioni previste per imprese, operatori professionali e flotte.
La misura del Codice della strada non riguarda direttamente i reati societari, ma segue la stessa logica di contrasto: confrontare la titolarità formale con la capacità economica e con la disponibilità effettiva del bene. Può quindi intercettare uno degli impieghi dei prestanome senza esaurire il fenomeno, che comprende anche società, conti, partecipazioni e altri valori.

Le istruzioni operative e l’aggiornamento del 2026

Nel dicembre 2025 la UIF ha pubblicato nuove istruzioni per rilevare e segnalare le operazioni sospette. Il documento, predisposto con la Guardia di finanza, contiene indicazioni operative già pubblicate e non costituisce una bozza né un testo sottoposto a consultazione. Le informazioni disponibili non riportano una diversa data generale di efficacia.

La disciplina dell’antiriciclaggio impone ai soggetti obbligati di osservare il cliente e valutare le anomalie dell’operatività.
In questo quadro, la presenza di intestatari meramente formali può assumere rilievo se associata ad altri elementi, come deleghe estese, incoerenze economiche, flussi privi di giustificazione o poteri esercitati da soggetti diversi dall’amministratore dichiarato.

L’aggiornamento più recente riguarda il primo semestre 2026.
In quel periodo la UIF ha ricevuto 90.200 SOS, con un aumento dell’11,6% rispetto al primo semestre 2025. Le segnalazioni analizzate sono state 90.049. La sintesi istituzionale registra una diminuzione degli invii dei professionisti, ma non indica il numero specifico attribuibile alla categoria.

Neppure questi valori consentono di stimare quanti prestanome professionali siano stati individuati. Documentano invece la crescita complessiva del sistema segnaletico e il volume dell’attività di analisi.
Per interpretare correttamente le variazioni occorre considerare le serie temporali, la composizione dei segnalanti e la qualità delle informazioni trasmesse.

Un aumento delle SOS non equivale automaticamente a una crescita dei reati. Può dipendere da una maggiore attenzione degli operatori, dall’emersione di nuovi schemi o da una partecipazione più ampia dei soggetti obbligati. Allo stesso modo, la riduzione degli invii di una categoria non dimostra, da sola, una minore diffusione delle condotte sospette.

Cosa emerge dai dati disponibili

I dati istituzionali descrivono un fenomeno rilevante, ma non quantificabile autonomamente. Non esiste una statistica nazionale dedicata ai prestanome professionali, né sono disponibili valori ufficiali sui compensi o sui procedimenti riferibili soltanto a questa categoria.
Le 162.059 SOS del 2025 e le 90.200 del primo semestre 2026 riguardano l’intero sistema e non possono diventare stime indirette.

Una SOS non equivale a una denuncia né prova un reato. Segnala anomalie come incoerenze tra profilo economico e operatività, uso di conti personali per flussi societari o trasferimenti senza causale commerciale documentata. Per le società occorre verificare se movimenti, contratti, deleghe e rapporti bancari rivelino un centro decisionale diverso dall’intestatario formale.

L’art. 20 del d.lgs. 231/2007 considera, di regola, titolare effettivo chi possiede direttamente o indirettamente oltre il 25% del capitale.
Se il criterio non è applicabile, rilevano il controllo esercitato con altri mezzi e, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Prima di firmare un contratto, aprire un rapporto bancario o accettare una carica, occorre procurarsi visura camerale aggiornata, statuto, verbali di nomina, procure e documentazione sulla provenienza dei fondi. Va documentato chi impartisce istruzioni, dispone i pagamenti e beneficia dell’operazione, soprattutto quando non coincide con l’amministratore dichiarato.

Domande frequenti sui prestanome professionali

Fare da prestanome è sempre reato?

No. Il termine non identifica un reato autonomo e un’intestazione per conto altrui può essere lecita se trasparente e consentita. Diventa penalmente rilevante quando il soggetto partecipa consapevolmente a specifici illeciti, fornisce un contributo alla loro realizzazione oppure ricorrono gli elementi di una fattispecie come il trasferimento fraudolento di valori.

Qual è la differenza tra prestanome e amministratore di fatto?

Il prestanome compare formalmente ma può non esercitare il potere effettivo. L’amministratore di fatto, invece, dirige concretamente e con continuità la società senza risultare formalmente nominato.
Nello stesso schema possono essere presenti entrambi: il primo come amministratore di diritto e il secondo come dominus occulto.

Un amministratore nominale può difendersi sostenendo di non sapere nulla?

La mancata conoscenza deve essere verificata alla luce delle circostanze. Non esiste una responsabilità automatica collegata alla sola carica, ma neppure un esonero generalizzato per chi accetta di firmare atti senza controllarli o consegna ad altri tutti gli strumenti di gestione. Contano poteri, informazioni disponibili, segnali di anomalia e condotte concretamente tenute.

Quanto viene pagato un prestanome professionale?

Non esiste un dato nazionale ufficiale né una tariffa attendibile. I compensi eventualmente emersi in singole indagini non possono essere generalizzati e variano in base al ruolo, alla durata e al rischio assunto. Anche l’assenza di un pagamento non esclude l’interposizione, che può derivare da rapporti familiari, dipendenza economica, pressione o altre utilità.

Quali sono i principali segnali di rischio?

Tra gli indicatori ricorrenti rientrano amministratori che non conoscono l’attività, frequenti cambi di carica, sedi condivise da numerose società, deleghe bancarie molto ampie, credenziali utilizzate da terzi, assenza di autonomia decisionale, operazioni incoerenti con il profilo economico e intestazioni seriali di società, conti o veicoli. Devono sempre essere valutati nel loro insieme.

Cosa fare se viene proposto di diventare prestanome?

Prima di accettare una carica o un’intestazione occorre conoscere attività, contabilità, debiti, procure e provenienza dei fondi, evitando di firmare documenti in bianco o condividere credenziali personali. Chi ha già assunto un ruolo meramente formale dovrebbe acquisire la documentazione, interrompere eventuali accessi non autorizzati e rivolgersi tempestivamente a un professionista indipendente. Le dimissioni possono limitare l’attività futura, ma non cancellano le responsabilità relative a fatti già commessi.

Un privato può inviare una SOS alla UIF?

La segnalazione di operazioni sospette è riservata ai soggetti obbligati dalla disciplina antiriciclaggio. Un privato che ritenga di essere vittima di un furto di identità, di una falsa intestazione o di altre condotte illecite può invece rivolgersi alle autorità competenti e ottenere assistenza legale, conservando documenti, comunicazioni e prove delle operazioni contestate.

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