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Stalking: cos’è, quando è reato e cosa prevede la legge

Stalking: cos’è, quando è reato e cosa prevede la legge

Stalking - cos’è, quando è reato e cosa prevede la legge
  • Gianluca Di Muro
  • 5 Febbraio 2018
  • Notizie giuridiche
  • 16 minuti
  • 12 Ottobre 2026

Stalking: significato e disciplina degli atti persecutori

Lo stalking indica un insieme di comportamenti persecutori reiterati che possono assumere forme molto diverse: messaggi insistenti, telefonate, pedinamenti, appostamenti, minacce, contatti indesiderati, controllo degli spostamenti oppure condotte realizzate attraverso social network e altri strumenti digitali.

Nel diritto penale italiano, però, non è sufficiente che un comportamento sia fastidioso, invasivo o indesiderato perché possa essere automaticamente qualificato come stalking.
Il riferimento normativo è l’articolo 612-bis del Codice penale, che disciplina il delitto di atti persecutori e richiede precise condizioni relative sia alle condotte sia alle conseguenze prodotte sulla persona offesa.

AspettoDisciplina
Denominazione giuridicaAtti persecutori
NormaArt. 612-bis c.p.
CondottaMinacce o molestie reiterate
Conseguenza richiestaGrave e perdurante ansia o paura, fondato timore per l’incolumità oppure alterazione delle abitudini di vita
Pena baseReclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi
QuerelaTermine ordinario di 6 mesi
Procedibilità d’ufficioNei casi previsti dalla legge
Aggravante digitaleUtilizzo di strumenti informatici o telematici
Misura preventivaAmmonimento del Questore

La disciplina è stata modificata più volte dalla sua introduzione e, da ultimo, anche nel 2025 con l’inserimento di una specifica aggravante relativa a condotte di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio nei confronti di una donna e ad alcune condotte collegate al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva.

Per capire quando una situazione possa assumere rilevanza penale occorre quindi distinguere il significato comune della parola stalking dai requisiti richiesti dall’articolo 612-bis.

Indice
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Cos’è lo stalking

La parola stalking deriva dall’inglese to stalk, verbo utilizzato originariamente per indicare l’azione di seguire o avvicinare furtivamente una preda. Nel linguaggio contemporaneo il termine descrive comportamenti di persecuzione ripetuta e indesiderata rivolti verso una determinata persona.

Nel diritto italiano, ciò che viene comunemente chiamato stalking corrisponde al delitto di atti persecutori previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale. La disposizione punisce chi, attraverso condotte reiterate di minaccia o molestia, provoca almeno una delle conseguenze individuate dalla legge:

  • un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
  • un fondato timore per la propria incolumità o per quella di una persona vicina;
  • la necessità di modificare le proprie abitudini di vita.

Non occorre quindi che si verifichino contemporaneamente tutti e tre gli eventi: è sufficiente che le condotte reiterate producano almeno uno degli effetti previsti dalla norma.

Quando lo stalking diventa reato

Il confine tra un comportamento insistente e il delitto di atti persecutori non può essere stabilito attraverso una semplice lista di azioni vietate. La valutazione riguarda la reiterazione delle condotte, il loro contenuto, il contesto e gli effetti concretamente prodotti.

Telefonare, inviare un messaggio, presentarsi in un luogo oppure osservare un profilo social non costituiscono, isolatamente e automaticamente, stalking.
Gli stessi comportamenti possono assumere un significato completamente diverso quando vengono ripetuti, inseriti in una dinamica persecutoria e producono uno degli eventi descritti dall’articolo 612-bis.

Le condotte devono essere reiterate

La norma parla espressamente di condotte reiterate. Il reato non è quindi costruito attorno a un unico episodio isolato, ma a una pluralità di comportamenti.

Non esiste, tuttavia, una soglia numerica universale del tipo “tre telefonate costituiscono stalking, due no“. La qualificazione dipende dal caso concreto.
Possono assumere rilievo, per esempio:

  • telefonate continue;
  • messaggi ripetuti;
  • minacce;
  • pedinamenti;
  • appostamenti;
  • presenza insistente nei luoghi frequentati dalla persona;
  • contatti attraverso familiari o amici;
  • invio reiterato di regali non desiderati;
  • creazione di account falsi;
  • contatti attraverso più piattaforme dopo essere stati bloccati;
  • condotte di sorveglianza e controllo.

La reiterazione deve comunque essere collegata a uno degli eventi richiesti dalla norma.

Grave e perdurante stato di ansia o paura

Il primo evento previsto dall’articolo 612-bis è un perdurante e grave stato di ansia o di paura. Non basta quindi un disagio momentaneo o una generica irritazione.
La legge richiede una conseguenza significativa e persistente collegata alle condotte persecutorie.

La valutazione non si basa necessariamente su una diagnosi clinica, ma sulla ricostruzione concreta degli effetti prodotti sulla persona offesa.

Fondato timore per l’incolumità

Il secondo evento consiste nel fondato timore per la propria incolumità, per quella di un prossimo congiunto oppure di una persona legata da relazione affettiva.
Può assumere rilievo, per esempio, una successione di minacce, pedinamenti e avvicinamenti che faccia concretamente temere un’aggressione.

Il timore deve essere fondato e collegato alle circostanze effettive del caso.

Alterazione delle abitudini di vita

La terza possibilità prevista dalla legge riguarda la necessità di modificare le proprie abitudini di vita. Può trattarsi, in relazione alla situazione concreta, di:

  • cambiare abitualmente percorso;
  • evitare determinati luoghi;
  • modificare orari;
  • non uscire più da soli;
  • cambiare numero telefonico;
  • limitare attività sociali;
  • modificare modalità di accesso al luogo di lavoro;
  • trasferirsi.

Non è necessario che ogni cambiamento sia radicale: ciò che conta è verificare se le condotte abbiano concretamente costretto la persona a modificare la propria vita quotidiana.

Articolo 612-bis: cosa prevede la legge

Il delitto di atti persecutori è stato introdotto nell’ordinamento italiano nel 2009.
Nella formulazione vigente, l’articolo 612-bis punisce con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi chi, attraverso condotte reiterate di minaccia o molestia, provoca uno degli eventi previsti dalla disposizione.

La formulazione oggi vigente è molto diversa da quella presente nelle prime versioni della norma e spiega perché un articolo sullo stalking pubblicato diversi anni fa debba essere aggiornato anche nei riferimenti alla pena.
La disposizione contiene inoltre specifiche aggravanti e regole sulla procedibilità.

Quando la pena per stalking è aggravata

Non tutti i casi di stalking vengono trattati allo stesso modo. L’articolo 612-bis individua diverse circostanze che determinano un aumento della pena.

Stalking commesso dal coniuge o dall’ex partner

La pena è aumentata quando il fatto è commesso:

  • dal coniuge;
  • dal coniuge separato o divorziato;
  • da una persona che è o è stata legata alla vittima da una relazione affettiva.

La cessazione della relazione non elimina quindi la particolare rilevanza riconosciuta dalla legge al rapporto precedente.

Stalking attraverso strumenti informatici o telematici

La pena è aumentata anche quando gli atti persecutori vengono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.
Questa previsione assume particolare importanza nell’analisi del cyberstalking, perché smartphone, social network, piattaforme di messaggistica e account digitali possono diventare strumenti attraverso i quali una persecuzione continua anche in assenza di vicinanza fisica.

Vittima minore, donna in gravidanza o persona con disabilità

La pena per stalking può essere aumentata fino alla metà quando il fatto è commesso ai danni:

  • di un minore;
  • di una donna in stato di gravidanza;
  • di una persona con disabilità individuata dalla norma.

Lo stesso aumento è previsto quando il fatto è commesso con armi oppure da una persona travisata.

Le nuove aggravanti introdotte nel 2025

La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha aggiunto un ulteriore comma all’articolo 612-bis.
La pena è aumentata da un terzo a due terzi quando il fatto è commesso, nelle condizioni indicate dalla norma, come atto di:

  • odio;
  • discriminazione;
  • prevaricazione;
  • controllo;
  • possesso;
  • dominio in quanto donna;

Oppure in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come limitazione delle sue libertà individuali.
Si tratta di un aggiornamento importante della disciplina, che rafforza il collegamento tra atti persecutori e determinate forme di violenza e controllo esercitate nei confronti delle donne.

Chi è lo stalker

Il termine stalker viene comunemente utilizzato per indicare l’autore di comportamenti persecutori. Non costituisce però una diagnosi psicologica né una categoria giuridica autonoma.
Non esiste quindi un unico “profilo dello stalker” dal quale sia possibile dedurre automaticamente la presenza del reato.

Le condotte possono derivare da contesti e relazioni molto differenti:

  • ex partner;
  • conoscenti;
  • colleghi;
  • vicini;
  • persone conosciute online;
  • soggetti con cui non è mai esistita una relazione sentimentale.

Per approfondire comportamenti, modalità di contatto e dinamiche ricorrenti è possibile consultare l’articolo dedicato a chi è lo stalker, come si comporta e come identificarlo.
La qualificazione penale, tuttavia, dipende dai fatti accertati e dai requisiti dell’articolo 612-bis, non dall’attribuzione di un’etichetta personale.

Stalking dell’ex partner

Una parte rilevante delle condotte persecutorie può manifestarsi dopo la conclusione di una relazione sentimentale. La fine della relazione può essere seguita, per esempio, da:

  • messaggi continui;
  • richieste insistenti di incontro;
  • controllo degli spostamenti;
  • appostamenti;
  • pedinamenti;
  • contatti attraverso amici o familiari;
  • accessi ripetuti ai luoghi frequentati dalla persona;
  • sorveglianza dei profili social;
  • minacce dirette o indirette.

Nemmeno in questo contesto ogni contatto indesiderato costituisce automaticamente stalking. È necessario verificare la reiterazione delle condotte e la produzione di almeno uno degli eventi previsti dalla legge.

La relazione affettiva attuale o precedente costituisce però una delle circostanze che determinano l’aumento della pena.

Cyberstalking: quando la persecuzione passa attraverso il digitale

Il cyberstalking rappresenta oggi una delle evoluzioni più rilevanti del fenomeno.
Non esiste nel Codice penale italiano un autonomo reato denominato “cyberstalking”. Le condotte realizzate mediante strumenti digitali possono però integrare il delitto di atti persecutori quando ricorrono gli elementi richiesti dall’articolo 612-bis.
Inoltre, l’utilizzo di strumenti informatici o telematici costituisce espressamente una circostanza aggravante.

La differenza rispetto alle forme tradizionali non riguarda quindi necessariamente la struttura giuridica del reato, ma gli strumenti attraverso i quali la persecuzione viene realizzata e la quantità di tracce digitali che può lasciare.

Quali comportamenti possono rientrare nel cyberstalking

Il cyberstalking può assumere forme differenti. Tra le condotte potenzialmente rilevanti possono rientrare:

  • invio continuo di messaggi;
  • e-mail reiterate;
  • contatti attraverso più account;
  • creazione di profili falsi;
  • impersonificazione digitale;
  • tentativi ripetuti di aggirare blocchi;
  • diffusione di informazioni personali;
  • controllo invasivo dell’attività online;
  • contatto sistematico con amici, colleghi o familiari della persona;
  • minacce inviate tramite piattaforme digitali;
  • utilizzo combinato di strumenti online e comportamenti nel mondo fisico.

Anche in questo caso, la presenza di uno di questi comportamenti non consente automaticamente di parlare di stalking. Devono essere verificati reiterazione, contesto e conseguenze previste dall’articolo 612-bis.

Stalking su Instagram, WhatsApp e social network

Social network e sistemi di messaggistica possono rendere il contatto estremamente persistente. Una persona può essere raggiunta contemporaneamente tramite:

  • messaggi privati;
  • commenti;
  • account secondari;
  • chiamate;
  • e-mail;
  • gruppi;
  • profili falsi.

Questo non significa, però, che guardare ripetutamente un profilo Instagram o visualizzare le Stories di un’altra persona costituisca di per sé stalking. La semplice visualizzazione di un contenuto pubblico non soddisfa automaticamente gli elementi della fattispecie penale.

Diverso è il caso in cui l’attività digitale faccia parte di una più ampia sequenza di minacce o molestie reiterate capace di produrre gli effetti richiesti dalla legge.

Account falsi e impersonificazione

Un account falso può essere utilizzato per:

  • continuare a contattare una persona dopo un blocco;
  • fingersi qualcun altro;
  • monitorare attività e contatti;
  • diffondere contenuti;
  • manipolare le comunicazioni;
  • raggiungere persone vicine alla vittima.

L’eventuale rilevanza penale dipende dalle condotte concretamente realizzate. A seconda del caso, inoltre, possono venire in rilievo fattispecie ulteriori rispetto allo stalking.

Cyberstalking e prove digitali

Una caratteristica importante delle persecuzioni digitali è la possibilità che rimangano numerose tracce:

  • messaggi;
  • e-mail;
  • log;
  • cronologie;
  • username;
  • account;
  • metadati;
  • dati dei dispositivi;
  • contenuti cancellati ma successivamente recuperati;
  • collegamenti tra differenti identità digitali.

Il caso statunitense di Cari Farver e delle prove forensi digitali costituisce un esempio particolarmente significativo di come comunicazioni, account e dispositivi possano diventare centrali nella ricostruzione di una persecuzione online.
La vicenda mostra anche una caratteristica del cyberstalking: l’autore può moltiplicare apparentemente le proprie identità e i propri canali di comunicazione, ma questa stessa attività può lasciare una quantità significativa di elementi investigativi.

Stalking telefonico: quando chiamate e messaggi possono diventare reato

Anche le telefonate possono essere uno degli strumenti utilizzati nelle condotte persecutorie. Non esiste però un numero prestabilito di chiamate oltre il quale si configura automaticamente lo stalking.

Devono essere considerati:

  • frequenza;
  • reiterazione;
  • orari;
  • contenuto;
  • eventuali minacce;
  • persistenza dopo richieste di interrompere i contatti;
  • utilizzo di numeri differenti;
  • conseguenze prodotte.

Una telefonata insistente può integrare altre fattispecie o non avere rilievo penale; una campagna prolungata di chiamate, messaggi e minacce può invece contribuire alla realizzazione degli atti persecutori se produce uno degli eventi richiesti dall’articolo 612-bis.

Stalking, minacce e molestie: quali differenze

Stalking, minaccia e molestia non sono termini equivalenti.

CondottaElemento caratterizzante
Atti persecutoriMinacce o molestie reiterate che producono almeno uno degli eventi dell’art. 612-bis
MinacciaProspettazione di un danno ingiusto nelle condizioni previste dall’art. 612 c.p.
Molestia o disturboCondotta disciplinata autonomamente dall’art. 660 c.p. quando ricorrono i relativi presupposti
MaltrattamentiCondotta abituale nell’ambito dei rapporti individuati dall’art. 572 c.p.

Una minaccia può quindi essere uno degli episodi che compongono uno stalking, ma non ogni minaccia costituisce stalking. Lo stesso vale per le molestie.
La specificità dell’articolo 612-bis consiste nella reiterazione e nella conseguenza prodotta sulla persona offesa.

Stalking, maltrattamenti e controllo coercitivo

Un’altra distinzione importante riguarda il rapporto tra stalking e controllo coercitivo. Con questa espressione si descrive generalmente un insieme di comportamenti finalizzati a controllare e limitare progressivamente l’autonomia di una persona.

In Italia non esiste una fattispecie autonoma denominata “reato di controllo coercitivo”. Le singole condotte possono però assumere rilievo attraverso differenti norme penali. Come approfondito nell’articolo dedicato al controllo coercitivo, possono venire in considerazione, a seconda del caso:

  • maltrattamenti;
  • atti persecutori;
  • violenza privata;
  • minacce;
  • accessi abusivi;
  • altre fattispecie.

Lo stalking richiede specificamente minacce o molestie reiterate che producano uno degli eventi dell’articolo 612-bis. Il controllo coercitivo descrive invece un modello comportamentale più ampio che può trovare qualificazioni giuridiche diverse.

Come si denuncia lo stalking

Nel linguaggio comune si utilizza spesso l’espressione “denuncia per stalking”. Dal punto di vista giuridico è però necessario distinguere denuncia e querela.

Querela e denuncia non sono la stessa cosa

La denuncia consiste nella comunicazione all’autorità di fatti che possono costituire reato. La querela contiene invece anche la manifestazione di volontà della persona offesa affinché si proceda penalmente nei confronti dell’autore.

Per gli atti persecutori, la regola generale è la procedibilità a querela della persona offesa.
La distinzione assume quindi un significato concreto: non basta utilizzare genericamente la parola “denuncia”, perché bisogna verificare quale regime di procedibilità si applichi al caso.

Quanto tempo c’è per presentare querela per stalking

L’articolo 612-bis stabilisce un termine di sei mesi per la proposizione della querela. È un termine più lungo rispetto a quello ordinariamente previsto per numerosi altri reati procedibili a querela.
La remissione della querela può avvenire soltanto in sede processuale.

La legge prevede inoltre l’irrevocabilità della querela quando gli atti persecutori siano stati commessi mediante minacce reiterate nelle forme richiamate dalla disposizione.

Quando lo stalking è perseguibile d’ufficio

L’articolo 612-bis prevede che si proceda d’ufficio quando:

  • il fatto è commesso nei confronti di un minore;
  • la persona offesa è una persona con disabilità nei termini richiamati dalla disposizione;
  • il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Un’ulteriore conseguenza sulla procedibilità può derivare dall’ammonimento del Questore e dalla successiva prosecuzione delle condotte persecutorie.

Ammonimento del Questore per stalking

L’ammonimento è uno strumento amministrativo di prevenzione.
Non equivale:

  • a una condanna;
  • a una sentenza penale;
  • a una dichiarazione definitiva di colpevolezza.

La sua funzione è preventiva e dissuasiva: il Questore intima al soggetto di interrompere le condotte.

La Polizia di Stato continua a utilizzarlo come strumento di prevenzione nei casi di condotte persecutorie e ne sottolinea proprio la finalità di evitare la reiterazione e l’aggravamento dei comportamenti.

Cosa succede se le condotte continuano dopo l’ammonimento

La prosecuzione delle condotte dopo l’ammonimento ha conseguenze importanti.
La Polizia di Stato ricorda che, quando il soggetto già ammonito continua a porre in essere condotte persecutorie, il reato diventa procedibile d’ufficio, senza necessità di una nuova iniziativa di querela della persona offesa.

La disciplina collega inoltre all’ammonimento ulteriori conseguenze previste dalla normativa applicabile.

Cosa succede dopo una querela per stalking

La presentazione della querela non significa automaticamente che il soggetto indicato venga condannato. A seguito della notizia di reato possono essere svolte attività investigative finalizzate a verificare:

  • condotte contestate;
  • frequenza;
  • comunicazioni;
  • testimonianze;
  • elementi digitali;
  • eventuali interventi precedenti;
  • effetti prodotti sulla persona offesa.

La responsabilità penale deve essere accertata attraverso il procedimento previsto dalla legge. In presenza dei presupposti stabiliti dal Codice di procedura penale possono inoltre essere adottate misure cautelari.

Misure cautelari e divieto di avvicinamento

Nei procedimenti per atti persecutori possono assumere particolare importanza misure volte a impedire nuovi contatti con la persona offesa. Tra gli strumenti utilizzabili, ricorrendone i presupposti, vi è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In specifiche situazioni può essere prevista anche l’applicazione di strumenti elettronici di controllo.
La prassi recente mostra casi nei quali al divieto di avvicinamento è stato associato il braccialetto elettronico, ferma restando la necessità che ogni misura cautelare venga disposta dall’autorità giudiziaria in presenza dei relativi presupposti.

Quali prove possono essere rilevanti in un caso di stalking

Lo stalking è un reato che si sviluppa attraverso una successione di comportamenti. Per questo la ricostruzione cronologica può essere particolarmente importante.

Tra gli elementi che possono assumere rilievo vi sono:

  • messaggi;
  • e-mail;
  • chat;
  • registri delle chiamate;
  • screenshot;
  • registrazioni utilizzabili secondo la legge;
  • fotografie e video;
  • testimonianze;
  • referti medici;
  • interventi delle forze dell’ordine;
  • precedenti segnalazioni;
  • documentazione relativa a cambiamenti delle abitudini;
  • elementi informatici.

Nessuna di queste prove determina automaticamente la sussistenza del reato. Devono essere valutate nel loro insieme e in relazione agli elementi richiesti dalla fattispecie.

Come documentare lo stalking digitale

Nel cyberstalking è particolarmente importante preservare il contesto delle comunicazioni. Possono risultare utili:

  • data e ora dei messaggi;
  • username utilizzati;
  • indirizzi dei profili;
  • screenshot completi;
  • e-mail originali;
  • cronologia dei contatti;
  • eventuali cambi di account;
  • messaggi ricevuti da numeri differenti;
  • elementi relativi ad account falsi.

Quando un contenuto viene cancellato, inoltre, l’assenza dalla schermata visibile non significa necessariamente che non possano esistere altre tracce tecniche.
Il caso Cari Farver mostra proprio quanto l’analisi di dispositivi, messaggi e dati digitali possa essere importante per ricostruire nel tempo una complessa attività persecutoria.

Cosa può fare una persona che ritiene di subire stalking

Non esiste una risposta identica per ogni situazione. Dal punto di vista della tutela e della documentazione, possono essere rilevanti alcune accortezze:

  • conservare comunicazioni e messaggi;
  • mantenere una cronologia degli episodi;
  • documentare eventuali cambiamenti nelle proprie abitudini;
  • evitare di eliminare frettolosamente elementi che potrebbero risultare utili;
  • rivolgersi alle forze dell’ordine;
  • valutare con un professionista gli strumenti giuridici disponibili;
  • informarsi sull’ammonimento del Questore;
  • in presenza di un pericolo immediato contattare i servizi di emergenza.

Non è corretto, invece, stabilire una regola generale secondo cui qualsiasi risposta alla persona debba sempre essere evitata oppure possa essere interpretata automaticamente come incoraggiamento.

La gestione concreta dipende dalle circostanze e dal livello di rischio.

Stalking verso minori e persone vulnerabili

L’articolo 612-bis riserva una tutela rafforzata ad alcune categorie di persone. Quando gli atti persecutori sono commessi ai danni di:

  • minori;
  • donne in stato di gravidanza;
  • persone con disabilità individuate dalla norma;

la pena è aumentata fino alla metà. Per minori e persone con disabilità la disposizione prevede inoltre la procedibilità d’ufficio
La maggiore tutela deriva dalla particolare vulnerabilità riconosciuta dal legislatore e dalla necessità di consentire l’intervento dell’autorità anche indipendentemente dalla querela.

Quando un comportamento insistente non è automaticamente stalking

Una delle distinzioni più importanti riguarda ciò che non può essere qualificato automaticamente come stalking. Non è sufficiente, preso isolatamente:

  • visualizzare una Story;
  • visitare più volte un profilo social;
  • inviare un messaggio;
  • effettuare una telefonata;
  • discutere con una persona;
  • fare una richiesta sgradita;
  • incontrarsi casualmente più volte.

Alcuni di questi comportamenti possono essere irrilevanti penalmente; altri possono integrare differenti illeciti; altri ancora possono costituire tasselli di una più ampia condotta persecutoria.

Per parlare del delitto previsto dall’articolo 612-bis occorre invece accertare: reiterazione delle minacce o molestie + almeno uno degli eventi espressamente previsti dalla legge.

Questa struttura è fondamentale anche per evitare che il termine “stalking” venga utilizzato nel linguaggio comune in modo molto più ampio rispetto alla fattispecie penale.

Domande frequenti sullo stalking

Quante volte deve ripetersi un comportamento per diventare stalking?

La legge non stabilisce un numero matematico. È necessaria una pluralità di condotte e devono essere valutati contenuto, reiterazione, contesto ed effetti.

Guardare continuamente le Stories di una persona è stalking?

Non automaticamente. La semplice visualizzazione di contenuti social non integra di per sé l’articolo 612-bis.

Inviare molti messaggi è stalking?

Può concorrere alla realizzazione del reato se i messaggi costituiscono minacce o molestie reiterate e producono almeno uno degli eventi previsti dalla legge.

Quanto tempo c’è per presentare querela?

Il termine previsto dall’articolo 612-bis è di sei mesi.

La querela per stalking può essere ritirata?

La remissione può essere soltanto processuale. Nei casi di minacce reiterate nelle forme richiamate dall’articolo 612-bis, la querela è irrevocabile. 

Lo stalking dell’ex partner è aggravato?

Sì. La norma prevede un aumento della pena quando il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, oppure da chi è o è stato legato alla persona offesa da relazione affettiva.

Il cyberstalking è un reato autonomo?

No. Nel Codice penale italiano non esiste un autonomo delitto denominato cyberstalking. Le condotte digitali possono integrare gli atti persecutori e l’utilizzo di strumenti informatici o telematici costituisce una circostanza aggravante. 

Stalking e atti persecutori sono la stessa cosa?

Nel linguaggio giuridico italiano, lo stalking viene ricondotto al delitto di atti persecutori disciplinato dall’articolo 612-bis.

Serve una diagnosi di ansia per dimostrare lo stalking?

La norma richiede un grave e perdurante stato di ansia o paura come uno dei possibili eventi, ma non formula il requisito come necessaria diagnosi clinica. La sua esistenza deve essere accertata sulla base delle circostanze e degli elementi probatori disponibili.

Stalking: dalla persecuzione fisica al cyberstalking

Lo stalking non può più essere rappresentato soltanto attraverso l’immagine del pedinamento o dell’appostamento sotto casa.
Le condotte possono oggi svilupparsi contemporaneamente nel mondo fisico e digitale: un contatto iniziato con messaggi può proseguire attraverso nuovi account, telefonate, social network, monitoraggio degli spostamenti e tentativi di raggiungere familiari o conoscenti.

La tecnologia ha ampliato gli strumenti attraverso i quali una persecuzione può essere portata avanti, ma non ha modificato il principio fondamentale della disciplina penale.

Perché si configuri il delitto di atti persecutori devono essere accertate condotte reiterate di minaccia o molestia e almeno una delle conseguenze previste dall’articolo 612-bis.
È questo che distingue lo stalking da un singolo comportamento sgradito.

Allo stesso tempo, proprio il cyberstalking mostra come il fenomeno abbia assunto nuove forme: account falsi, messaggi, identità digitali, smartphone e dati informatici possono essere utilizzati per perseguitare una persona, ma possono anche diventare elementi fondamentali per ricostruire le condotte e la loro reiterazione.

La lettura corretta dello stalking richiede quindi di tenere insieme dimensione comportamentale, disciplina penale e dimensione digitale, senza trasformare ogni conflitto o interazione indesiderata in un reato e senza sottovalutare, al contrario, quelle condotte che nel loro insieme possono produrre una vera situazione persecutoria.

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CEO & Founder, docente e autore UniD Srl. Dottore in Giurisprudenza e specializzato nel diritto informatico. Si occupa della pubblicazione di notizie giuridiche di interesse attuale.
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