Evan Stark e il controllo coercitivo come attacco alla libertà
Il sociologo e studioso della violenza domestica Evan Stark ha avuto un ruolo centrale nella definizione contemporanea del controllo coercitivo. Nel volume Coercive Control: How Men Entrap Women in Personal Life, pubblicato nel 2007, Stark descrive una forma di dominio che non si esaurisce negli episodi di aggressione, ma investe l’intera organizzazione della vita quotidiana.
Uno dei concetti fondamentali è quello di entrapment, cioè l’intrappolamento progressivo. La persona conserva formalmente la possibilità di compiere alcune scelte, ma le alternative diventano sempre meno praticabili a causa di sorveglianza, isolamento, dipendenza economica e conseguenze associate alla disobbedienza.
Stark definisce il controllo coercitivo anche un liberty crime: un attacco alla libertà e all’autonomia, oltre che all’integrità psicofisica. La micro-regulation riguarda infatti la regolazione minuziosa di abbigliamento, sonno, alimentazione, lavoro, spostamenti, relazioni sociali, sessualità e uso del denaro.
L’immagine dell’ostaggio domestico costituisce un’efficace parafrasi di questa teoria, non una formula giuridica né una citazione da applicare automaticamente a ogni relazione problematica. Come in una condizione di ostaggio, la conformità può dipendere dalla presenza di regole, sorveglianza e conseguenze ritenute credibili, anche quando la minaccia non viene ripetuta in ogni occasione.
Il modello di Stark è stato sviluppato soprattutto per spiegare la violenza maschile contro le donne nelle relazioni intime e ne evidenzia la documentata dimensione di genere. Condotte coercitive possono manifestarsi anche in altre configurazioni relazionali, ma questa estensione non deve cancellare il contesto sociale e culturale nel quale il concetto è stato elaborato.
Gli elementi caratterizzanti del controllo coercitivo
Gli elementi seguenti descrivono il fenomeno del controllo coercitivo sul piano criminologico. Non costituiscono una lista di requisiti legali valida in ogni ordinamento e non devono essere utilizzati come un test diagnostico.
| Dimensione | Cosa osservare | Perché è rilevante |
|---|---|---|
| Corso di condotta | Comportamenti ripetuti, continuativi o collegati nel tempo | Distingue un modello strutturato da un episodio isolato |
| Funzione di dominio | Regole o restrizioni che riducono stabilmente le scelte dell’altra persona | Chiarisce il ruolo assunto dalle condotte nella relazione |
| Micro-regolazione | Imposizioni su orari, abbigliamento, lavoro, cure, sonno, spostamenti o comunicazioni | Mostra l’estensione del controllo alla vita ordinaria |
| Sorveglianza e verifica | Controllo del telefono, localizzazione, password, conti e attività online | Riduce gli spazi privati e consente di far rispettare le regole |
| Sistema di conseguenze | Minacce, umiliazioni, ritorsioni o sottrazione di risorse in caso di rifiuto | Rende credibile la coercizione e favorisce l’obbedienza preventiva |
| Isolamento e dipendenza | Riduzione dei contatti esterni e dell’accesso a denaro, documenti, trasporti o assistenza | Diminuisce le alternative concretamente disponibili |
| Effetto cumulativo | Paura, grave disagio, modifica delle abitudini e rinuncia alle decisioni | Permette di valutare l’impatto prodotto dall’intero modello |
L’intenzionalità o la finalità di dominio raramente emerge da una singola frase.
Può essere ricostruita attraverso la successione delle condotte, le reazioni imposte al rifiuto e la coerenza con cui determinate regole vengono fatte rispettare. Sul piano penale, invece, l’elemento soggettivo da accertare cambia in base alla specifica fattispecie contestata.
Non ogni comportamento controllante dimostra da solo l’esistenza di un controllo coercitivo.
La valutazione deve considerare il consenso effettivo, il contesto, la frequenza, l’asimmetria di potere e le conseguenze. Una condivisione temporanea della posizione concordata per una necessità concreta, per esempio, non equivale automaticamente a una localizzazione imposta e accompagnata da sanzioni.
Come si costruisce la progressiva perdita di autonomia
Il controllo coercitivo non segue necessariamente una sequenza identica in tutte le relazioni. Una dinamica ricorrente può però svilupparsi attraverso diversi passaggi collegati:
- Normalizzazione iniziale.
Le prime richieste vengono presentate come protezione, premura, gelosia o interesse per la relazione. - Introduzione di regole.
Aumentano le verifiche su orari, contatti, abbigliamento, denaro e attività online. - Riduzione delle reti esterne.
Familiari, amici e colleghi vengono descritti come ostili o pericolosi; gli incontri diventano difficili o fonte di conseguenze. - Creazione di dipendenza.
Il controllo si estende a risorse economiche, documenti, trasporti, dispositivi e possibilità di lavorare o studiare. - Applicazione di sanzioni.
Il mancato rispetto delle regole può provocare umiliazioni, minacce, privazioni, danneggiamenti o aggressioni. - Adattamento preventivo.
La persona modifica spontaneamente il proprio comportamento per anticipare le possibili reazioni del partner. - Prosecuzione dopo la separazione.
Il controllo può continuare attraverso messaggi, localizzazione, denaro, figli, reputazione, procedure strumentali o contatti indesiderati.
Questa evoluzione non è sempre lineare.
Fasi apparentemente tranquille possono alternarsi a restrizioni più intense, mentre alcune condotte possono comparire fin dall’inizio. La separazione, inoltre, non elimina automaticamente il rischio e può sottrarre a chi controlla parte del potere precedentemente esercitato, favorendo tentativi di ripristinarlo.
L’adattamento della persona sottoposta al controllo non dimostra consenso.
Può rappresentare una strategia di sopravvivenza adottata per evitare conseguenze percepite come probabili. Anche la permanenza nella relazione deve essere letta considerando isolamento, dipendenza economica, minacce, responsabilità di cura e concreta disponibilità di alternative sicure.
Segnali ed esempi di controllo coercitivo
Le manifestazioni possono essere psicologiche, economiche, digitali, sessuali o fisiche. La stessa condotta assume significati diversi a seconda del contesto e della funzione svolta nel sistema complessivo.
| Area di controllo | Possibili manifestazioni |
|---|---|
| Relazioni sociali e familiari | Impedire incontri, screditare le persone vicine, creare conflitti con la rete di supporto, controllare chiamate e messaggi |
| Risorse economiche | Negare l’accesso al conto, contingentare il denaro, imporre la rendicontazione di ogni spesa, contrarre debiti a nome dell’altra persona |
| Tecnologia e comunicazioni | Pretendere password, attivare la localizzazione, accedere agli account, installare software di monitoraggio, controllare dispositivi domestici intelligenti |
| Lavoro e studio | Ostacolare turni, colloqui, lezioni o trasferte, provocare assenze, impedire l’uso dei mezzi di trasporto |
| Corpo e salute | Regolare sonno, alimentazione, abbigliamento o cure; sottrarre farmaci o impedire visite mediche |
| Sessualità e riproduzione | Imporre rapporti, interferire con la contraccezione, esercitare pressioni su gravidanza o interruzione della gravidanza |
| Figli, animali e status personale | Usare figli o animali come leva, minacciare l’affidamento, la reputazione o il permesso di soggiorno |
| Intimidazione e violenza | Minacce dirette o indirette, distruzione di oggetti, guida pericolosa, aggressioni o esibizione di armi |
Questi esempi non sono esaustivi.
Un singolo episodio può risultare ambiguo, mentre l’insieme può rivelare un sistema coerente di sorveglianza, isolamento e conseguenze. Anche comportamenti apparentemente ordinari diventano rilevanti quando limitano stabilmente la possibilità di rifiutare o scegliere.
Differenze rispetto a conflitto, gelosia, gaslighting e stalking
- Conflitto di coppia: può essere anche intenso, ma non coincide necessariamente con una struttura stabile nella quale una persona impone regole e dispone delle conseguenze.
La valutazione non deve presumere una simmetria che i fatti non confermano. - Gelosia: è un’emozione o una possibile motivazione. Diventa rilevante quando viene utilizzata per giustificare sorveglianza, isolamento e restrizioni sistematiche.
- Violenza psicologica: comprende condotte lesive come umiliazioni, minacce e svalutazioni. Il controllo coercitivo descrive l’architettura più ampia nella quale queste condotte possono essere coordinate con limitazioni economiche, sociali o digitali.
- Gaslighting: consiste nella manipolazione della percezione e della memoria dell’altra persona. Può essere una tattica del controllo coercitivo, ma non esaurisce il fenomeno.
- Stalking: gli atti persecutori riguardano condotte reiterate con gli effetti previsti dalla legge. Possono sovrapporsi al controllo coercitivo, soprattutto dopo la separazione, ma le due categorie non coincidono automaticamente.
Il controllo coercitivo non è una diagnosi clinica e non consente, da solo, di attribuire una responsabilità penale. È una categoria utile per collegare fatti che rischierebbero altrimenti di essere interpretati come episodi autonomi o come semplici manifestazioni di conflittualità.
Casi documentati di controllo coercitivo
I casi giudiziari aiutano a comprendere il fenomeno, ma devono essere letti distinguendo procedimento penale, giudizio familiare e responsabilità dello Stato.
Non ogni decisione che descrive un modello coercitivo contiene una condanna per uno specifico reato denominato “controllo coercitivo”.
Sally Challen e il caso R v Challen
Sally Challen era stata condannata nel 2011 per l’omicidio del marito. Nel 2019 la Court of Appeal inglese, con la decisione R v Challen, 2019 EWCA Crim 916, annullò la condanna e dispose un nuovo processo.
Le nuove prove psichiatriche e gli elementi specialistici che permettevano di leggere la relazione alla luce di un prolungato controllo coercitivo contribuirono alla rivalutazione della responsabilità di Challen.
Nel successivo procedimento venne accettata una dichiarazione di colpevolezza per manslaughter sulla base della diminished responsibility.
Il caso è importante perché mostra i limiti di un’analisi concentrata soltanto sull’evento finale.
Non si trattò, tuttavia, di una condanna del marito per controllo coercitivo e il fenomeno non venne trasformato in una scriminante automatica. La decisione riguardò la sicurezza della precedente condanna e il peso delle nuove prove disponibili.
F v M e la lettura del modello complessivo
La decisione F v M, 2021 EWFC 4 proviene dalla Family Court inglese.
Il procedimento esaminò le condotte nell’ambito di una controversia familiare, collegando episodi che, considerati separatamente, avrebbero potuto apparire poco significativi.
Questo caso evidenzia l’esigenza di valutare il corso della relazione, l’effetto cumulativo e l’impatto sull’autonomia, evitando un approccio esclusivamente fondato su una lista di incidenti. Non si tratta di una sentenza penale e le sue conclusioni non possono essere trasferite automaticamente a un procedimento penale italiano.
Talpis c. Italia e gli obblighi di protezione
In Talpis c. Italia, sentenza del 2 marzo 2017, la Corte europea dei diritti dell’uomo esaminò la risposta delle autorità italiane a una situazione di violenza domestica culminata nell’uccisione del figlio della ricorrente e nel ferimento della donna.
La Corte riscontrò violazioni connesse all’insufficiente protezione e alla risposta fornita dalle autorità.
La decisione non riconosce un autonomo reato di controllo coercitivo e non utilizza il caso per definire una nuova fattispecie italiana. È tuttavia rilevante per comprendere perché segnalazioni, escalation, vulnerabilità e sequenze di condotte debbano essere valutate in modo tempestivo e coordinato.
Nella giurisprudenza penale italiana, modelli analoghi vengono normalmente esaminati attraverso fattispecie esistenti, soprattutto l’articolo 572 del codice penale. Presentare una pronuncia nazionale come condanna per “reato di controllo coercitivo” sarebbe quindi tecnicamente improprio in assenza di una fattispecie espressamente denominata in questo modo.
Convenzione di Istanbul e normativa europea
La Convenzione di Istanbul costituisce un riferimento centrale per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica.
L’Italia l’ha firmata il 27 settembre 2012 e ne ha autorizzato la ratifica con la legge n. 77 del 27 giugno 2013. La Convenzione è entrata in vigore per l’Italia il 1° agosto 2014.
L’articolo 33 richiede di criminalizzare la condotta intenzionale che compromette gravemente l’integrità psicologica di una persona mediante coercizione o minacce. Il rapporto esplicativo richiama un comportamento protratto e non soltanto un episodio isolato. Il monitoraggio del GREVIO contribuisce a verificare come gli Stati attuino questi obblighi e proteggano le vittime.
La direttiva UE 2024/1385, adottata il 14 maggio 2024, stabilisce standard comuni in materia di violenza contro le donne e violenza domestica. Interviene sulla prevenzione, sulla protezione delle vittime, sull’accesso alla giustizia e sulla definizione di specifiche condotte penalmente rilevanti.
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie al recepimento entro il 14 giugno 2027. La direttiva non crea automaticamente in Italia un autonomo reato generale di controllo coercitivo: gli obblighi europei devono essere attuati attraverso il diritto interno e letti insieme alle altre fonti applicabili.
Il reato di controllo coercitivo in Inghilterra e Galles
In Inghilterra e Galles il controlling or coercive behaviour è disciplinato dalla section 76 del Serious Crime Act 2015.
La norma riguarda comportamenti ripetuti o continuativi tra persone legate da una relazione personale e richiede, tra gli altri elementi, un effetto grave sulla persona coinvolta.
L’effetto grave può consistere nel timore di subire violenza in almeno due occasioni oppure in un serio allarme o disagio capace di incidere in modo sostanziale sulle attività quotidiane. È inoltre necessario che l’autore sappia, o debba sapere, che il comportamento produce tale effetto.
Il Domestic Abuse Act 2021 ha ampliato l’ambito della disciplina, rendendola applicabile anche a determinate condotte successive alla separazione quando le persone non convivono più. Ciò aiuta a spiegare perché molti studi, linee guida e casi giudiziari sul controllo coercitivo provengano dal contesto britannico.
La disciplina inglese non può essere applicata direttamente in Italia. Offre però un esempio di come un ordinamento possa trasformare il modello criminologico in una fattispecie dotata di specifici requisiti legali. Anche la Scozia, con il Domestic Abuse (Scotland) Act 2018, ha adottato un reato incentrato su un corso di condotta abusivo, attraverso una formulazione distinta.
Il quadro penale italiano e i suoi confini
La legge n. 77 del 2013 ha autorizzato la ratifica della Convenzione di Istanbul. Il decreto-legge n. 93 del 2013, convertito dalla legge n. 119 del 2013, ha successivamente introdotto e rafforzato misure in materia di violenza di genere.
La legge n. 69 del 2019, nota come Codice Rosso, è intervenuta sul piano procedurale e sostanziale, introducendo nuovi reati e modificando pene e modalità di trattazione di diversi procedimenti. La legge n. 168 del 2023 ha rafforzato ulteriormente gli strumenti di prevenzione e tutela.
La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha introdotto il delitto di femminicidio e ulteriori interventi normativi. Neppure questo intervento ha però istituito una fattispecie autonoma espressamente denominata “reato di controllo coercitivo”.
In base alle caratteristiche del caso, le condotte possono assumere rilievo attraverso diverse disposizioni:
| Norma | Possibile rilevanza rispetto alle condotte coercitive |
|---|---|
| Articolo 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari o conviventi | Può rilevare in presenza di condotte abituali inserite nel rapporto tutelato dalla norma e idonee a creare un regime di vita vessatorio |
| Articolo 612-bis c.p. – Atti persecutori | Può applicarsi a minacce o molestie reiterate che producono uno degli eventi previsti dalla disposizione, anche dopo la separazione |
| Articolo 610 c.p. – Violenza privata | Può rilevare quando, mediante violenza o minaccia, una persona viene costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa |
| Ulteriori fattispecie | Accessi abusivi, interferenze illecite, minacce, lesioni, violenza sessuale o altre condotte possono assumere rilievo se ricorrono i rispettivi requisiti |
Non ogni comportamento ingiusto o controllante costituisce un reato.
Allo stesso tempo, l’assenza di una fattispecie omonima non rende penalmente irrilevanti le condotte. La qualificazione compete all’autorità giudiziaria e deve rispettare i principi di legalità, tipicità e prova.
Alla tutela penale possono affiancarsi ordini di protezione contro gli abusi familiari, misure cautelari, provvedimenti civili e strumenti amministrativi previsti dalla legge. La scelta dipende dalla relazione tra le persone, dalle condotte documentate e dal livello di rischio concreto.
Accertamento, documentazione e valutazione del rischio
L’accertamento richiede di ricostruire la sequenza, non soltanto di contare gli episodi.
Una cronologia utile può indicare, per ogni evento, la condotta osservata, la regola imposta, le conseguenze del rifiuto, le persone presenti, i documenti disponibili e l’effetto prodotto sulle attività quotidiane.
Gli elementi potenzialmente rilevanti comprendono:
- messaggi, e-mail e conversazioni complete;
- movimenti bancari e documentazione economica;
- registri degli accessi agli account e segnalazioni di sicurezza;
- testimonianze di familiari, amici, colleghi o vicini;
- referti sanitari e interventi delle autorità;
- documenti relativi ad assenze dal lavoro o interruzioni degli studi;
- cambiamenti verificabili negli spostamenti e nelle abitudini;
- eventuali registrazioni raccolte con modalità lecite.
La raccolta deve rispettare la legge e non dovrebbe esporre la persona a ulteriori pericoli.
Non è opportuno accedere illecitamente ad account altrui, installare strumenti invasivi o affrontare direttamente chi esercita il controllo soltanto per ottenere una prova. La documentazione non è un onere che ricade esclusivamente sulla vittima.
L’assenza di messaggi o tracce digitali non dimostra l’assenza del fenomeno. Alcune regole vengono comunicate verbalmente, mentre altre sono ormai interiorizzate e non richiedono ordini espliciti. Anche la cancellazione dei dati o il controllo esclusivo dei dispositivi può limitare la disponibilità dei riscontri.
Occorre distinguere i fatti accertati, le dichiarazioni ancora da verificare e le ipotesi interpretative. Una valutazione psicologica può descrivere conseguenze e condizioni personali, ma non sostituisce l’accertamento giudiziario e non dovrebbe formulare diagnosi o attribuzioni di responsabilità prive di adeguato fondamento.
Il risk assessment è una valutazione strutturata dei fattori associati a possibili escalation. Non costituisce una previsione certa del comportamento futuro e deve essere svolto da professionisti adeguatamente formati. La fase successiva alla separazione richiede particolare attenzione perché sorveglianza, minacce o persecuzioni possono proseguire o intensificarsi.
Attribuire alla persona la responsabilità per la permanenza nella relazione costituisce victim blaming.
Dipendenza economica, isolamento, minacce, figli, condizioni di salute e mancanza di alternative sicure possono ridurre concretamente la possibilità di allontanarsi. La permanenza non equivale a consenso alle condotte subite.
Supporto e protezione
In Italia il 1522 è un servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24, dedicato alle vittime di violenza e stalking. È accessibile anche tramite chat e può orientare verso centri antiviolenza e servizi presenti sul territorio.
In presenza di un pericolo immediato occorre contattare il 112 o rivolgersi ai servizi di emergenza. Le decisioni sulla documentazione, sulla separazione e sulle richieste di protezione dovrebbero essere inserite in una valutazione concreta della sicurezza, evitando iniziative che possano aumentare il rischio.
Domande frequenti sul controllo coercitivo
Il controllo coercitivo è un reato in Italia?
Non esiste un reato autonomo con questa denominazione. Le condotte possono però integrare maltrattamenti, atti persecutori, violenza privata o altri reati, se ne ricorrono tutti gli elementi.
Può esistere senza violenza fisica?
Sì. Isolamento, abuso economico, monitoraggio digitale, intimidazione e restrizioni quotidiane possono creare un modello coercitivo anche in assenza di aggressioni fisiche. L’eventuale rilevanza penale deve comunque essere valutata in base alle norme applicabili.
Qual è la differenza tra controllo coercitivo e gelosia?
La gelosia è un’emozione e non dimostra da sola l’esistenza del fenomeno. Il controllo coercitivo è un corso di condotta che usa regole, verifiche e conseguenze per limitare stabilmente l’autonomia dell’altra persona.
Controllare il telefono del partner è sufficiente per riconoscerlo?
Non necessariamente. Occorre valutare consenso, frequenza, modalità, conseguenze del rifiuto e collegamento con altre restrizioni. Un accesso imposto agli account, inserito in un sistema di sorveglianza e sanzioni, assume un significato diverso da una condivisione realmente concordata.
Il controllo coercitivo può continuare dopo la separazione?
Sì. Può proseguire attraverso messaggi, localizzazione, pressioni economiche, figli, minacce reputazionali o condotte persecutorie. La fine della convivenza non comporta automaticamente la cessazione del rischio.
Perché una persona non interrompe subito la relazione?
Le possibilità di scelta possono essere state ridotte da isolamento, dipendenza economica, paura, minacce e responsabilità familiari. Restare può rappresentare una strategia temporanea per evitare conseguenze ritenute più pericolose, non un’accettazione del controllo.
Quali elementi possono documentare il modello?
Messaggi, documenti economici, testimonianze, referti, interventi delle autorità e cambiamenti nelle abitudini possono contribuire alla ricostruzione. Nessun elemento è sempre decisivo da solo: risultano importanti la cronologia, la convergenza dei riscontri e il loro collegamento con la perdita di autonomia.
Una lettura integrata del fenomeno
Riconoscere il controllo coercitivo significa osservare come più condotte interagiscano nel tempo. Il nucleo del fenomeno non è la presenza di un partner semplicemente geloso o sgradevole, ma la costruzione di un sistema capace di restringere libertà, risorse, relazioni e possibilità di rifiuto.
Il contributo di Evan Stark consente di leggere questo sistema come una forma di intrappolamento e come un attacco all’autonomia. I casi Sally Challen e F v M mostrano l’importanza di collegare gli episodi, mentre Talpis c. Italia richiama la necessità di una risposta istituzionale tempestiva e fondata sulla valutazione del rischio.
La categoria criminologica, tuttavia, non sostituisce l’accertamento giuridico. Nel sistema italiano le condotte devono essere ricondotte alle fattispecie esistenti sulla base dei fatti e delle prove. Una lettura integrata permette di evitare sia la minimizzazione del fenomeno sia l’attribuzione automatica di responsabilità penali.
