Professione forense oggi: quanto c’è di vero negli stereotipi sugli avvocati?
La professione forense è circondata da stereotipi difficili da eliminare.
L’avvocato viene ancora immaginato come un professionista sempre molto ben pagato, impegnato quasi esclusivamente nelle aule di Tribunale, abile soprattutto nel trovare cavilli e appartenente a un mondo poco accessibile a chi non dispone già delle conoscenze giuste.
Una parte di questa rappresentazione appartiene più all’immaginario collettivo che alla realtà della professione.
Negli ultimi anni l’avvocatura è cambiata profondamente. Alla tradizionale attività giudiziale si sono affiancati consulenza, negoziazione, compliance, nuove specializzazioni e strumenti digitali. Anche l’intelligenza artificiale sta modificando alcune attività quotidiane, mentre continuano a essere centrali competenza, aggiornamento, responsabilità e capacità di costruire una relazione di fiducia con il cliente.
La stessa legge professionale definisce quella dell’avvocato una funzione di particolare rilevanza giuridica e sociale e collega l’esercizio della professione a indipendenza, competenza, correttezza e tutela dei diritti.
Partiamo quindi da alcuni dei falsi miti sulla professione forense ancora oggi più diffusi.
Primo mito: l’avvocato guadagna sempre molto
È probabilmente lo stereotipo più resistente.
Nell’immaginario comune, laurearsi in Giurisprudenza, superare l’esame di abilitazione e iscriversi all’Albo dovrebbe condurre quasi automaticamente a una professione ad alto reddito.
La realtà è molto più complessa. Non esiste un unico “reddito dell’avvocato”.
I risultati economici possono cambiare sensibilmente in funzione di:
- anzianità professionale;
- territorio;
- settore di specializzazione;
- struttura dello studio;
- tipologia di clientela;
- capacità di acquisire e mantenere clienti;
- organizzazione dell’attività.
Cassa Forense mette a disposizione dati statistici sull’avvocatura anche con articolazione territoriale, proprio perché il quadro professionale italiano è molto eterogeneo.
Il punto, quindi, non è sostituire il vecchio mito “gli avvocati sono ricchi” con l’affermazione opposta. È più corretto dire che l’abilitazione non garantisce da sola un determinato livello di reddito.
La professione forense è anche un’attività economica che richiede capacità di posizionamento, gestione dello studio, specializzazione e sviluppo della clientela.
Secondo mito: una volta superato l’esame, il lavoro arriva da solo
L’esame di abilitazione costituisce un passaggio fondamentale, ma rappresenta l’inizio della carriera e non il suo punto di arrivo.
La Legge n. 247/2012 disciplina specificamente l’accesso e l’esercizio della professione e richiede, tra le condizioni per l’iscrizione all’Albo, il superamento dell’esame di abilitazione.
Essere abilitati significa poter esercitare la professione. Non significa disporre automaticamente di una clientela. Soprattutto nei primi anni possono diventare decisive competenze che durante il percorso universitario hanno uno spazio limitato:
- creare una rete professionale;
- individuare un settore nel quale specializzarsi;
- imparare a gestire il rapporto con il cliente;
- costruire reputazione;
- organizzare tempi, scadenze e pratiche;
- comunicare in maniera efficace il proprio valore professionale.
È una delle differenze più importanti tra conseguire l’abilitazione e costruire una professione.
Terzo mito: tutti gli avvocati fanno più o meno lo stesso lavoro
Parlare genericamente di “avvocato” può far pensare a una professione sostanzialmente uniforme.
Non è così.
La crescente complessità normativa ha reso sempre più importante la specializzazione professionale. La stessa legge forense riconosce formalmente la possibilità di conseguire e utilizzare il titolo di specialista secondo specifici requisiti e percorsi.
Accanto alle grandi aree tradizionali del diritto civile, penale e amministrativo troviamo oggi professionisti che concentrano la propria attività, per esempio, su:
- diritto del lavoro;
- diritto societario;
- diritto tributario;
- proprietà intellettuale;
- privacy e protezione dei dati;
- diritto digitale;
- cybersecurity;
- compliance;
- diritto bancario e finanziario;
- diritto della concorrenza;
- nuove problematiche connesse all’intelligenza artificiale.
Due avvocati iscritti allo stesso Albo possono quindi svolgere attività quotidiane profondamente differenti.
La conoscenza generale del diritto resta fondamentale, ma in molti mercati professionali diventa sempre più difficile essere competitivi presentandosi semplicemente come professionisti “generalisti”.
Quarto mito: l’avvocato passa la giornata in Tribunale
È probabilmente l’immagine cinematografica più diffusa della professione forense: toga, aula, arringa e confronto con il giudice. L’attività giudiziale rimane naturalmente una componente essenziale dell’avvocatura, ma non esaurisce affatto la professione.
Una parte significativa del lavoro può svolgersi lontano dalle aule e comprendere:
- studio delle questioni giuridiche;
- redazione di atti;
- predisposizione e revisione di contratti;
- pareri;
- consulenza preventiva;
- negoziazione;
- mediazione;
- gestione dei rapporti con il cliente;
- procedure telematiche;
- ricerca normativa e giurisprudenziale.
Anche gli strumenti di risoluzione delle controversie stanno contribuendo a modificare l’attività professionale.
Il Consiglio Nazionale Forense dispone, per esempio, di una specifica piattaforma dedicata alla negoziazione assistita, istituto nel quale l’avvocato accompagna le parti nella ricerca di una soluzione senza arrivare necessariamente alla decisione del giudice.
Essere avvocati significa quindi anche cercare, quando possibile e conveniente, di evitare il processo, non soltanto affrontarlo.
Quinto mito: gli avvocati appartengono a una “casta”
La professione forense è una professione regolamentata.
Per esercitarla occorre rispettare condizioni precise, superare l’esame previsto dall’ordinamento e iscriversi all’Albo competente. La permanenza nell’Albo è inoltre collegata all’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
Questo sistema può essere percepito dall’esterno come particolarmente chiuso. Ma parlare di “casta” confonde due concetti differenti.
La regolamentazione serve anche a garantire che chi esercita una funzione collegata alla tutela dei diritti possieda determinati requisiti professionali e sia soggetto a norme deontologiche.
L’articolo 3 della legge professionale stabilisce infatti che l’attività debba essere esercitata secondo principi di indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza.
Ciò non significa che l’accesso alla professione sia privo di difficoltà. Per un giovane avvocato possono incidere:
- capacità di entrare in reti professionali;
- possibilità economica di sostenere i primi anni;
- disponibilità di strutture nelle quali acquisire esperienza;
- differenze territoriali;
- concorrenza.
Sono però problemi di accesso e sviluppo della carriera, non la prova dell’esistenza di una casta in senso tecnico.
Sesto mito: per essere un buon avvocato basta conoscere bene il diritto
Conoscere il diritto è il presupposto. Ma non basta. La professione richiede anche capacità che potremmo definire trasversali.
Un avvocato deve saper comprendere non soltanto una norma, ma anche il problema reale che il cliente sta cercando di risolvere.
Questo richiede:
- capacità di ascolto;
- scrittura chiara;
- ragionamento critico;
- capacità argomentativa;
- negoziazione;
- organizzazione;
- gestione del tempo;
- comunicazione;
- uso consapevole degli strumenti digitali.
C’è poi un’altra competenza fondamentale: sapere quando le proprie conoscenze non sono sufficienti e quando una questione richiede un approfondimento o il coinvolgimento di un altro specialista.
Non a caso, l’ordinamento forense prevede un obbligo di continuo e costante aggiornamento della competenza professionale finalizzato alla qualità delle prestazioni.
La laurea e l’abilitazione aprono quindi la professione; la formazione continua accompagna l’intera carriera.
Settimo mito: l’intelligenza artificiale sostituirà gli avvocati
È il nuovo stereotipo che si è aggiunto a quelli tradizionali. Gli strumenti di intelligenza artificiale possono già intervenire in numerose attività legali, soprattutto nella fase preliminare del lavoro.
Possono essere utilizzati, con le necessarie cautele, per supportare:
- organizzazione delle informazioni;
- analisi documentale;
- ricerca;
- sintesi;
- predisposizione di bozze;
- confronto tra documenti;
- attività ripetitive.
Ma accelerare una fase del lavoro non significa sostituire la responsabilità professionale.
Una risposta prodotta da un sistema di AI può essere incompleta, contenere errori o utilizzare fonti non aggiornate. È il professionista a dover verificare l’informazione e a rispondere della consulenza fornita.
E soprattutto esistono attività nelle quali il valore dell’avvocato non consiste semplicemente nel “trovare la norma”.
Interpretare una situazione complessa, comprendere gli interessi del cliente, costruire una strategia, negoziare, valutare il rischio e assumersi la responsabilità di una scelta rimangono componenti profondamente professionali.
L’AI, quindi, appare molto più plausibilmente come uno strumento che modifica il modo di lavorare dell’avvocato che come una tecnologia destinata a cancellarne la funzione.
L’Azzeccagarbugli: lo stereotipo più antico dell’avvocato
C’è infine un personaggio con il quale gli avvocati italiani continuano a confrontarsi, anche se è nato molto prima della professione contemporanea: l’Azzeccagarbugli dei Promessi Sposi.
Il nome è entrato nella lingua comune fino a indicare, in senso dispregiativo, il legale percepito come abile nel complicare le questioni e nell’utilizzare cavilli più che il diritto.
È uno stereotipo particolarmente resistente perché intercetta una difficoltà reale: il linguaggio giuridico può apparire oscuro a chi non lo conosce.
Ma interpretare la legge, individuare differenti letture di una norma o utilizzare gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione non significa aggirare le regole.
La funzione della difesa consiste anche nel sostenere, entro i limiti dell’ordinamento e della deontologia, l’interpretazione più favorevole agli interessi del proprio assistito.
Esiste quindi una differenza sostanziale tra il “cavillo” inteso come espediente e la capacità tecnica di argomentare una posizione giuridica.
Ed è proprio qui che lo stereotipo dell’Azzeccagarbugli smette di essere soltanto una curiosità letteraria e diventa ancora oggi interessante per comprendere il rapporto, non sempre semplice, tra cittadini e professionisti del diritto.
La professione forense è cambiata più rapidamente dei suoi stereotipi
L’avvocato ricco, il professionista che vive in Tribunale, l’Azzeccagarbugli che cerca cavilli, il membro di una categoria chiusa: molti degli stereotipi sulla professione forense continuano a sopravvivere perché sono immagini semplici e immediatamente riconoscibili.
La realtà è decisamente più articolata.
L’avvocatura contemporanea è caratterizzata da specializzazione, formazione continua, digitalizzazione, consulenza, negoziazione e crescente complessità delle materie trattate.
La tecnologia sta cambiando gli strumenti.
Nuove discipline giuridiche stanno creando nuove specializzazioni. Anche il rapporto con il cliente richiede maggiore trasparenza e capacità di comunicazione.
Resta però invariato un elemento centrale: la responsabilità dell’avvocato nel tutelare diritti e interessi attraverso una prestazione competente e indipendente. È proprio questa funzione sociale che la legge professionale pone alla base dell’ordinamento forense.
Per chi pensa di intraprendere oggi una carriera forense, il punto non è quindi chiedersi se i vecchi miti siano completamente veri o completamente falsi.
La domanda più utile è un’altra: quale tipo di avvocato sarà necessario nei prossimi anni?
La risposta sembra andare sempre più verso professionisti capaci di combinare competenza giuridica, specializzazione, tecnologia e capacità di comprendere problemi umani e aziendali che raramente entrano nello studio già ordinati come un articolo di codice.
