Pignoramento presso terzi: guida legale e requisiti
Il pignoramento presso terzi è permette al creditore di espropriare un rapporto giuridico obbligatorio che intercorre tra il debitore ed un soggetto terzo. Scopriamo i requisiti e tutti i dettagli su questo istituto giuridico!
Pignoramenti presso terzi: guida legale
Le norme del codice di procedura civile in riferimento al pignoramento presso terzi e ai suoi requisiti sono chiare: per coloro che hanno la necessità di riscuotere un credito, esiste la possibilità di veder soddisfatte le loro richieste, andando ad aggredire i beni di chi è in debito in svariate modalità.
Tutto dipende da due aspetti. Il primo riguarda la tipologia di questi beni: sono beni immobili oppure beni mobili? Il secondo riguarda la loro disponibilità: sono del debitore oppure di una terza parte?
In questo articolo, relativo al pignoramento presso terzi, in definitiva, andremo a trattare solo l’ultimo aspetto. In rapporto a quanto riportato all’interno dell’articolo 543 del Codice di Procedura Civile, il pignoramento presso terzi va distinto in due ipotesi differenti: la prima è quella in cui è il terzo ad essere il possessore dei beni del debitore; la seconda è quella in cui il debitore deve riscuotere un credito nei riguardi della terza parte.
Pignoramenti presso terzi: requisiti
Nel momento in cui viene notificato al terzo e al debitore, in relazione a quanto riportato nell’articolo 492 del Codice di Procedura Civile, all’interno dell’atto di pignoramento, il creditore deve indicare quella che dicesi ingiunzione a non agire con atti dispositivi che finiscano per pregiudicare la garanzia di credito sui beni inerenti al pignoramento. Lo stesso dicasi per i crediti assoggettati alla requisizione.
L’atto di pignoramento presso terzi, inoltre, deve riportare, seppur in maniera sommaria, le somme che spettano al creditore (o alternativamente le cose dovute oppure entrambe), la notifica alla terza parte di disporne soltanto a seguito dell’ordine del giudice, la dichiarazione di residenza o di domicilio nel comune dove è situato il Tribunale competente e la comunicazione inerente all’indirizzo p.e.c. del creditore procedente. All’interno del suddetto atto, infine, non deve mancare né la citazione del debitore a presentarsi al cospetto del giudice competente né tanto meno l’invito alla terza parte di presentare entro 10 giorni al creditore procedente la dichiarazione contenente somme e cose si trova in possesso il debitore e quando deve essere effettuato il rispettivo pagamento o la consegna.
Cosa succede in caso di mancata identificazione del credito o dei beni in possesso del debitore per via del fatto che non c’è stata alcuna dichiarazione del terzo?
Una volta portati a termine gli opportuni controlli nel contraddittorio con il terzo, su istanza di parte, tocca al giudice competente provvedere con ordinanza. Il terzo deve poi attenersi agli obblighi stabiliti dalla legge al custode quando gli viene notificato l’atto di pignoramento presso terzi relativo al credito e alle cose dovute.
Crediti non soggetti a pignoramento
Sussidi di grazia, sussidi di sostentamento versati agli appartenenti ai ceti disagiati o per funerali, maternità e malattie, crediti alimentari rientrano nella categoria di crediti impignorabili.