Reato di molestie: che cosa prevede la legge?
Il reato di molestie, previsto dall’art. 660 del codice penale, fa parte delle contravvenzioni contro l’ordine e tranquillità pubblica.
Analizziamo insieme di che cosa si tratta, le varie tipologie e cosa prevede la legge.
Che cos’è il reato di molestie
Quando sussiste il reato di molestie: caratteristiche principali
Il reato di molestie consiste in qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e a disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e nell’altrui vita relazionale. Esso può essere commesso da chiunque, mentre il soggetto passivo è una persona determinata e non il pubblico in generale. Non sempre, inoltre, esso è tenuta in presenza della persona offesa, come ad esempio tramite telefono.
Esso è connotato da un modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto che finisce per interferire in modo sgradevole nella sfera della quiete e della libertà del singolo. È, inoltre, da ritenersi configurato anche quando il soggetto crede di esercitare, un proprio diritto, anche se non è vero.
Il reato di molestie è un reato procedibile a querela di parte. Ciò significa che per far cominciare un procedimento penale sarà necessario, da parte della parte offesa, presentare una querela che richieda la punizione del colpevole. In altri casi, espressamente previsti dalla Legge, tra cui il reato commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità, è sufficiente procedibilità è d’ufficio. Questa categoria si differenzia dai precedenti in quanto non è necessario presentare un atto di querela per dare avvio al processo.
Il termine di prescrizione previsto è pari a quattro anni.
Tipologie principali
- molestie sessuali: in tal caso il reato è configurato in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivi ed insistiti. Essi non devono pero trascendere in un abuso sessuale né degenerare in contatto fisico o limitare la libertà sessuale della vittima. In tal caso, infatti, si configura il reato ben più grave di violenza sessuale;
- catcalling: le molestie possono essere realizzate anche per strada tramite fischi, commenti indesiderati, suono ripetuto del clacson nei confronti della vittima. Ad oggi, il legislatore non ha ancora introdotto una fattispecie di reato denominata “catcalling”, pertanto queste condotte sono inquadrate sotto l’operatività dell’art 660 cp. Quando esse degenerano in veri e propri appostamenti o inseguimenti ripetuti nel tempo integrano invece il reato di stalking;
- molestie telefoniche: le molestie possono essere realizzate per mezzo del telefono o invio di messaggi. L’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario configura reato nonostante esista la possibilità di interrompere l’azione disturbatrice tramite blocco del numero;
- minacce: possono essere poste in essere personalmente o attraverso altri mezzi (ad esempio cellulare, whatsapp, pc e social network) anche in assenza della vittima. La lesione di un interesse giuridicamente rilevante integra il reato previsto dall’art 612 cp.
Differenze con lo stalking
- mette in atto una serie ripetuta di comportamenti persecutori di varia natura;
- causa nel destinatario un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- provoca timori per l’incolumità propria o di una persona ad esso legata;
- costringe la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.