Joint venture: collaborare per un progetto comune
Una joint venture è una forma di collaborazione con cui due o più imprese mettono in comune capitali, competenze, tecnologie, beni o reti commerciali per realizzare un progetto condiviso.
I partecipanti, definiti anche partner o venturer, mantengono la propria autonomia e non devono necessariamente procedere a una fusione o a un’acquisizione.
Nell’ordinamento italiano la joint venture non costituisce un autonomo tipo giuridico disciplinato in modo unitario dal Codice civile.
Può essere organizzata mediante un semplice contratto oppure attraverso una società partecipata dai partner. La disciplina applicabile dipende quindi dalla struttura scelta, dal contenuto degli accordi, dall’attività esercitata e dai rapporti instaurati con clienti, fornitori, dipendenti e autorità.
In concreto, i partecipanti definiscono l’obiettivo comune, gli apporti di ciascuno, la ripartizione di costi e risultati, le regole decisionali e la durata della collaborazione. Devono inoltre stabilire chi può rappresentare il progetto verso i terzi, come finanziare l’iniziativa e quali conseguenze si producono in caso di inadempimento, stallo decisionale o uscita di un partner.
La distinzione fondamentale è tra Contractual Joint Venture, fondata su un accordo senza la necessaria costituzione di un nuovo soggetto, ed Equity Joint Venture, realizzata attraverso una società partecipata dai partner. La denominazione impiegata dalle parti non è però decisiva: per individuare la disciplina applicabile occorre verificare il funzionamento effettivo dell’operazione.
Una joint venture può assumere rilievo anche per il diritto della concorrenza. Se l’impresa comune opera stabilmente come entità economica autonoma, l’operazione può costituire una concentrazione soggetta al controllo dell’AGCM o della Commissione europea.
Quando si costituisce una joint venture e quali obiettivi persegue
La joint venture viene utilizzata quando imprese indipendenti intendono collaborare senza integrare completamente le rispettive organizzazioni. Può riguardare un progetto circoscritto oppure un’attività destinata a proseguire stabilmente nel tempo.
Gli obiettivi più frequenti sono:
- entrare in un nuovo mercato geografico o settore produttivo;
- sviluppare un prodotto, un servizio o una tecnologia;
- condividere i costi e i rischi di ricerca e sviluppo;
- partecipare a una gara o realizzare una grande commessa;
- costruire e gestire infrastrutture o impianti;
- combinare competenze industriali, commerciali o finanziarie complementari;
- accedere a brevetti, licenze, dati, capacità produttiva o reti distributive;
- raggiungere dimensioni sufficienti per affrontare un investimento complesso;
- circoscrivere la collaborazione a una determinata area senza procedere a una fusione;
- ripartire il rischio economico tra più operatori.
La joint venture non coincide automaticamente con un raggruppamento temporaneo di imprese, un consorzio o una semplice fornitura.
Questi strumenti possono perseguire finalità simili, ma presentano presupposti e discipline differenti. La scelta deve essere effettuata considerando durata, investimenti, autonomia operativa, rapporti con i terzi e livello di integrazione richiesto.
Contractual Joint Venture ed Equity Joint Venture: le differenze
Le due principali tipologie di joint venture si distinguono per struttura, autonomia patrimoniale, governance e responsabilità verso i terzi.
| Profilo | Contractual Joint Venture | Equity Joint Venture |
|---|---|---|
| Struttura | Accordo tra i partner | Società partecipata dai partner |
| Nuovo soggetto | Di regola assente | Presente, mediante una nuova società o un veicolo comune |
| Patrimonio autonomo | Normalmente assente | Presente nella società |
| Governance | Regolata dal contratto | Regolata da statuto, organi sociali, patti e accordi commerciali |
| Apporti | Denaro, servizi, beni, personale, licenze o know-how | Conferimenti al capitale, finanziamenti e contratti accessori |
| Durata tipica | Progetto circoscritto o collaborazione flessibile | Iniziativa stabile o caratterizzata da investimenti rilevanti |
| Rapporti con i terzi | Gestiti direttamente da uno o più partner | Gestiti normalmente dalla società comune |
| Responsabilità | Dipende da chi assume l’obbligazione e dagli accordi conclusi | In via ordinaria risponde la società con il proprio patrimonio |
| Uscita | Scadenza, recesso, risoluzione o cessazione del contratto | Cessione delle partecipazioni, recesso, opzioni, esclusione o liquidazione |
Le espressioni Equity Joint Venture e Corporate Joint Venture sono spesso utilizzate come sinonimi. La prima pone l’accento sulla partecipazione al capitale, mentre la seconda evidenzia la presenza di un veicolo societario distinto.
Contractual Joint Venture o non-equity JV
La Contractual Joint Venture, detta anche non-equity joint venture, nasce da un accordo tra imprese che conservano la propria identità e coordinano soltanto le attività necessarie al progetto comune.
Non viene necessariamente costituita una nuova società e non nasce, per il solo utilizzo della denominazione joint venture, un patrimonio separato da quello dei partecipanti.
In Italia l’accordo può essere configurato come contratto atipico nell’ambito dell’autonomia negoziale riconosciuta dall’articolo 1322 del Codice civile.
Il rapporto può inoltre comprendere elementi riconducibili a mandato, appalto, licenza, distribuzione, fornitura, ricerca o sviluppo congiunto. Il contratto dovrebbe disciplinare almeno:
- attività e risultati attesi;
- apporti e prestazioni di ciascun partecipante;
- suddivisione di costi, ricavi e perdite;
- poteri di rappresentanza verso i terzi;
- proprietà e utilizzo dei risultati;
- obblighi di riservatezza;
- procedure decisionali e di controllo;
- responsabilità per inadempimenti;
- durata, recesso e cause di risoluzione;
- gestione delle controversie e conclusione del progetto.
Un esempio è rappresentato da due imprese che collaborano allo sviluppo di un software: una fornisce le competenze tecniche, l’altra la rete commerciale, mentre costi e ricavi vengono ripartiti secondo il contratto senza costituire una nuova società.
Questa soluzione è generalmente adatta a iniziative delimitate o a collaborazioni che richiedono flessibilità.
L’assenza di una società comune rende però particolarmente importante precisare chi conclude i contratti, chi sostiene i costi e chi risponde verso clienti e fornitori.
Equity Joint Venture o corporate JV
Nell’Equity Joint Venture i partner detengono partecipazioni in una società comune.
Il veicolo può essere costituito appositamente oppure derivare dall’ingresso dei partecipanti in una società già esistente. In Italia vengono utilizzate soprattutto la S.r.l. e la S.p.A., ma possono essere valutate anche forme consortili quando coerenti con l’attività prevista.
La società può assumere personale, acquistare beni, ottenere finanziamenti, detenere diritti di proprietà intellettuale e stipulare contratti in nome proprio.
Gli apporti dei partner possono comprendere conferimenti al capitale, finanziamenti soci, garanzie, licenze, servizi, forniture o concessione di spazi e impianti.
Un esempio è la costituzione di una S.r.l. partecipata da un produttore e da un distributore per commercializzare determinati prodotti in un nuovo mercato.
La società comune conclude i contratti con i clienti, mentre i partner regolano mediante accordi separati le forniture, l’uso dei marchi e il finanziamento dell’attività.
L’Equity JV è generalmente preferibile quando il progetto richiede investimenti consistenti, personale dedicato, una presenza stabile sul mercato o una governance articolata.
La ripartizione delle quote non determina da sola il controllo: occorre verificare i poteri di nomina, i quorum e gli eventuali diritti di veto sulle decisioni strategiche.
Chi risponde delle obbligazioni della joint venture
La responsabilità giuridica cambia in modo significativo in base alla struttura adottata. Occorre distinguere i rapporti interni tra i partner dalla responsabilità verso creditori, clienti, dipendenti e altri terzi.
Responsabilità nella Contractual Joint Venture
La joint venture contrattuale non crea automaticamente un soggetto distinto.
In linea generale risponde l’impresa che ha sottoscritto il contratto con il terzo o che ha assunto la specifica obbligazione. Se un partner agisce in rappresentanza degli altri, la responsabilità dipende dall’esistenza e dall’estensione dei poteri conferiti.
Quando più partecipanti assumono congiuntamente la medesima obbligazione, prestano garanzie o sottoscrivono lo stesso contratto, la responsabilità deve essere verificata sulla base del titolo e delle regole generali applicabili. È quindi opportuno evitare formulazioni ambigue nei documenti commerciali e indicare espressamente il ruolo di ciascun soggetto.
La ripartizione interna di costi e rischi non è necessariamente opponibile ai creditori. Una clausola che attribuisce internamente una spesa a un partner non libera automaticamente gli altri da obbligazioni che abbiano assunto direttamente verso un terzo.
Responsabilità nell’Equity Joint Venture
Se viene costituita una S.r.l. o una S.p.A., la società è un soggetto distinto e risponde ordinariamente delle proprie obbligazioni con il proprio patrimonio.
I soci beneficiano, in via generale, della responsabilità limitata propria delle società di capitali.
I partner possono tuttavia esporsi direttamente quando:
- rilasciano garanzie personali o societarie;
- assumono obblighi di finanziamento aggiuntivo;
- sottoscrivono direttamente contratti con terzi;
- commettono condotte illecite proprie;
- esercitano attività di direzione e coordinamento in presenza dei presupposti dell’articolo 2497 del Codice civile;
- sono destinatari di responsabilità previste da norme inderogabili o settoriali.
La costituzione di una società con capitale ridotto non elimina il fabbisogno finanziario effettivo del progetto né sostituisce una corretta pianificazione di capitale, finanziamenti e garanzie.
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori della società comune devono agire nel rispetto della legge, dello statuto e dei doveri connessi all’incarico.
Possono rispondere verso la società, i soci, i creditori o i terzi nelle ipotesi previste dalla disciplina del tipo societario adottato. La presenza di una società veicolo non esclude quindi le responsabilità personali derivanti dalla violazione dei doveri gestori.
Responsabilità nelle strutture consortili
Per i consorzi con attività esterna occorre considerare l’articolo 2615 del Codice civile. La responsabilità varia a seconda che l’obbligazione sia stata assunta in nome del consorzio oppure per conto di specifici consorziati. Anche sotto questo profilo consorzio ed Equity JV non possono essere considerati automaticamente equivalenti.
Restano inoltre applicabili le normative inderogabili in materia di lavoro, sicurezza, ambiente, prodotti, consumatori, protezione dei dati, concorrenza e responsabilità amministrativa degli enti.
Vantaggi e rischi di una joint venture
La joint venture consente di combinare risorse complementari, ma crea anche una dipendenza reciproca che deve essere regolata con attenzione.
| Profilo | Possibili vantaggi | Principali rischi |
|---|---|---|
| Investimenti | Condivisione di costi e fabbisogni finanziari | Conflitti su nuovi finanziamenti o copertura delle perdite |
| Mercato | Accesso più rapido a clienti, territori e canali distributivi | Dipendenza commerciale da uno dei partner |
| Competenze | Integrazione di tecnologie, personale e know-how | Perdita di informazioni riservate o competenze strategiche |
| Rischio | Ripartizione del rischio economico e industriale | Difficoltà nell’attribuzione delle responsabilità |
| Autonomia | Collaborazione senza fusione delle imprese | Strategie delle società madri non sempre allineate |
| Governance | Decisioni condivise sulle materie strategiche | Stallo decisionale, soprattutto nelle partecipazioni paritarie |
| Durata | Possibilità di limitare il progetto nel tempo | Uscita complessa e difficoltà nella valutazione delle quote |
| Innovazione | Sviluppo congiunto di prodotti e tecnologie | Controversie sulla proprietà dei risultati |
Tra i vantaggi rientrano anche la possibilità di raggiungere dimensioni non sostenibili da una singola impresa e di sperimentare una collaborazione prima di procedere a operazioni più strutturate.
Tra i rischi devono essere considerati lo scambio improprio di informazioni commercialmente sensibili, le restrizioni eccessive alla concorrenza e i possibili conflitti tra l’interesse della società comune e quello delle imprese partecipanti.
Come costituire una joint venture in Italia
La costituzione di una joint venture richiede un percorso coordinato sotto il profilo industriale, contrattuale, societario e regolatorio.
Le principali fasi sono:
- Definizione del progetto: individuazione di obiettivi, attività, territorio, durata, investimenti e risultati attesi.
- Accordo di riservatezza: protezione delle informazioni scambiate durante le trattative.
- Term sheet o memorandum: definizione preliminare dei principali termini economici e di governance, precisando quali disposizioni siano vincolanti.
- Due diligence: verifica della situazione economica, legale, fiscale, tecnica e reputazionale dei partner e degli asset destinati al progetto.
- Scelta della struttura: confronto tra Contractual JV, Equity JV e altri strumenti utilizzabili.
- Analisi regolatoria: controllo di autorizzazioni, licenze, investimenti esteri, golden power, concorrenza e normative settoriali.
- Negoziazione dei documenti: predisposizione del joint venture agreement, dello statuto, degli eventuali patti parasociali e dei contratti accessori.
- Costituzione o firma: stipula dell’accordo contrattuale oppure costituzione della società mediante le formalità previste.
- Avvio operativo: attivazione di conti, personale, sistemi di controllo, procedure di spesa e autorizzazioni.
- Monitoraggio: verifica periodica di budget, obiettivi, compliance e condizioni per la prosecuzione o l’uscita.
Il business plan non sostituisce il contratto o lo statuto, ma permette di tradurre attività e impegni in previsioni economiche. Dovrebbe indicare investimenti, fabbisogno finanziario, ricavi attesi, scenari di perdita e necessità di ulteriori apporti dei soci.
S.r.l., S.p.A., consorzio e società consortile
Le forme societarie e consortili non rappresentano ulteriori categorie internazionali di joint venture. Sono alcuni degli strumenti attraverso i quali la collaborazione può essere organizzata in Italia.
| Struttura | Caratteristiche principali |
|---|---|
| S.r.l. | Flessibilità nella governance, nelle quote e nei diritti attribuiti ai soci |
| S.p.A. | Assetto più articolato, adatto a una compagine complessa o a esigenze finanziarie maggiori |
| Consorzio | Coordinamento o svolgimento di determinate fasi delle attività degli imprenditori partecipanti |
| Società consortile | Finalità consortile perseguita mediante uno dei modelli societari ammessi |
La S.r.l. richiede un atto pubblico che indichi, tra gli altri elementi, oggetto, sede, capitale, conferimenti, quote, amministrazione e rappresentanza.
Il capitale può essere inferiore a 10.000 euro, fino al minimo legale di un euro, alle condizioni stabilite dall’articolo 2463 del Codice civile. Il capitale nominale deve però essere distinto dalle risorse realmente necessarie per sostenere la joint venture.
La S.p.A. prevede un capitale minimo di 50.000 euro e un’organizzazione maggiormente formalizzata.
Può risultare adeguata quando la partecipazione è destinata a evolversi, gli investimenti sono rilevanti o la struttura finanziaria e amministrativa richiede strumenti più articolati.
L’articolo 2602 del Codice civile disciplina il consorzio tra imprenditori, costituito per regolare o svolgere determinate fasi delle rispettive attività. Se il consorzio opera verso l’esterno, trovano applicazione specifici obblighi pubblicitari e organizzativi.
La società consortile persegue finalità consortili attraverso una forma societaria commerciale ammessa dall’articolo 2615-ter del Codice civile. La scelta deve dipendere dalle funzioni concretamente assegnate all’organizzazione, non dalla sola volontà di attribuirle il nome di joint venture.
Governance, controllo congiunto e patti tra i soci
La governance stabilisce chi assume le decisioni, quali maggioranze siano necessarie e quali materie richiedano il consenso di più partner. Questo profilo è particolarmente importante nelle joint venture partecipate in misura paritaria.
Le materie riservate possono riguardare:
- approvazione e modifica del business plan;
- budget annuale e investimenti straordinari;
- indebitamento e rilascio di garanzie;
- nomina e revoca degli amministratori;
- ingresso in nuovi mercati;
- contratti con i soci o con parti correlate;
- acquisto o cessione di asset rilevanti;
- proprietà intellettuale;
- distribuzione degli utili;
- modifiche statutarie e operazioni sul capitale;
- scioglimento o vendita della joint venture.
Il controllo congiunto può sussistere quando due o più soggetti devono concordare le decisioni strategiche dell’impresa comune.
Non deriva automaticamente da una partecipazione del 50%, né ogni diritto di veto attribuisce controllo. Occorre distinguere i poteri sulle scelte strategiche dai diritti destinati soltanto a proteggere un investimento di minoranza.
I patti parasociali possono integrare lo statuto e regolare voto, trasferimento delle partecipazioni, nomine e rapporti tra i soci. Producono però, in via generale, effetti contrattuali tra i firmatari e non sostituiscono le disposizioni statutarie opponibili alla società e ai terzi.
Nelle S.p.A. e nei casi compresi nell’articolo 2341-bis del Codice civile, determinati patti diretti a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società non possono avere durata superiore a cinque anni, ferma la possibilità di rinnovo. Se manca un termine, ciascun contraente può recedere con un preavviso di 180 giorni. Questa disciplina non deve essere estesa automaticamente a ogni accordo relativo a qualsiasi joint venture o S.r.l.
Clausole essenziali del joint venture agreement
Il joint venture agreement definisce i rapporti tra i partecipanti.
Nelle Equity JV deve essere coordinato con lo statuto, i patti parasociali e i contratti stipulati tra la società comune e i partner.
Le clausole principali riguardano:
- oggetto, territorio, durata e obiettivi misurabili;
- apporti iniziali e obblighi futuri dei partner;
- conferimenti, finanziamenti soci e garanzie;
- composizione degli organi e poteri di nomina;
- quorum, materie riservate e diritti di veto;
- approvazione di budget e business plan;
- distribuzione degli utili e copertura delle perdite;
- obblighi di informazione e rendicontazione;
- contratti di fornitura, licenza, distribuzione o servizi;
- proprietà intellettuale preesistente e sviluppata durante il progetto;
- riservatezza, dati e sicurezza informatica;
- divieti di concorrenza compatibili con la disciplina antitrust;
- dichiarazioni, garanzie e obblighi di indennizzo;
- inadempimenti e relativi rimedi;
- trasferimento delle partecipazioni;
- gestione del deadlock;
- recesso, esclusione, scioglimento e liquidazione;
- legge applicabile, foro competente o arbitrato.
È essenziale evitare contrasti tra documenti. Una maggioranza consentita dallo statuto potrebbe, per esempio, determinare una violazione del patto parasociale, producendo una decisione societaria valida ma una responsabilità contrattuale tra i firmatari.
Deadlock, trasferimento delle quote e uscita dei partner
Il deadlock è lo stallo che si verifica quando i partner non raggiungono la maggioranza necessaria per adottare una decisione essenziale. Il rischio è particolarmente elevato nelle joint venture paritetiche.
Gli accordi possono prevedere:
- un confronto preliminare tra amministratori o manager;
- un’escalation verso i vertici delle società madri;
- mediazione o intervento di un esperto indipendente;
- sospensione temporanea della decisione;
- opzioni di acquisto o vendita delle partecipazioni;
- meccanismi buy-sell;
- scioglimento della joint venture come rimedio finale.
I meccanismi di uscita devono indicare criteri di valutazione, termini, modalità di pagamento e conseguenze sui contratti commerciali. Occorre inoltre regolare prelazione, gradimento, lock-up, clausole tag along e drag along, opzioni put e call e trasferimenti a concorrenti.
Le clausole più drastiche devono essere formulate tenendo conto dell’equilibrio tra i partner, della loro capacità finanziaria e delle norme inderogabili del tipo societario adottato.
Un meccanismo formalmente simmetrico può produrre effetti squilibrati se soltanto uno dei partecipanti dispone delle risorse necessarie per acquistare la quota dell’altro.
Proprietà intellettuale, riservatezza e concorrenza
Una joint venture può comportare la condivisione di brevetti, marchi, software, dati, segreti commerciali e know-how. Gli accordi devono distinguere tra:
- proprietà intellettuale già posseduta dai partner prima del progetto;
- diritti concessi in licenza alla joint venture;
- risultati sviluppati congiuntamente;
- miglioramenti apportati a tecnologie preesistenti;
- diritti di utilizzo dopo l’uscita o lo scioglimento.
La disciplina deve precisare titolarità, durata delle licenze, territori, esclusiva, facoltà di sublicenza e gestione delle violazioni. Devono essere regolati anche accesso ai dati, misure di sicurezza, restituzione dei documenti e obblighi di riservatezza successivi alla cessazione.
Se i partner sono concorrenti, lo scambio di informazioni deve essere limitato a quanto necessario per il progetto.
Prezzi futuri, strategie commerciali, clienti, quantità e altri dati sensibili non dovrebbero essere condivisi senza una specifica giustificazione e adeguate misure organizzative.
Possono risultare utili gruppi di lavoro separati, procedure di accesso e clean team.
Anche i divieti di concorrenza e gli obblighi di esclusiva devono essere necessari, proporzionati e coerenti con la durata e l’oggetto della collaborazione. Il contratto non può neutralizzare l’applicazione delle norme italiane ed europee sulle intese restrittive.
Costituzione societaria e adempimenti operativi
Quando viene costituita una società, occorre rispettare le formalità previste per il tipo prescelto.
Per una S.r.l. o una S.p.A. sono necessari l’atto pubblico, l’iscrizione nel Registro delle imprese e gli ulteriori adempimenti societari e fiscali.
La Comunicazione Unica consente di trasmettere telematicamente al Registro delle imprese diverse informazioni necessarie per l’avvio. La procedura può comprendere attribuzione del codice fiscale, apertura della partita IVA, iscrizione societaria e comunicazioni verso INPS, INAIL e SUAP, secondo l’attività esercitata.
Non esiste un costo nazionale unico previsto specificamente per la joint venture. Gli importi dipendono dalla struttura adottata, dal capitale, dagli oneri notarili, dai diritti camerali, dall’assistenza professionale, dalle autorizzazioni e dai contratti necessari. Anche i tempi cambiano in base alla complessità dell’operazione e agli eventuali controlli preventivi.
Prima dell’avvio devono essere verificati:
- autorizzazioni e licenze di settore;
- requisiti professionali e tecnici;
- disciplina del lavoro e della sicurezza;
- trattamento dei dati personali;
- fiscalità dei conferimenti e dei rapporti tra i partner;
- IVA, ritenute e distribuzione degli utili;
- transfer pricing nei rapporti infragruppo;
- eventuale stabile organizzazione nelle operazioni internazionali;
- controllo degli investimenti esteri e disciplina golden power;
- sanzioni internazionali ed esportazione di beni o tecnologie controllati.
Nelle joint venture transnazionali assumono rilievo anche la legge applicabile, la giurisdizione, la lingua contrattuale, il riconoscimento delle decisioni e la gestione delle differenze tra ordinamenti.
Quando intervengono AGCM e Commissione europea
Una joint venture può costituire una concentrazione quando dà origine a un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma. L’articolo 3, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 139/2004 definisce questa configurazione come impresa comune full-function.
La valutazione considera, tra gli altri elementi:
- presenza di una dirigenza dedicata;
- disponibilità di personale, risorse finanziarie e attivi;
- capacità di operare stabilmente sul mercato;
- autonomia operativa rispetto alle società madri;
- svolgimento di attività non limitate a una funzione ausiliaria dei partner;
- durata non meramente temporanea dell’iniziativa.
Se questi requisiti mancano, la collaborazione può non costituire una concentrazione.
Può comunque essere valutata come accordo tra imprese ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Anche una joint venture full-function può richiedere una verifica degli eventuali effetti di coordinamento tra le società madri.
Dal 16 marzo 2026, la notifica preventiva all’AGCM è richiesta quando risultano superate entrambe le soglie nazionali cumulative:
- fatturato complessivo realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate superiore a 595 milioni di euro;
- fatturato realizzato individualmente in Italia da almeno due imprese interessate superiore a 36 milioni di euro.
L’Autorità può richiedere la notifica di determinate operazioni sotto soglia quando è superato uno dei due limiti nazionali oppure quando il fatturato mondiale complessivo supera cinque miliardi di euro, in presenza di concreti rischi per la concorrenza in Italia o in una sua parte rilevante.
La richiesta può intervenire entro sei mesi dal perfezionamento dell’operazione e le imprese dispongono poi di 30 giorni per notificare.
Dal 1 settembre 2026, le notifiche e le comunicazioni delle concentrazioni all’AGCM vengono trasmesse esclusivamente attraverso FORMULARI-WEB. L’accesso richiede SPID, CIE o eIDAS, oltre agli strumenti necessari per la trasmissione, tra cui PEC e firma digitale nei casi previsti.
Per le operazioni di dimensione europea si applicano le soglie del Regolamento (CE) n. 139/2004. La soglia principale richiede un fatturato mondiale aggregato superiore a cinque miliardi di euro e un fatturato nell’Unione superiore a 250 milioni di euro per almeno due imprese interessate, salvo la regola dei due terzi concentrati in un unico Stato membro.
Il Regolamento prevede anche soglie europee alternative basate su un fatturato mondiale aggregato superiore a 2,5 miliardi di euro, sui fatturati realizzati in almeno tre Stati membri e sul fatturato individuale delle imprese interessate.
La competenza deve quindi essere verificata considerando tutte le condizioni applicabili e gli eventuali meccanismi di rinvio tra autorità.
Per le concentrazioni di dimensione europea opera il principio di sospensione previsto dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento: l’operazione non può essere realizzata prima della notifica e dell’autorizzazione, salvo le deroghe ammesse.
Le soglie nazionali vengono aggiornate periodicamente e devono essere nuovamente controllate al momento dell’operazione.
Checklist prima di avviare una joint venture
Prima della firma è opportuno verificare almeno i seguenti elementi:
| Area | Verifica necessaria |
|---|---|
| Obiettivo | Attività, mercato, risultati attesi e durata |
| Partner | Due diligence legale, economica, fiscale e reputazionale |
| Struttura | Contractual JV, Equity JV o diverso strumento |
| Apporti | Capitale, finanziamenti, beni, personale, licenze e servizi |
| Governance | Organi, nomine, quorum, veti e materie riservate |
| Responsabilità | Soggetti che firmano, garanzie e ripartizione dei rischi |
| Business plan | Fabbisogni finanziari, perdite e nuovi investimenti |
| Proprietà intellettuale | Diritti preesistenti, risultati e utilizzo dopo l’uscita |
| Contratti | Statuto, joint venture agreement, patti e accordi accessori |
| Uscita | Recesso, trasferimenti, valutazione delle quote e deadlock |
| Compliance | Lavoro, ambiente, dati, sicurezza e responsabilità degli enti |
| Concorrenza | Controllo congiunto, full-function, intese e scambio di dati |
| Notifica | Fatturati del gruppo, soglie AGCM ed eventuale dimensione europea |
| Autorizzazioni | Licenze settoriali, investimenti esteri e golden power |
Per l’analisi antitrust sono particolarmente utili una tabella delle partecipazioni dirette e indirette dei gruppi coinvolti, gli ultimi dati di fatturato rilevanti, il piano industriale, i contratti commerciali con le società madri e una matrice delle decisioni riservate.
Domande frequenti sulla joint venture
La joint venture ha sempre personalità giuridica?
No. La Contractual Joint Venture è fondata su un accordo e non crea automaticamente un nuovo soggetto. L’Equity Joint Venture utilizza invece una società dotata della soggettività prevista dal tipo adottato.
Per una joint venture serve il notaio?
Non necessariamente. Un accordo contrattuale può essere concluso senza costituire una società, salvo specifiche esigenze di forma legate alle operazioni previste. Il notaio è invece necessario per costituire una S.r.l. o una S.p.A.
Qual è il capitale minimo di una joint venture?
Non esiste un capitale minimo riferito alla joint venture in quanto tale. Se viene costituita una società, si applicano le regole del tipo scelto: per la S.r.l. il capitale può partire da un euro alle condizioni di legge, mentre per la S.p.A. il minimo è pari a 50.000 euro.
È meglio una Contractual JV o un’Equity JV?
Dipende dal progetto. La Contractual JV offre maggiore flessibilità ed è spesso adatta a iniziative circoscritte. L’Equity JV può risultare preferibile quando servono una struttura autonoma, personale dedicato, investimenti rilevanti e una presenza stabile sul mercato.
Quanto può durare una joint venture?
La durata dipende dagli accordi e dalla struttura adottata. Può coincidere con il completamento di un progetto oppure essere a tempo indeterminato, con specifiche regole di recesso e uscita.
I partner rispondono sempre dei debiti della joint venture?
No. Nella Contractual JV risponde normalmente chi ha assunto l’obbligazione, mentre in una società di capitali risponde in via ordinaria la società con il proprio patrimonio. I partner possono comunque esporsi tramite garanzie, impegni diretti, condotte illecite o altre fattispecie previste dalla legge.
Ogni joint venture deve essere notificata all’AGCM?
No. La notifica dipende dalla qualificazione dell’operazione, dal controllo esercitato, dall’autonomia dell’impresa comune e dal superamento delle soglie applicabili. Le collaborazioni che non costituiscono concentrazioni restano comunque soggette alle regole sulle intese e sugli scambi di informazioni tra concorrenti.
