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La giustizia riparativa e la mediazione come strumento principale

La giustizia riparativa e la mediazione come strumento principale

giustizia riparativa e mediazione - profili normativi
  • Sara Elia
  • 5 Aprile 2024
  • Notizie giuridiche
  • 4 minuti

La giustizia riparativa e il ruolo del mediatore

Quando si parla di giustizia riparativa ci si riferisce ad un procedimento che punta non solo sulla partecipazione attiva del colpevole, ma anche della vittima e della comunità.

Analizziamo al meglio insieme di cosa si tratta!

Indice
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Che cos’è la giustizia riparativa

La giustizia tradizionale, come è noto, mette al centro dell’attenzione l’autore del reato, rilegando ad un ruolo marginale quello della vittima.
Al contrario, la giustizia riparativa punta sulla partecipazione attiva di tutti gli attori del reato: vittima, carnefice e comunità. In quest’ottica, anziché delegarla allo stato, sono essi a occuparsi di ovviare alle conseguenze del conflitto in ambito di riparazione, ricostruzione e riconciliazione.
 
L’obiettivo diventa quindi non la punizione, ma:
  • rimozione delle conseguenze del reato attraverso l’incontro tra le parti;
  • risoluzione del conflitto, complementare al processo, basata su ascolto e riconoscimento dell’altro;
  • risanamento del legame con la società spezzato dal fatto criminoso.
Grazie ad essa si instaura un contatto diretto tra offeso e offensore. Il primo può esprimere le proprie emozioni in relazione alla lesione subita, il secondo responsabilizzarsi.
Di certo, come vedremo a breve, l’assistenza di un mediatore terzo e imparziale è un ruolo fondamentale.
 
Nell’ ordinamento italiano attuale, la giustizia riparativa non costituisce un metodo alternativo a quello della giustizia ordinaria. Non è infatti riconosciuta ma assume solamente il ruolo incidentale di appianare il trattamento sanzionatorio che spetta a chi è stato giudicato colpevole mediante processo.
Ad ogni modo, sta emergendo una maggiore attenzione per la giustizia riparativa grazie alle continue spinte da parte delle disposizioni comunitarie e internazionali.

Il ruolo del mediatore nella giustizia riparativa

La mediazione assume un ruolo fondante nella giustizia riparativa. Questo arduo lavoro è svolto da un professionista che ha il compito di:

  • ricostruire una connessione interrotta tra due soggetti, una vittima e il carnefice;
  • gestire la comunicazione tra due parti fortemente antagoniste;
  • accogliere emozioni ed opinioni di entrambi i protagonisti del reato;
  • far superare alla persona offesa dal reato la diffidenza nei confronti dell’autore;
  • promuovere l’incontro in un ambiente di incontro e confronto dove entrambe le parti hanno pari diritti e doveri.

Il mediatore è quindi una figura terza, imparziale, equiprossima alle parti con un’adeguata formazione specialistica in materia di gestione e risoluzione dei conflitti. Il linguaggio da lui utilizzato è completamente diverso da quello di giudici e avvocati. Deve infatti puntare al raggiungimento di una possibilità alternativa rispetto a quella offerta dalle aule giudiziarie.

Lo svolgimento della mediazione si attua nel seguente modo:

  • incontro congiunto di reo e vittima con tre mediatori;
  • racconto delle due parti del personale punto di vista, senza interazioni né interruzioni;
  • sintesi da parte di un mediatore di quanto riportato da entrambe;
  • interazione tra le due parti.

L’esito viene successivamente valutato in base alla presenza o mancanza di alcuni indicatori:

  • possibilità di esprimersi a fondo;
  • riconoscimento reciproco;
  • cambiamento positivo delle modalità di comunicazione;
  • raggiungimento di una riparazione simbolica o materiale.

Situazione in Italia

Come abbiamo visto finora il paradigma della giustizia riparativa è quello di non confinare ad un ruolo marginale l’oggetto reale o simbolico dell’offesa (persona fisica, collettività, istituzioni, valori ideologici, etc). La riparazione che emerge dal procedimento di mediazione è voluta e concordata da entrambe le parti. Esse partecipano attivamente e su base volontaria alla costruzione della riparazione.
 
Questo concetto si differenzia per contrapposizione quindi a quello della riparazione che, nella giustizia retributiva viene assimilato alla mera sanzione. (risarcimento del danno, lavori socialmente utili, restituzioni, etc.)
 
Nel nostro paese, ad oggi, vige il principio della obbligatorietà dell’azione penale. Ciò implica che il pubblico ministero ha l’obbligo attivare l’attività d’indagine ogni volta che venga a conoscenza di una notizia di reato. Che essa stessa sfoci poi necessariamente in un processo, non è certo. Può infatti anche essere seguita da una richiesta di archiviazione sulla quale, ad ogni modo, dovrà pronunciarsi il giudice per le indagini preliminari.
 
Tale obbligo costituisce una delle più importanti garanzie per la salvaguardia dei diritti dei singoli cittadini. In alcuni settori, però, è stato comunque  possibile lo sviluppo di un sistema di mediazione.
In singole realtà, infatti, la comunità ha deciso di spronare la partecipazione del reo, soprattutto ove minore, all’incontro con la vittima con l’ausilio di un mediatore. Obiettivo quello di comprendere il significato della propria azione e riparare alle proprie azioni responsabilizzandosi.

Applicazione di mediazione penale nel procedimento minorile

Nel nostro paese, negli ultimi anni, si sono realizzate alcune forme di giustizia riparativa. La mediazione pensale ha infatti trovato applicazione soprattutto in ambito procedimento minorile, in quanto è fortemente improntato a:
  • rieducazione e responsabilizzazione;
  • determinazione di crescita e maturità;
  • riconoscimento del disvalore delle proprie azioni;
  • concreto impegno responsabile volto a comporre il conflitto generato dal reato;
  • riparazione della frattura provocata dalle proprie azioni;
  • costruzione di un’identità consapevole nelle relazioni. 
In ambito minorile, la mediazione penale consente di raggiungere diversi obiettivi:
  • stimolare l’autore del reato al confronto con la conseguenza delle proprie azioni e permettergli di riparare;
  • dare voce alla vittima consentendo di sviluppare un dialogo e instaurare un nuovo tipo di relazione superando ostacoli quali paura, rancore, diffidenza;
  • promuovere nella società nuovi modelli e valori atti ad avvicinare maggiormente la comunità al problema della gestione della devianza.
La mediazione, in quest’ambito si rivela quindi uno strumento utile a valorizzare tali finalità. Allo stesso tempo alla vittima è garantita un’equa riparazione che determina una riappacificazione sociale con l’autore di reato.
 
Il mediatore è un terzo neutrale equi-prossimo rispetto alle parti in causa lungi dallo svolgere una funzione giudicante. Il suo ruolo è più quello di un facilitatore di uno scambio improntato all’ascolto delle reciproche ragioni volto a ristabilire un ordine che risulti condiviso.
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