Formazione continua degli avvocati: cosa prevede l’obbligo nel 2026
La formazione continua degli avvocati non è soltanto uno strumento per aggiornarsi sulle novità legislative e giurisprudenziali: costituisce un vero e proprio obbligo professionale.
L’articolo 11 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 stabilisce infatti che l’avvocato debba curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, con l’obiettivo di assicurare la qualità delle prestazioni e contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
Le modalità concrete vengono disciplinate dal Consiglio Nazionale Forense, anche attraverso il Regolamento n. 6/2014 e i successivi provvedimenti adottati in materia.
Per il 2026 occorre però prestare particolare attenzione: continua infatti ad applicarsi un regime annuale in deroga alle ordinarie regole sul triennio formativo.
Quanti crediti formativi deve conseguire un avvocato nel 2026?
Per l’anno solare compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026, ciascun iscritto assolve l’obbligo formativo conseguendo almeno:
- 15 crediti formativi complessivi;
- di cui almeno 3 crediti nelle materie obbligatorie;
- i restanti 12 crediti nelle materie ordinarie.
Le materie obbligatorie comprendono ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale. Questa è la regola da tenere come riferimento per il 2026.
E il tradizionale triennio da 60 crediti?
Il Regolamento CNF n. 6/2014 prevede ordinariamente una valutazione dell’obbligo formativo su base triennale. Tuttavia, il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che anche il 2026 non venga conteggiato ai fini del triennio formativo.
L’adempimento viene quindi valutato, per questo anno, secondo il sistema annuale dei 15 crediti.
È una distinzione importante, perché molte pagine ancora presenti online continuano a riportare semplicemente la formula dei 60 crediti nel triennio, senza evidenziare le deroghe attualmente applicabili.
Quanti crediti devono riguardare deontologia e materie obbligatorie?
Dei 15 crediti richiesti nel 2026, almeno 3 devono riguardare le materie obbligatorie. Rientrano in quest’area:
- ordinamento professionale;
- previdenza forense;
- deontologia;
- etica professionale.
I restanti 12 crediti possono invece essere acquisiti nelle materie ordinarie coerenti con l’attività e con le esigenze di aggiornamento del professionista.
La formazione continua, quindi, non riguarda soltanto l’approfondimento delle discipline giuridiche esercitate quotidianamente, ma comprende anche il mantenimento di una preparazione adeguata sulle regole che disciplinano l’esercizio stesso della professione.
I crediti formativi possono essere conseguiti online?
Sì.
Il CNF ha stabilito che, per l’intero anno 2026, i 15 crediti formativi possono essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD, comprese le materie obbligatorie.
Un avvocato può quindi, in presenza di eventi correttamente accreditati, assolvere l’intero obbligo annuale attraverso la formazione a distanza. Questo rende la formazione professionale più facilmente conciliabile con:
- udienze;
- attività di studio;
- appuntamenti con i clienti;
- esigenze familiari;
- distanza geografica dagli eventi in presenza.
FAD non significa automaticamente credito formativo
C’è però una distinzione essenziale. Il fatto che un corso sia disponibile online non significa automaticamente che attribuisca crediti formativi.
Occorre verificare che l’evento sia stato regolarmente accreditato e conoscere:
- numero di crediti riconosciuti;
- eventuale appartenenza alle materie obbligatorie;
- modalità di controllo della partecipazione;
- condizioni richieste per il rilascio dell’attestazione.
Per il 2026 il CNF ha inoltre confermato specifiche deroghe relative alla possibilità per gli Ordini territoriali e per alcune associazioni forensi di attribuire crediti agli eventi FAD organizzati secondo le condizioni previste.
Cosa si intende per formazione continua degli avvocati?
La formazione continua comprende attività finalizzate a mantenere e sviluppare nel tempo le competenze necessarie all’esercizio della professione.
Possiamo distinguere due esigenze principali.
Aggiornamento professionale
Serve ad adeguare conoscenze già possedute alle evoluzioni di:
- normativa;
- giurisprudenza;
- procedure;
- prassi professionali.
Pensiamo, per esempio, alle modifiche del processo civile o penale, alla disciplina sulla privacy, alle novità fiscali o alle nuove regole sull’intelligenza artificiale.
Sviluppo di nuove competenze
La formazione può servire anche ad ampliare il proprio profilo professionale.
Un avvocato può decidere di approfondire aree come:
- diritto del lavoro;
- compliance;
- privacy;
- cybersecurity;
- diritto dell’intelligenza artificiale;
- mediazione e negoziazione;
- diritto societario;
- responsabilità amministrativa degli enti.
La formazione continua assume quindi una doppia funzione: adempiere a un obbligo professionale e costruire una specializzazione coerente con l’evoluzione della propria attività.
Chi è soggetto all’obbligo di formazione continua?
In linea generale, l’obbligo riguarda gli avvocati iscritti all’Albo.
L’articolo 11 della Legge n. 247/2012 prevede tuttavia alcune ipotesi di esenzione. Tra queste rientrano, alle condizioni stabilite dalla norma, gli avvocati che abbiano raggiunto determinati requisiti di anzianità professionale o di età, oltre ad alcune specifiche categorie individuate dalla legge.
In particolare, la disposizione contempla l’esenzione per gli avvocati:
- dopo 25 anni di iscrizione all’Albo;
- oppure dopo il compimento del 60° anno di età;
Oltre alle ulteriori categorie espressamente indicate dall’articolo 11.
È comunque opportuno verificare la propria posizione con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, soprattutto quando ricorrono particolari situazioni personali o professionali.
Da quando decorre l’obbligo formativo?
Secondo il Regolamento CNF n. 6/2014, l’obbligo di formazione continua decorre normalmente dal 1 gennaio successivo alla data di iscrizione all’Albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio.
Anche questo punto va distinto dal tirocinio necessario per accedere alla professione: la formazione continua riguarda infatti il mantenimento e l’aggiornamento delle competenze durante l’esercizio professionale, mentre il tirocinio ha finalità formative propedeutiche all’accesso alla professione.
La legge professionale disciplina separatamente il tirocinio, che ha durata ordinaria di diciotto mesi.
Chi accredita i corsi per avvocati?
Il sistema coinvolge diversi soggetti.
Il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell’Ordine territoriali svolgono funzioni centrali nell’organizzazione e nell’accreditamento della formazione secondo le rispettive competenze.
Anche soggetti esterni possono organizzare attività formative destinate agli avvocati, purché siano rispettate le procedure previste per il riconoscimento dei crediti.
Per chi deve scegliere un corso, la verifica più importante è quindi molto semplice:
non chiedersi soltanto se il corso riguarda una materia giuridica, ma se quello specifico evento attribuisce effettivamente crediti formativi riconosciuti.
Prima dell’iscrizione è utile controllare sempre:
- ente accreditante;
- numero dei crediti;
- tipologia dei crediti;
- modalità di frequenza;
- eventuale verifica della presenza;
- attestazione finale.
Formazione continua e specializzazione non sono la stessa cosa
Un altro equivoco frequente consiste nel confondere i crediti per la formazione continua con il conseguimento di una specializzazione professionale.
Sono due piani differenti.
La formazione continua serve a mantenere aggiornata la competenza durante l’esercizio della professione. Il titolo di avvocato specialista, invece, è disciplinato dall’articolo 9 della Legge n. 247/2012 e segue requisiti e procedure specifiche.
Frequentare corsi e conseguire crediti formativi non attribuisce quindi automaticamente un titolo di specialista. Naturalmente, scegliere attività formative coerenti con il proprio settore può contribuire nel tempo a costruire una competenza più verticale.
Cosa succede se un avvocato non adempie all’obbligo formativo?
La formazione continua è un dovere professionale, non una semplice opportunità facoltativa.
La normativa generale sulle professioni e la disciplina forense collegano la violazione dell’obbligo di formazione continua alla responsabilità disciplinare.
Il professionista deve quindi prestare attenzione non soltanto al numero di crediti acquisiti, ma anche alla loro corretta registrazione e alla presenza della quota relativa alle materie obbligatorie.
Una buona abitudine consiste nel controllare periodicamente la propria posizione, anziché attendere gli ultimi mesi dell’anno.
Come scegliere i corsi di formazione continua
L’obbligo dei crediti non dovrebbe trasformarsi in una semplice raccolta di attestati.
Se l’avvocato deve comunque dedicare tempo alla formazione, è più utile scegliere corsi coerenti con l’attività effettivamente svolta o con quella che intende sviluppare.
Per esempio, chi opera nel diritto del lavoro potrebbe approfondire:
- aggiornamenti legislativi;
- giurisprudenza;
- contrattazione;
- gestione delle controversie;
- privacy nel rapporto di lavoro.
Chi assiste imprese può trovare maggiormente utili:
- compliance;
- responsabilità ex D.Lgs. 231/2001;
- contrattualistica;
- protezione dei dati;
- AI e nuove tecnologie.
E chi esercita prevalentemente in ambito giudiziale può concentrarsi sulle evoluzioni processuali e giurisprudenziali.
In questo modo l’adempimento dell’obbligo formativo dell’avvocato diventa anche uno strumento di sviluppo professionale.
Formazione continua Avvocati 2026: cosa ricordare
Per il 2026, i punti essenziali possono essere riassunti in modo molto semplice:
| Regola 2026 | Cosa prevede |
|---|---|
| Crediti complessivi | minimo 15 |
| Materie obbligatorie | almeno 3 crediti |
| Materie ordinarie | 12 crediti |
| FAD | possibile anche per il 100% dei crediti |
| Triennio | il 2026 non viene conteggiato nel triennio formativo |
| Riferimento generale | art. 11 Legge n. 247/2012 e Regolamento CNF n. 6/2014 |
Le regole annuali possono essere oggetto di specifici provvedimenti del Consiglio Nazionale Forense. Per questo, quando si pianifica la propria formazione continua, è sempre opportuno verificare le disposizioni relative all’anno di riferimento.
Dall’obbligo formativo alla crescita professionale
La formazione continua degli avvocati nasce da un principio semplice: la competenza acquisita al momento dell’abilitazione non può rimanere immutata per tutta la carriera.
Cambiano le leggi, cambiano le interpretazioni giurisprudenziali, cambiano gli strumenti utilizzati negli studi e cambiano perfino le materie sulle quali i clienti chiedono assistenza.
L’articolo 11 della legge professionale collega proprio l’aggiornamento costante alla qualità della prestazione professionale e all’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
Nel 2026 l’adempimento è particolarmente flessibile: 15 crediti annuali, tre obbligatori e possibilità di acquisirli interamente in FAD.
La scelta migliore, però, resta non considerare i crediti come un semplice numero da raggiungere entro dicembre.
Una formazione ben progettata permette di utilizzare un obbligo ordinamentale per costruire qualcosa di molto più utile: una competenza professionale aggiornata, riconoscibile e realmente spendibile nell’attività quotidiana.
