Bondage: come viene disciplinato dalla legge italiana?
Il bondage è un’antica pratica di sadomasochismo nata nel VI sec dai Medi, un popolo che occupava i territori iraniani. Negli ultimi anni, a causa di alcuni casi estremi sfociati in conseguenze legali, è diventata protagonista di molti episodi di cronaca nera.
Esaminiamo la situazione con attenzione.
Che cos’è il bondage
Il bondage è una pratica erotica estrema di tipo violento tramite quale il corpo di uno dei due soggetti viene immobilizzato tramite vari metodi affinchè possa subire determinate attività sessuali. Lo scopo è provocare nel partner delle emozioni intense e adrenaliniche ed acuire la capacità sensoriale. Il piacere aumenta provando sensazioni di rischio. Il fattore fiducia è fondamentale: il dominato deve nutrire fiducia nel dominatore, dal momento che è quest’ ultimo che detiene il timone del gioco erotico.
Le tecniche bondage più conosciute sono:
- legare arti del corpo tramite corde, catene o oggetti simili per immobilizzare e praticare atti erotici;
- sospendere il partner al soffitto tramite legami;
- utilizzare corde e frustini per infliggere dolore;
- privare di alcuni sensi il soggetto dominato bendandolo con fasce o strangolandolo.
È fondamentale che i due o più partner partecipanti siano adulti, consenzienti e consapevoli di ciò a cui stanno andando incontro, possibili pericoli e conseguenze. Il consenso deve durare per tutta la durata della pratica sadomaso. Queste pratiche, svolte nel privato, sono formalmente riconosciute come legali se entrambi i partner danno il consenso. Le attività svolte devono essere autorizzate e se, durante il rapporto sessuale, uno dei due partecipanti non è più consenziente a continuare a subire o infliggere la pratica, anche se inizialmente si era dichiarata d’accordo, il rapporto deve terminare. Senza infatti consenso il rapporto bondage diventa reato di violenza di sessuale.
Quando il bondage è reato: cosa dice la legge a proposito
Analizziamo dunque quali sono le condotte illegali del bondage e che conseguenze, civili e penali, ci sono in caso di trasgressione delle regole.
I partner, come abbiamo detto, devono essere consenzienti per l’intera durata del rapporto. In caso inverso, la pratica deve essere interrotta immediatamente, pena l’accusa di violenza sessuale.
La decisione finale presa dalla Corte di Cassazione, sentenza 1163/2021 sez. 3 è la seguente: il soggetto dominante, quindi chi immobilizza il partner tramite varie pratiche infliggendo dolore o privazione di sensi, è responsabile di ciò che accade e di come si evolve la situazione. Il soggetto dominato può chiedere quando vuole di fermarsi e terminare il gioco erotico.
Il bondage è punibile dalla legge se:
- Il consenso non c’è o viene revocato nel corso dell’atto sessuale;
- il soggetto non può dare un libero consenso ragionato in quanto sotto effetto di alcool e/o stupefacenti;
- gli atti violenti e sadomasochistici non sono quelli precedentemente concordati;
- la salute e l’integrità, fisica o mentale, di uno dei due o più partecipanti viene lesa in modo irreversibile. In questa categoria è compresa anche il caso di morte.
Risvolti civili e penali
Nella sgradevole eventualità di decesso della vittima, l’omicidio è dichiarato dalla legge colposo, in quanto causato dalla disattenzione del soggetto a rendere il rapporto sicuro per l’intera durata. L’inflizione di pratiche sadomaso non rientra dunque nell’omicidio preintenzionale, in quanta volte in realtà a procurare piacere sessuale tramite la sensazione di dolore al partner. Tutto ciò ha di sotteso che l’intenzione fosse realmente questa e non la volontà di infliggere dolore psicologico o fisico tramite percosse o simili per altri fini. In questo caso la situazione cambia e sarà il giudice a decidere per la gravità dell’atto colposo.
Come abbiamo sottolineato le pratiche sadomaso diventano reato di violenza sessuale se il soggetto, precedentemente consenziente al rapporto, cambia idea nel corso dell’ atto e il partner continua lo stesso la pratica, andando contro il volere del partner. Un ripensamento o una non condivisione degli atti subiti, diventa reato sessuale.
Per quanto concerne i risvolti civili la vittima di bondage non autorizzato ha il diritto di risarcimento di danni morali tramite un ristoro economico.
Cosa fare per prevenire i rischi?
Il consenso e la consapevolezza dei partecipanti all’atto è fondamentale. I rischi infatti sono reali. Pratiche estreme sono pericolose e possono provocare conseguenze tragiche. Accadono spesso casi, portati alla ribalta dalla cronaca nera, in cui qualcuno è rimasto gravemente ferito da pratiche bondage estreme, se non addirittura morto.
Per prevenire i rischi è dunque necessario e suggeribile:
- consapevolezza dell’ atto che si sta praticando o subendo;
- consensualità di entrambi i partner durante l’intera durata del rapporto;
- utilizzo di precauzioni per la propria integrità fisica e mentale;
- non abbandono della persona legata o privata di qualche senso. Il soggetto dominante è responsabile, fisicamente e moralmente, dalla salvaguardia dell’immobilizzato;
- approfondimento delle tematiche tramite libri o corsi sul bondage, per non incorrere all’ improvvisazione in un gioco perioloso;
- conoscenza del partner e possibili traumi o fobie
La stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è intervenuta a proposito delle pratiche bondage, dato l’innalzarsi di casi di cronaca nera legati a quest’ambito:
“Una persona può rivendicare il diritto di esercitare le pratiche sessuali nel modo più libero possibile, il rispetto della volontà della vittima di queste pratiche costituisce un limite a tale libertà. Non esiste un diritto soggettivo al sadismo. Ogni pratica di estrema violenza non è scriminata per via dell’esercizio di un diritto ma dal consenso informato e consapevole della vittima”.
Rimanga questo impresso nella mente: la salvaguardia della persona prima di tutto.