Autonomia differenziata: a che punto siamo nel 2026
L’autonomia differenziata è prevista dalla Costituzione italiana dal 2001, ma la sua concreta attuazione è entrata in una nuova fase tra il 2024 e il 2026.
Dopo l’approvazione della legge n. 86/2024 e il successivo intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 192/2024, il Governo ha avviato nel 2026 otto schemi di intesa preliminare con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Le Camere hanno esaminato questi schemi e, nell’estate del 2026, hanno approvato specifici atti di indirizzo.
Questo, però, non significa che le nuove forme di autonomia siano già operative.
Ad oggi non risultano ancora approvate le leggi statali necessarie per rendere definitive le intese e trasferire concretamente le singole funzioni alle Regioni interessate. Per i cittadini, quindi, non è ancora cambiato l’assetto dei servizi pubblici: il procedimento istituzionale è avanzato, ma resta ancora da completare.
Per comprendere cosa potrebbe cambiare occorre distinguere tra il principio costituzionale dell’autonomia differenziata, la legge che ne disciplina il procedimento, i limiti fissati dalla Corte costituzionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e le singole intese regionali.
Che cos’è l’autonomia differenziata
L’autonomia differenziata, chiamata anche regionalismo differenziato, è prevista dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
La disposizione permette alle Regioni a statuto ordinario di chiedere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia nelle materie indicate dalla stessa Costituzione.
Non si tratta del passaggio a uno Stato federale né dell’attribuzione di sovranità alle Regioni. L’Italia resta una Repubblica unitaria e l’autonomia territoriale deve essere conciliata con i principi costituzionali di:
- unità della Repubblica;
- uguaglianza;
- solidarietà;
- sussidiarietà;
- perequazione;
- tutela uniforme dei diritti.
Per inquadrare questi principi può essere utile approfondire gli elementi di diritto costituzionale, in particolare il rapporto tra Costituzione, fonti del diritto e autonomie territoriali.
L’autonomia differenziata va inoltre distinta dall’autonomia delle Regioni a statuto speciale.
Queste ultime dispongono di competenze disciplinate da statuti approvati con legge costituzionale. L’articolo 116, terzo comma, riguarda invece le Regioni ordinarie e richiede un procedimento specifico per ogni intesa.
In termini concreti, una Regione può chiedere di esercitare una determinata funzione perché ritiene che il livello regionale sia più adeguato rispetto a quello statale. Deve però indicare con precisione:
- quale funzione intende assumere;
- perché il livello regionale sarebbe più adeguato;
- quali risorse siano necessarie;
- quali strutture e professionalità servano;
- quali standard nazionali debbano restare garantiti;
- come finanziare la funzione;
- come monitorarne i risultati;
- come evitare effetti negativi sulla coesione nazionale.
Da quando è prevista: la cronologia essenziale
L’autonomia differenziata non nasce con la legge Calderoli del 2024. L’istituto è presente nella Costituzione dalla riforma del Titolo V del 2001.
| Data | Passaggio principale |
|---|---|
| 2001 | La legge costituzionale n. 3 modifica il Titolo V e introduce l’attuale articolo 116, terzo comma |
| 22 ottobre 2017 | Lombardia e Veneto svolgono referendum consultivi regionali sull’autonomia |
| 28 febbraio 2018 | Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sottoscrivono accordi preliminari con il Governo |
| 2018-2019 | Proseguono i negoziati senza arrivare alle leggi definitive di approvazione |
| 26 giugno 2024 | Viene approvata la legge n. 86/2024 |
| 3 dicembre 2024 | La Corte costituzionale deposita la sentenza n. 192/2024 |
| 7 febbraio 2025 | La sentenza n. 10/2025 dichiara inammissibile il referendum abrogativo sulla legge n. 86/2024 |
| 18 febbraio 2026 | Il Consiglio dei ministri approva otto schemi di intesa preliminare con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto |
| 17 aprile 2026 | Gli schemi vengono trasmessi alle Camere |
| 16 luglio 2026 | Il Senato approva le risoluzioni sugli schemi preliminari delle quattro Regioni |
| 21-22 luglio 2026 | La Camera conclude l’esame e approva i propri atti di indirizzo |
| 29 settembre 2026 | Non risultano ancora leggi statali definitive di approvazione delle intese |
Il passaggio parlamentare dell’estate 2026 è importante, ma non equivale al trasferimento delle funzioni.
Le Camere hanno espresso indirizzi sugli schemi preliminari; devono ancora essere definite le intese finali e approvate le relative leggi statali.
Cosa prevede la legge Calderoli
La legge 26 giugno 2024, n. 86 disciplina il procedimento attraverso il quale le Regioni ordinarie possono ottenere ulteriori forme di autonomia. La legge non trasferisce direttamente alcuna competenza.
Stabilisce invece il percorso attraverso il quale Stato e Regione possono negoziare un’intesa, che deve successivamente essere sottoposta al Parlamento.
La disciplina deve oggi essere letta nel testo risultante dalla sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale.
La Corte non ha cancellato l’autonomia differenziata né annullato integralmente la legge, ma ha dichiarato illegittime alcune disposizioni e imposto una lettura più rigorosa dell’intero meccanismo.
Il ruolo della Corte costituzionale è centrale proprio perché una legge ordinaria o un’intesa non possono derogare ai principi superiori fissati dalla Costituzione.
Quali materie riguardano l’autonomia differenziata
Nel dibattito pubblico viene spesso utilizzata l’espressione “23 materie dell’autonomia differenziata”. Il riferimento nasce dalla combinazione tra:
- venti materie di legislazione concorrente previste dall’articolo 117, terzo comma;
- tre materie di competenza esclusiva statale espressamente richiamate dall’articolo 116.
Dopo la sentenza n. 192/2024, tuttavia, è essenziale una precisazione: una Regione non può ottenere automaticamente il trasferimento indistinto di un’intera materia.
L’intesa deve riguardare specifiche funzioni, individuate e motivate puntualmente.
| Area | Materie costituzionali interessate |
|---|---|
| Rapporti economici e internazionali | Rapporti internazionali e con l’UE delle Regioni; commercio con l’estero |
| Lavoro, istruzione e professioni | Tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni; ricerca scientifica e tecnologica |
| Salute e servizi alla persona | Tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo |
| Territorio e infrastrutture | Governo del territorio; porti; aeroporti; grandi reti di trasporto; comunicazione; energia |
| Sicurezza territoriale | Protezione civile |
| Finanza e previdenza | Previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario |
| Cultura e ambiente | Valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali |
| Credito regionale | Casse di risparmio, credito regionale e istituti agrari regionali |
| Materie statali richiamate dall’articolo 116 | Giustizia di pace; norme generali sull’istruzione; tutela dell’ambiente, ecosistema e beni culturali |
Per ogni funzione occorre inoltre distinguere tra competenza:
- legislativa;
- regolamentare;
- amministrativa.
Una Regione, quindi, non può limitarsi a chiedere genericamente “la sanità” o “la scuola”. Deve precisare quali funzioni intende assumere e perché il livello regionale sarebbe più adeguato.
Come si approva un’intesa, passo per passo
Il trasferimento di una funzione non può derivare da una semplice decisione politica. Il procedimento comprende diversi passaggi:
- Iniziativa regionale: la Regione presenta la richiesta dopo aver coinvolto gli enti locali secondo il proprio ordinamento.
- Individuazione delle funzioni: devono essere indicate puntualmente le competenze richieste.
- Valutazione governativa: il Governo verifica compatibilità costituzionale, amministrativa e finanziaria.
- Negoziazione: Stato e Regione discutono funzioni, risorse, personale, beni e controlli.
- Schema preliminare: il Consiglio dei ministri approva lo schema.
- Conferenza unificata: il testo viene sottoposto al sistema delle autonomie.
- Esame parlamentare: Camera e Senato possono formulare atti di indirizzo.
- Intesa definitiva: Stato e Regione definiscono e sottoscrivono il testo finale.
- Disegno di legge: il Governo presenta alle Camere il progetto di legge di approvazione.
- Maggioranza assoluta: la legge deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
- Trasferimento operativo: le funzioni diventano effettive secondo tempi, risorse e condizioni previste.
Il decorso dei termini per l’esame parlamentare non produce quindi alcun trasferimento automatico.
Dove siamo oggi nel procedimento
Per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto è stata completata la fase parlamentare relativa agli schemi preliminari. Il Senato ha approvato le proprie risoluzioni il 16 luglio 2026 e anche la Camera ha concluso successivamente l’esame.
Gli atti parlamentari hanno chiesto, tra l’altro, di rafforzare alcuni aspetti relativi a:
- tutela dell’unità giuridica ed economica;
- articolo 120 della Costituzione;
- monitoraggio;
- coinvolgimento degli enti territoriali;
- coordinamento normativo;
- perequazione finanziaria.
Questi atti non costituiscono però un’approvazione definitiva delle intese. Il Governo deve ancora proseguire il negoziato, tenere conto degli indirizzi parlamentari, definire le intese finali e presentare i relativi disegni di legge.
Perché LEP e LEA sono decisivi
I LEP – Livelli Essenziali delle Prestazioni – indicano le prestazioni relative ai diritti civili e sociali che devono essere garantite uniformemente in tutto il territorio nazionale. Non sono semplici obiettivi programmatici.
Quando una funzione coinvolge diritti civili o sociali, il trasferimento deve essere compatibile con la garanzia uniforme dei livelli essenziali. Occorre quindi determinare:
- quali prestazioni devono essere garantite;
- quanto costano;
- quali sono i fabbisogni standard;
- quali risorse servono;
- come misurare l’erogazione;
- quali controlli attivare in caso di inadempienza.
LEP e LEA non sono la stessa cosa
I LEP non devono essere confusi con i LEA, Livelli Essenziali di Assistenza. I LEA riguardano specificamente il Servizio sanitario nazionale e rappresentano le prestazioni che devono già essere garantite in tutto il Paese.
Nel settore sanitario, quindi, non si parte dall’assenza di standard nazionali. Questo spiega anche perché gli schemi preliminari del 2026 comprendano alcune funzioni relative alla tutela della salute: il Governo ha richiamato l’esistenza dei LEA già operanti nel settore sanitario.
Ciò non elimina comunque la necessità di verificare, per ogni eventuale trasferimento, finanziamento, compatibilità costituzionale e tutela uniforme del diritto alla salute.
Esistono già alcuni LEP
Anche al di fuori della sanità non è corretto sostenere che l’ordinamento italiano sia completamente privo di livelli essenziali. Esistono già standard e livelli definiti in diversi settori.
Il problema dell’autonomia differenziata consiste piuttosto nella necessità di costruire un quadro sufficientemente organico per tutte le specifiche funzioni il cui trasferimento è subordinato alla preventiva determinazione dei LEP, insieme ai relativi costi e fabbisogni standard.
Il disegno di legge A.S. 1623 sui LEP
Dopo la sentenza n. 192/2024, il Governo ha presentato il disegno di legge A.S. 1623 – Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il provvedimento è collegato proprio alla necessità di superare le criticità costituzionali rilevate dalla Corte sulla precedente delega.
Ad oggi il disegno di legge risulta ancora all’esame del Senato e non è diventato legge.
Questo significa che il quadro complessivo dei LEP necessari all’attuazione delle ulteriori forme di autonomia non può ancora considerarsi definitivamente completato.
Come devono essere finanziate le funzioni
Il finanziamento costituisce uno dei nodi principali dell’autonomia differenziata. Trasferire una funzione significa trasferire anche responsabilità relative a:
- personale;
- strutture;
- sistemi informativi;
- organizzazione;
- spesa;
- controlli.
L’articolo 119 della Costituzione collega l’autonomia finanziaria degli enti territoriali a principi di:
- coordinamento della finanza pubblica;
- perequazione;
- solidarietà.
Il tema si inserisce quindi direttamente nella disciplina della contabilità pubblica e della gestione finanziaria dello Stato. I principali elementi da valutare sono:
- costo della funzione trasferita;
- fabbisogno standard;
- compartecipazioni a tributi erariali;
- aggiornamento delle risorse nel tempo;
- effetti sui bilanci regionali e statali;
- tutela delle Regioni non interessate;
- meccanismi di perequazione.
La compartecipazione a un tributo statale non significa che la Regione possa automaticamente trattenere tutto il cosiddetto residuo fiscale prodotto sul proprio territorio.
Le risorse devono essere collegate alle funzioni attribuite e restare compatibili con i principi costituzionali di solidarietà e perequazione.
Cosa ha stabilito la sentenza n. 192/2024
La sentenza n. 192/2024 della Corte costituzionale, depositata il 3 dicembre 2024, rappresenta il passaggio decisivo per comprendere l’attuale autonomia differenziata.
La Corte non ha dichiarato illegittimo l’istituto previsto dall’articolo 116, terzo comma, né ha annullato integralmente la legge n. 86/2024. Ha però imposto limiti molto significativi.
In particolare:
- il trasferimento deve riguardare specifiche funzioni, non intere materie;
- ogni trasferimento deve essere motivato secondo sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- deve essere dimostrato perché il livello regionale sia più efficace;
- il Parlamento deve conservare un ruolo sostanziale;
- la determinazione dei LEP non può essere affidata attraverso una delega eccessivamente generica;
- costi, risorse e fabbisogni devono rispettare uguaglianza e solidarietà;
- l’attuazione non può compromettere l’unità giuridica ed economica della Repubblica.
È proprio questo tipo di controllo sulla conformità delle leggi alla Costituzione che caratterizza le funzioni della Corte costituzionale. La conseguenza della sentenza non è quindi il blocco assoluto dell’autonomia differenziata.
È, piuttosto, la necessità di costruire intese più circoscritte, motivate e finanziariamente verificabili.
Perché il referendum è stato dichiarato inammissibile
Dopo l’approvazione della legge n. 86/2024 era stato promosso un referendum abrogativo. La Corte costituzionale ha dichiarato il quesito inammissibile con la sentenza n. 10/2025.
La ragione principale risiede nel fatto che, dopo la sentenza n. 192/2024, la legge aveva assunto un contenuto sostanzialmente diverso rispetto a quello originariamente sottoposto alla richiesta referendaria. Il quesito non consentiva quindi all’elettore di esprimere una scelta sufficientemente chiara e univoca.
L’inammissibilità del referendum:
- non rappresenta una valutazione politica favorevole alla legge;
- non cancella le illegittimità rilevate dalla sentenza n. 192/2024;
- non rende automaticamente operative le intese.
Per comprendere meglio la differenza tra referendum abrogativo, costituzionale e altre forme di consultazione è possibile approfondire il funzionamento del referendum in Italia.
Quali Regioni hanno chiesto l’autonomia differenziata
Nel tempo diverse Regioni hanno avviato iniziative politiche o istituzionali, ma i diversi percorsi non devono essere confusi.
| Regione | Principali passaggi |
|---|---|
| Lombardia | Referendum nel 2017, accordo preliminare nel 2018 e schemi preliminari nel 2026 |
| Veneto | Referendum nel 2017, accordo preliminare nel 2018 e schemi preliminari nel 2026 |
| Emilia-Romagna | Accordo preliminare nel 2018, senza referendum; non coinvolta negli otto schemi del 2026 |
| Liguria | Coinvolta negli schemi preliminari approvati nel 2026 |
| Piemonte | Coinvolto negli schemi preliminari approvati nel 2026 |
Una manifestazione politica di interesse, un referendum consultivo e uno schema preliminare sono atti molto diversi. Nessuno di questi produce da solo il trasferimento definitivo delle funzioni.
Le intese preliminari avviate nel 2026
Il 18 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato otto schemi di intesa preliminare con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Per ogni Regione sono stati predisposti due schemi.
Il primo riguarda:
- protezione civile;
- professioni;
- previdenza complementare e integrativa.
Il secondo riguarda:
- tutela della salute;
- coordinamento della finanza pubblica.
La documentazione parlamentare ha chiarito che i primi ambiti vengono considerati dal Governo come funzioni non subordinate alla preventiva determinazione di nuovi LEP, mentre per il settore sanitario operano già i LEA.
| Regione | Primo schema | Secondo schema | Stato al 29 settembre 2026 |
|---|---|---|---|
| Liguria | Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa | Salute e coordinamento finanziario | Nessuna legge statale definitiva |
| Lombardia | Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa | Salute e coordinamento finanziario | Nessuna legge statale definitiva |
| Piemonte | Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa | Salute e coordinamento finanziario | Nessuna legge statale definitiva |
| Veneto | Protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa | Salute e coordinamento finanziario | Nessuna legge statale definitiva |
Gli schemi sono stati trasmessi alle Camere il 17 aprile 2026.
Cosa ha deciso il Parlamento nell’estate 2026
Il 16 luglio 2026 il Senato ha approvato le risoluzioni relative alle quattro Regioni. Nelle settimane successive anche la Camera ha concluso l’esame degli schemi.
Le risoluzioni parlamentari non rappresentano però un “via libera definitivo”.
Gli atti hanno formulato indirizzi al Governo e richiesto integrazioni e garanzie su alcuni aspetti del procedimento. Al Senato sono emerse, tra le altre, indicazioni relative a:
- richiamo espresso all’articolo 120 della Costituzione;
- tutela dell’unità giuridica ed economica;
- garanzia uniforme dei LEP;
- monitoraggio;
- trasparenza;
- coordinamento delle norme applicabili;
- perequazione e federalismo fiscale.
Il Governo deve quindi proseguire la negoziazione e definire le intese definitive. Soltanto dopo potrà presentare i relativi disegni di legge alle Camere.
Le nuove competenze sono già state trasferite?
No. Al 29 settembre 2026, nelle fonti ufficiali esaminate non risultano ancora:
- intese definitive seguite dalle relative leggi statali;
- trasferimenti già operativi;
- nuove competenze regionali esercitate in forza degli schemi del febbraio 2026.
Questo è probabilmente il punto più importante per comprendere lo stato attuale dell’autonomia differenziata.
Cosa cambia oggi per cittadini e amministrazioni
Al momento, gli schemi del 2026 non modificano direttamente i servizi ricevuti dai cittadini.
Sanità, scuola, professioni e protezione civile continuano a funzionare secondo l’assetto vigente.
Gli eventuali cambiamenti dipenderanno dal contenuto delle future intese definitive e dalle leggi di approvazione.
Possibili effetti sulla sanità
Le Regioni esercitano già oggi un ruolo centrale nell’organizzazione del Servizio sanitario nazionale.
Lo Stato deve però garantire:
- diritto alla salute;
- LEA;
- coordinamento nazionale;
- uniformità delle prestazioni essenziali.
Ulteriori funzioni potrebbero incidere su organizzazione, programmazione, personale o strumenti finanziari soltanto se espressamente individuate nell’intesa.
Il nodo principale resta evitare che differenti capacità organizzative e finanziarie producano livelli di tutela incompatibili con l’uguaglianza dei cittadini.
Possibili effetti sull’istruzione
L’istruzione rientra tra le aree astrattamente interessate dall’articolo 116, ma non è compresa negli otto schemi preliminari approvati nel febbraio 2026.
Un’eventuale futura richiesta dovrebbe distinguere con precisione:
- funzioni regionali;
- norme generali sull’istruzione;
- autonomia scolastica;
- competenze statali;
- livelli essenziali.
Non sarebbe quindi possibile trasferire genericamente “la scuola” a una Regione.
Possibili effetti su protezione civile e professioni
La protezione civile rientra invece tra le funzioni oggetto degli attuali schemi.
Un ampliamento regionale richiederebbe:
- catene di comando chiare;
- coordinamento nazionale;
- interoperabilità dei sistemi;
- distinzione delle competenze durante le emergenze.
Nel settore delle professioni occorre invece preservare:
- valore nazionale dei titoli;
- mobilità professionale;
- concorrenza;
- regole europee;
- possibilità di esercitare la professione in Regioni differenti.
Possibili effetti sulle amministrazioni e sui bilanci
Ogni nuova funzione richiede:
- personale;
- banche dati;
- sistemi informativi;
- strutture;
- procedure;
- finanziamenti;
- controlli.
Attribuire una funzione alla Regione può rendere alcune decisioni più vicine al territorio. Può però anche aumentare la complessità amministrativa se il confine tra competenze regionali e statali non viene definito con precisione.
Autonomia differenziata: argomenti a favore e criticità
Il dibattito resta fortemente divisivo. Una lettura corretta deve distinguere tra vantaggi teorici, rischi potenziali ed effetti realmente già prodotti.
| Argomenti favorevoli | Criticità sollevate |
|---|---|
| Decisioni più vicine al territorio | Possibili differenze nell’accesso ai servizi |
| Maggiore responsabilizzazione regionale | Frammentazione normativa e amministrativa |
| Politiche adattate alle caratteristiche territoriali | Maggiore complessità nei rapporti Stato-Regioni |
| Possibili incrementi di efficienza | Differenze dovute alla diversa capacità fiscale e amministrativa |
| Possibilità di sperimentare modelli differenti | Problemi di coordinamento nei settori nazionali |
Il nodo del divario tra Nord e Sud
Una delle critiche più frequenti riguarda il possibile aumento delle differenze territoriali. Regioni con maggiore capacità fiscale o amministrativa potrebbero essere più attrezzate nell’esercizio delle nuove funzioni.
Questo rischio deve però essere analizzato considerando:
- LEP;
- costi standard;
- fabbisogni standard;
- perequazione;
- solidarietà;
- finanziamenti nazionali;
- capacità amministrativa;
- monitoraggio.
L’autonomia differenziata non determina automaticamente un aumento del divario territoriale. L’effetto dipenderà dal modo in cui competenze, risorse, garanzie e meccanismi di perequazione saranno concretamente progettati.
Come verificare se un’intesa è davvero diventata operativa
Per capire se una funzione è stata effettivamente trasferita non basta leggere un comunicato politico o la notizia dell’approvazione di uno schema.
Bisogna verificare:
- esistenza dell’intesa definitiva;
- presentazione del disegno di legge;
- approvazione a maggioranza assoluta di Camera e Senato;
- pubblicazione della legge;
- funzioni effettivamente trasferite;
- data di decorrenza;
- risorse finanziarie;
- personale e beni trasferiti;
- LEP o altri standard applicabili;
- sistemi di monitoraggio;
- durata e condizioni di revisione dell’intesa.
Finché questi passaggi non vengono completati, lo schema conserva natura negoziale e non modifica da solo la distribuzione effettiva delle competenze.
Domande frequenti sull’autonomia differenziata
L’autonomia differenziata è già in vigore?
L’istituto è previsto dalla Costituzione dal 2001 e la legge n. 86/2024 è vigente nel testo risultante dagli interventi della Corte costituzionale.
Questo non significa, però, che siano già operative le funzioni discusse negli schemi del 2026.
Cosa cambia subito per i cittadini?
Al momento nulla sul piano dell’erogazione concreta dei servizi. Le competenze restano esercitate secondo l’assetto attuale fino al completamento dell’intero procedimento.
Le Regioni possono ottenere tutte le 23 materie?
No. La Corte costituzionale ha chiarito che il trasferimento deve riguardare specifiche funzioni, motivate caso per caso.
Qual è la differenza tra LEP e LEA?
I LEP individuano le prestazioni essenziali relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio. I LEA riguardano specificamente le prestazioni essenziali del Servizio sanitario nazionale.
Autonomia differenziata significa trattenere tutte le tasse regionali?
No.
Le compartecipazioni tributarie possono essere utilizzate per finanziare le funzioni trasferite, ma restano applicabili solidarietà, coordinamento della finanza pubblica e perequazione.
Quali Regioni sono coinvolte nel percorso del 2026?
Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. L’Emilia-Romagna aveva partecipato ai precedenti negoziati e all’accordo preliminare del 2018, ma non rientra negli otto schemi approvati nel febbraio 2026.
Il Parlamento ha già approvato l’autonomia di queste Regioni?
No. Le Camere hanno approvato atti di indirizzo sugli schemi preliminari, non le leggi definitive di approvazione delle intese.
Un’intesa può essere modificata o revocata?
Sì. La disciplina prevede durata, modifica, rinnovo e cessazione delle intese.
Restano inoltre i poteri sostitutivi statali quando siano coinvolti diritti fondamentali, LEP, sicurezza o unità giuridica ed economica.
Qual è la differenza tra autonomia differenziata e federalismo?
L’autonomia differenziata consente a una singola Regione ordinaria di ottenere ulteriori funzioni nell’ambito dell’attuale Costituzione.
Non trasforma l’Italia in uno Stato federale e non elimina le competenze dello Stato o del Parlamento.
Autonomia differenziata: cosa bisogna osservare ora
Il 2026 ha segnato un avanzamento concreto del procedimento, ma non il suo completamento.
Gli schemi preliminari con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sono stati esaminati dal Parlamento e le Camere hanno formulato i propri indirizzi. Mancano però ancora i passaggi decisivi:
- definizione delle intese definitive;
- eventuale completamento del quadro dei LEP;
- individuazione delle risorse;
- presentazione dei disegni di legge;
- approvazione parlamentare a maggioranza assoluta;
- concreta decorrenza delle funzioni.
La fotografia aggiornata a ottobre 2026 è quindi questa: l’autonomia differenziata non è stata bloccata, ma non è neppure già operativa.
Il procedimento prosegue su funzioni circoscritte e su quattro Regioni, entro i limiti costituzionali definiti dalla sentenza n. 192/2024.
La questione decisiva non è più soltanto stabilire quali materie possano essere differenziate, ma dimostrare, funzione per funzione, che il trasferimento sia compatibile con efficienza, finanziamento, perequazione e garanzia uniforme dei diritti in tutto il Paese.
