Amnistia e indulto: guida completa agli istituti giuridici
Il nostro Codice di procedura penale prevede alcune situazioni che permettono di estinguere una pena o un reato comune, tramite una apposita legge. Nello specifico, tra gli istituti giuridici che permettono l’estinzione di eventuale pena o reato, possiamo menzionare amnistia e indulto.
Ma c’è molta confusione circa le differenze tra questi due istituti giuridici: spesso, infatti, i termini di amnistia e indulto vengono utilizzati come sinonimi.
Eppure, come vedremo a breve, si tratta di due istituti giuridici ben differenti tra loro.
Per questa ragione, cercheremo di definirli al meglio, stabilendo insieme quali sono con esattezza le differenze tra amnistia e indulte. Infatti, nonostante amnistia e indulto condividano alcune caratteristiche, si tratta di istituti che non sono sovrapponibili.
Anche se entrambi disciplinati dal Codice di procedura penale (nello specifico, dall’art. 672 di tale Codice) e dall’art. 79 della Costituzione, vi sono molte differenze: scopriamo insieme quali sono.
Amnistia: in cosa consiste
Iniziamo a differenziare tra loro amnistia e indulto, analizzando dettagliatamente questi due istituti giuridici.
Partiamo con l’analizzare l’amnistia. Si tratta di un istituto giuridico che consente, in situazioni definite come “eccezionali e irripetibili” di concedere una sorta di clemenza che, di fatto, estingue un reato commesso.
Possiamo definire più propriamente l’amnistia come atto legislativo di carattere generale, grazie al quale lo Stato interviene nei confronti di più reati precedentemente commessi.
L’amnistia è normata, oltre che dai già citati articoli del Codice di procedura penale e della Costituzione, anche dal Codice penale all’art. 151, che si occupa di definire questo istituto nel dettaglio.
Secondo tale articolo, l’istituto giuridico dell’amnistia estingue automaticamente il reato eventualmente compiuto; nel caso, poi, in cui sia stata emessa eventuale condanna, anche questa cesserebbe.
Esistono due differenti tipologie di amnistia:
- amnistia propria;
- amnistia impropria.
Nel primo caso, quando parliamo di amnistia propria, si interviene prima dell’emanazione della sentenza penale che condanna i soggetti.
Quando, invece, ci troviamo di fronte ad un caso di amnistia impropria, la condanna è già stata emessa; in questo secondo caso, dunque, l’amnistia causerà una sospensione della pena.
Insomma, per riassumere: l’amnistia estingue il reato e anche le relative pene principali.
Tuttavia, se il reato commesso ha anche implicazioni civili, queste non vengono assolutamente estinte; inoltre, se il colpevole è recidivo, l’amnistia non verrà concessa se non a mezzo di eventuale apposito decreto attuativo che cambi le disposizioni.
Non è detto, comunque, che l’eventuale imputato debba accettare l’amnistia: nel caso in cui voglia dichiararsi innocente e voglia dimostrarlo in sede di giudizio, l’imputato è infatti libero di rinunciare a tale istituto giuridico.
Indulto: cos’è e come viene concesso
Passiamo adesso a distinguere amnistia e indulto analizzando il secondo istituto giuridico: per l’appunto, l’indulto.
Con indulto intendiamo l’istituto giuridico a carattere generale grazie al quale si realizza un condono della pena, secondo quanto disposto dal Codice penale all’art. 174.
Condono della pena che può essere anche solamente parziale, o che può prevedere quella che viene definita commutazione, con cui si intende l’assegnazione di una nuova pena di genere simile, ma generalmente meno grave rispetto alla pena precedente.
Occorre specificare però che l’indulto, di solito, non consente anche l’eventuale cancellazione delle pene accessorie, ma permette solamente l’eventuale condono della pena principale (del tutto o in maniera parziale).
Esistono due differenti tipologie dell’istituto giuridico dell’indulto:
- indulto proprio;
- indulto improprio.
Anche questa è una similitudine tra amnistia e indulto, in quanto anche l’amnistia, come abbiamo visto, si distingue in propria ed impropria.
Per quanto riguarda l’indulto proprio possiamo definirlo, secondo l’art.174 del Codice penale, come l’istituto giuridico che interviene per estinguere una pena già inflitta.
L’indulto improprio interviene invece in sede di giudizio, durante la sentenza conclusiva.
Così come avviene nel caso dell’amnistia, l’indulto non può essere concesso a soggetti recidivi, se non a mezzo di decreto attuativo che applichi dei cambiamenti alle disposizioni.
Amnistia e indulto, le differenze
I due istituti giuridici noti come amnistia e indulto hanno dei tratti comuni. Ad esempio, sono stati entrambi introdotti per la stessa motivazione: ossia quella di intervenire sul triste fenomeno del sovraffollamento interno alle carceri.
Dei due istituti giuridici, come abbiamo visto, possiamo distinguere una forma propria ed una forma impropria.
Tuttavia, in base a quanto detto fino ad ora, non è difficile concludere che amnistia e indulto siano due istituti profondamente differenti tra loro.
Infatti, tra amnistia e indulto, l’amnistia concede l’estinzione del reato (e anche della pena); l’indulto, invece, consente solamente l’estinzione della pena relativa ad un reato.
Se l’amnistia consente di cancellare del tutto il reato, l’indulto concede di eliminare la pena, ma il reato resta comunque come compiuto.
Entrambi gli istituti giuridici vengono concessi secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana all’art.79.
I due istituti possono essere concessi solo e unicamente una volta raggiunta la maggioranza (in misura di almeno due terzi) dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il provvedimento di legge relativo ad amnistia e indulto, per essere approvato ufficialmente, dovrà raggiungere i due terzi sia in fase di votazione degli articoli, che in fase finale.
Oltre amnistia e indulto: la grazia
Amnistia e indulto, comunque, non sono gli unici istituti giuridici a generare confusione. Spesso, infatti, anche l’istituto della grazia viene utilizzato, nel linguaggio comune, come un sinonimo di amnistia e indulto.
Ma la grazia è un provvedimento diverso: a differenza di amnistia e indulto, infatti, è un provvedimento di natura individuale.
Questo significa che si rivolge ad un solo soggetto, cui vengono sospese eventuali condanne.
Tra amnistia e indulto, l’istituto giuridico più simile alla grazia è l’indulto in quanto, in entrambi i casi, viene estinta solo la pena e non il reato.
Ma, a differenza di amnistia e indulto, si tratta di un istituto che consente tale estinzione ad un solo soggetto, e che può riguardare anche le pene accessorie, oltre che la pena principale.
Il Presidente della Repubblica è la personalità cui spetta il compito di concedere la grazia. Il condannato può richiederla da sé, ma la richiesta può partire anche da altro soggetto a lui vicino. Ad esempio, anche l’avvocato può richiedere la grazia per il suo assistito. La grazia può essere inoltre richiesta da congiunto, o soggetto legato al condannato da altro eventuale rapporto di qualunque natura.