Sequestro conservativo penale: cosa è e come si effettua
Il procedimento conservativo penale è una misura cautelare reale disciplinata dagli articoli 316-320 del codice di procedura penale. Serve a garantire che l’imputato non possa sottrarre o disperdere i propri beni, assicurando così l’esecuzione di una futura condanna patrimoniale.
Questa misura, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile, viene disposta dal giudice solo in presenza del rischio concreto che l’imputato diventi insolvente. Può riguardare beni mobili, immobili o somme di denaro e ha una funzione esclusivamente preventiva e patrimoniale.
Scopriamo allora insieme quando si applica e quali sono i presupposti del procedimento conservativo penale!
Indice
Che cos’è il sequestro conservativo penale
Il sequestro conservativo penale, insieme al sequestro preventivo, è una delle due misure cautelari contenute all’interno del codice di procedura penale che incide sui su beni. Essa viene adottata per esigenze di natura processuale al fine di consentire e garantire l’esecuzione della sentenza definitiva.
In quest’ottica, sua funzione è quella di limitare la libertà dell’imputato mediante l’applicazione di un vincolo di indisponibilità temporaneo o definitivo su una cosa.
Può essere disposto su:
- beni mobili;
- beni immobili;
- somme o cose dovute all’imputato;
- beni del responsabile civile, unicamente qualora l’iniziativa provenga dalla parte civile.
Nonostante tali entità patrimoniali sono sequestrabili non è comunque previsto né possibile il pignoramento.
Esso non ha una compiuta disciplina solo nel codice di procedura penale ma anche nel codice di procedura civile all’articolo 671. Si tratta però di due istituti diversi che, nonostante presentino alcune somiglianze, non devono essere confusi in quanto sono soggetti a discipline differenti.
Viene invece adottata la misura del sequestro preventivo quando l’oggetto del vincolo potrebbe essere uno strumento in grado di aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati.
Infine, occorre precisare che il sequestro conservativo penale non è una misura personale in quanto non incide sull’esercizio di diritti del soggetto che le subisce.
Come funziona il sequestro conservativo penale
Il sequestro conservativo penale viene disposto su domanda del Pubblico Ministero, o della parte civile interessata, ed adottato con ordinanza dal giudice che procede.
Nello specifico, questa figura:
- rappresenta il giudice di merito ,ovvero il giudice delle indagini preliminari se la richiesta di sequestro è avanzata dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio ma prima della trasmissione degli atti al giudice;
- può modificare o estinguere l’ordinanza che ha disposto il sequestro;
- non può adottarlo durante le indagini preliminari.
In particolare, all’esecuzione del sequestro conservativo penale viene applicata una disciplina differente a seconda che si tratti di beni:
- mobili e crediti (art ,678): regolato dalle norme sul pignoramento presso il debitore o presso terzi secondo quanto disposto dalla normativa civilistica;
- immobili: (art. 679) si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l’ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.
Inoltre, l’art. 316 c.p.p. istituisce un privilegio nei confronti dei crediti tutelati tramite il sequestro rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente. Infine, l’art. 317 c.p.p. prevede che gli effetti del sequestro cessino quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione.
Disposizione e presupposti di applicazione
Come abbiamo accennato precedentemente, il sequestro conservativo viene disposto dal giudice su domanda o del Pubblico Ministero, che ha iniziativa cautelare quando la tutela riguarda i crediti dello Stato, o della parte civile interessata solo in caso di pretese civili scaturenti dal reato.
Di conseguenza a ciò, le ragioni per le quali il giudice può disporlo sono infatti:
- esigenza di tutelare i crediti dello Stato, e quindi un interesse pubblico;
- tutela delle obbligazioni civili derivanti dal reato, ovvero un interesse privato.
Per farlo, inoltre, non è necessaria la sussistenza di indizi di colpevolezza.
Necessaria però la presenza di tre presupposti quali:
- fumus commissi delicti, previsto per le misure cautelari personali;
- fumus boni iuris: ciò significa che il sequestro può essere domandato in ogni stato e grado del processo di merito;
- periculum in mora: è compito del Pubblico Ministero evitare che la disponibilità del bene da parte dell’imputato possa compromettere il soddisfacimento dei crediti ovvero l’esecutività dell’eventuale sentenza di condanna.
Partendo da questi presupposti, il sequestro conservativo penale ha la funzione di garantire che i crediti derivanti dal reato vengano soddisfatti e di tutelarli da eventuali pregiudizi.
In quest’ottica, dal punto di vista processuale ha lo scopo di garantire che possa essere eseguita l’eventuale sentenza di condanna successivamente emessa.
Ulteriori informazioni utili
Per sapere tutto ciò che occorre a riguardo del sequestro conservativo penale è opportuno conoscere che:
- esistono delle possibilità di offerta di cauzione e revoca del sequestro (art.319 c.p.p.). In questo senso, la cauzione può essere offerta prima che il provvedimento di sequestro sia stato adottato oppure dopo, in sede di riesame. In questo caso, se il giudice ritiene l’offerta proporzionata al valore delle cose sequestrate, revoca il sequestro;
- è possibile procedere a pignoramento (art. 320 c.p.p.) quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria dal momento che diventa esecutiva la sentenza di condanna all’imputato. In questo senso, con l’esecuzione forzata dei beni sequestrati vengono pagate le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, spese processuali, pene pecuniarie, spese di procedimento e ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato;
- sia colui al quale sono state sequestrate le cose sia chi ha diritto alla loro restituzione, può impugnare l’ordinanza (art.318 c.p.p.), utilizzare ed esercitare lo strumento del riesame nelle modalità previste.
Infine, per riguarda invece il ricorso per cassazione la Corte di Cassazione, in base all’art. 325 del codice di procedura penale, ne nega l’utilizzo alla parte civile contro l’ordinanza del riesame che ha annullato il sequestro.
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