Usucapione: 5 cose da sapere
L’usucapione deve la sua origine al periodo romano, ma d’altronde quasi tutto il sistema giuridico ha inizio in quel periodo. Infatti si possono evidenziare cinque diversi aspetti nei due periodi: come era identificato nel periodo romano, quali sono i requisiti nel periodo romano, come viene identificato in quello moderno, tipologie nel diritto moderno e i periodi di tempo per ogni tipologia.
Il primo elemento da conoscere è la sua storia nell’esperienza giuridica romana, non è possibile inquadrare e classificare l’usucapione, in modo netto, né tra i modi d’acquisto della proprietà a titolo originario, né tra i modi di acquisto a titolo derivativo. Nel diritto romano i giureconsulti sottolineavano con particolare acribia che, mentre in alcuni casi l’acquisto del “dominium” si prospettava del tutto autonomo ed indipendente rispetto al diritto del dante causa, in altri casi l’acquisto della proprietà trovava il suo fondamento in un precedente rapporto tra “dominus” e possessore “ad usucapionem”, talora interpretabile come atto traslativo. La sua struttura era invece alquanto lineare: la relazione di fatto tra un “pater familias” e un bene, senza opposizione da parte del legittimo proprietario, poteva condurre all’acquisto “iuris civilis” del “dominium” per usucapione: l’usucapiente acquistava così il diritto di proprietà valido su ogni cosa e il precedente proprietario perdeva il suo diritto. Come secondo aspetto possiamo identificare i requisiti dell’usucapione che si precisarono come segue: cittadinanza romana del possessore, buona fede del possessore “ad usucapionem”, decorso del tempo, possesso qualificato, titolo d’acquisto.
Come terzo aspetto nel diritto moderno e contemporaneo viene di regola, ma non senza discordanze, catalogata tra le modalità di acquisto a titolo originario. Infine come quarta e quinta caratteristica si possono individuare le diverse tipologie e i periodi temporali corrispondenti. Nel diritto moderno l’usucapione viene identificato in diversi casi: dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari, usucapione decennale, usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, delle universalità di mobili, dei beni mobili. Nel primo caso, la proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento su questi beni medesimi, si acquistano per possesso continuato per venti anni. Si ha invece usucapione decennale, quando si acquista in buona fede da colui che non è proprietario, un bene immobile. La proprietà dei fondi rustici situati in comuni montani dalla legge, si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. Nel caso dell’usucapione delle universalità di mobili vale il precetto dei venti anni, se acquistato in buona fede invece dieci.