Trust: guida pratica e intuitiva all'istituto giuridico
Nonostante il Trust sia conosciuto e applicato nei sistemi giuridici anglosassoni (i cosiddetti sistemi common law) da oltre 5 secoli, in Italia ha trovato applicazione solo a partire dal 1° gennaio 1992, grazie ad una legge del 1989 che ha semplicemente ratificato la Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985. Quando si parla di Trust si fa riferimento a quel particolare istituto giuridico attraverso il quale un soggetto, il disponente, trasferisce parte del proprio patrimonio ad un altro soggetto (il trustee) che si assume l’obbligo di amministrarlo, per il raggiungimento di un certo obiettivo.
Scopo, caratteristiche e soggetti del Trust
Lo scopo principale di questo istituto giuridico è quello di distaccare una parte del patrimonio di un soggetto per destinarlo al conseguimento di uno specifico obiettivo.
Il Trust può avere ad oggetto “beni mobili, immobili, materiali o immateriali”. Tra le caratteristiche principali rientra la duplicazione della proprietà. Ossia il patrimonio che il disponente trasferisce al trustee, il quale ne acquista apparentemente la titolarità, non entra a far parte del patrimonio personale di quest’ultimo. In sostanza il patrimonio rimane completamente estraneo sia al disponente che al trustee e tutti i beni che entrano a far parte del patrimonio del trust:
- non possono essere attaccati da ipotetici creditori;
- non entrano a far parte del patrimonio ereditario del trustee;
- non possono essere utilizzati per finalità differenti da quelle previste nell’atto costitutivo.
i soggetti del Trust sono generalmente 3:
- il disponente: è colui che decide di dar vita al Trust, trasferendo parte del suo patrimonio al trustee ed è sempre colui che durante la stesura dell’atto costitutivo può assegnarsi determinati diritti e vincoli;
- il trustee è invece colui a cui vengono intestati i beni facenti parte del Trust e che ha l’obbligo di gestirli in base alle indicazioni fornite dal disponente, per tutta la durata del Trust;
- il protettore è invece una figura non indispensabile. Laddove venga prevista, ha lo scopo di controllare l’operato del trustee a garanzia del disponente. Tra le sue principali attività c’è quella di nominare e revocare il trustee ed esprimere il proprio assenso su alcune scelte fatte da quest’ultimo.
In che modo si costituisce un Trust
Questo istituto giuridico viene istituito con un apposito atto costitutivo redatto dal notaio alla presenza di tutti i soggetti interessati, disponente in primis. Mentre il trustee e il protettore (se previsto) possono intervenire in un momento successivo per accettare l’incarico che gli è stato conferito. L’atto costitutivo, che andrà a regolare la durata e la funzione dell’istituto, deve indicare i beni che andranno a far parte del Trust, gli obiettivi perseguiti e gli eventuali beneficiari. Per ragioni di convenienza, all’interno dell’atto costitutivo verranno contemporaneamente indicati i beni che entreranno a far parte del patrimonio dell’istituto ma per una maggiore privacy, il disponente può anche decidere di stipulare due diversi atti: l’atto istitutivo che da vita all’istituto e quello dispositivo con il quale vengono apportati i relativi beni.