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Società tra professionisti: normativa, tipologie e requisiti

Società tra professionisti: normativa, tipologie e requisiti

società tra professionisti - normative, tipologie e requisiti
  • Sara Elia
  • 16 Agosto 2025
  • Guide
  • 5 minuti

I requisiti delle società tra professionisti

Oggi la società tra professionisti rappresenta una delle forme più diffuse di esercizio dell’attività d’impresa in ambito professionale, disciplinata e riconosciuta dal nostro ordinamento per consentire a più soggetti qualificati di operare insieme in modo strutturato. Questo modello permette a professionisti con competenze diverse di unire forze e risorse, offrendo servizi integrati e aumentando la competitività sul mercato.

Grazie alla società tra professionisti, è possibile creare sinergie tra specializzazioni differenti, ottimizzare i costi di gestione e presentarsi ai clienti con un’offerta più ampia e qualificata. Allo stesso tempo, però, è fondamentale conoscerne la normativa, le tipologie ammesse e i requisiti necessari per costituirla e mantenerla conforme alla legge.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo cosa prevede la normativa sulla società tra professionisti, quali forme può assumere e quali sono gli obblighi da rispettare per operare correttamente.

Indice
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Che cos’è una società tra professionisti

La società tra professionisti (STP), è una forma di attività d’impresa formata da professionisti iscritti agli albi professionali. Esse sono quindi costituite per l’esercizio in via esclusiva di attività regolamentate in ordini professionali tramite requisiti, regime fiscale e analisi del quadro normativo di riferimento.
Ad esempio, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, farmacisti e così via. È invece escluso dall’ambito di applicazione della STP l’esercizio delle professioni “non protette”, ovvero non organizzate in ordini o collegi professionali.
 
Nello specifico, è disciplinata co. 3 dell’art. 10 Legge n. 183/2011 che stabilisce:
“É consentita la costituzione di società per l’esercizio di attivitá professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”.
 
La norma indica inoltre caratteristiche necessarie quali:
  • svolgere una o più attività professionali regolamentate;
  • essere costituita in una delle forme societarie già presente nell’ordinamento;
  • prevedere l’esercizio di una sola attività professionale (monodisciplinare) o di più attività professionali (pluridisciplinare).
L’iter procedurale di costituzione della STP prevede la stipula di un atto costitutivo e uno statuto, redatti per atto pubblico e iscritti nel Registro delle Imprese, e l’iscrizione nel relativo albo professionale. Allo stesso modo, devono anche essere comunicati i nominativi dei soci ed eventuali successivi cambiamenti.

Tipologie di società tra professionisti

Come abbiamo visto finora, la società tra professionisti è una forma societaria che permette ai professionisti di esercitare la loro attività in modo collettivo.
 
Nello specifico, questo tipo di STP può essere costituita nella forma di società di persone in modo: 
  • semplice;
  • in nome collettivo;
  • in accomandita semplice;
  • sotto forma di società di capitali;
  • società per azioni;
  • società in accomandita per azioni;
  • a responsabilità limitata.
Inoltre, può essere costituita anche come società cooperativa o società di capitali a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni.
Il tipo sociale può essere scelto liberamente dai soci. Necessario però tenere presente le conseguenze sul regime di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, l’ammontare richiesto per il capitale sociale e le diverse regole sul funzionamento della società.
 
Infine, nel nostro ordinamento sono presenti altre forme giuridiche per l’esercizio di professioni intellettuali legate ad albi professionali, ovvero le società di:
  • farmacisti (art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362);
  • per l’esercizio dell’attività di ingegneria (art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
  • avvocati (legge 4 agosto 2017, n. 124).
Occorre precisare che può costituire una STP solo chi esercita una professione protetta, ovvero almeno due terzi dei soci devono essere professionisti iscritti ad albi, ordini o collegi professionali.

Caratteristiche e requisiti

La costituzione di una società tra professionisti deve rispettare determinati requisiti quali:
 
  • denominazione sociale: è obbligatorio inserire l’indicazione di società tra professionisti;
  • esercizio dell’attività: i soci della società devono svolgere unicamente attività professionale. Sono infatti escluse tutte le professioni che non hanno l’obbligo di iscrizione a ordini, albi o collegi;
  • incarico professionale: può essere conferito solo al socio professionista e designato in modo diretto o indiretto dal cliente;
  • codice deontologico: i soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale è iscritta;
  • capitale sociale: il numero dei soci professionisti che partecipano al capitale deve avere almeno una maggioranza di due terzi. Se per oltre sei manca questo requisito la società viene sciolta;
  • soci: devono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi. I non professionisti possono partecipare svolgere attività tecniche strumentali alla società, partecipare unicamente per finalità di investimento;
  • cancellazione: l’esclusione di un socio dal proprio albo di appartenenza comporta di rimozione anche della società;
  • polizza assicurativa: è obbligatorio stipulare un’assicurazione che garantisca la copertura dei rischi derivanti da eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti della società.
Occorre infine precisare che, la partecipazione di un professionista a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altre.

Vantaggi principali

Svolgere la propria attività sotto forma di società tra professionisti è di certo un’opportunità reale, in quanto si tratta di una struttura con molti aspetti positivi.
In particolare:
 
  • possibilità di offrire una gamma più ampia di servizi alla clientela, grazie all’integrazione delle competenze di diversi soci. Questa sinergia professionale aumenta il valore percepito dal cliente ed incrementa i guadagni;
  • aumento della reputazione: una STP restituisce all’esterno un’immagine più professionale e strutturata rispetto all’esercizio individuale, aumentando la credibilità agli occhi dei clienti e dei partner;
  • riduzione della responsabilità individuale e l’aumento della tutela del patrimonio personale dei soci: il patrimonio personale dei soci è protetto da eventuali debiti della società. Inoltre, i costi operativi sono ottimizzati dalla condivisione delle risorse dei vari professionisti;
  • maggior crescita e scalabilità: le opportunità di crescita e scalabilità dell’attività sono di certo maggiori, grazie all’eventuale attrazione di nuovi soci e l’ampliamento dei servizi offerti;
  • gestione del rischio più efficace: la pressione fiscale è ridotta, la capacità di affrontare le sfide è di certo migliore e, di conseguenza, sono massimizzati i benefici economici.
Infine, grazie alla forma di società tra professionisti è possibile creare una rete professionale solida, scambiare conoscenze e sviluppare delle sinergie che possono arricchire la personalità di ogni socio.
 
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