Rinuncia eredità: 5 cose da sapere
La rinuncia eredità rientra nello schema generale della rinuncia ai diritti: essa consiste in una dichiarazione unilaterale non recettizia, con la quale il chiamato all’eredità manifesta la sua decisione di non acquistare l’eredità.
Si possono identificare cinque informazioni essenziali: la forma, gli effetti, la rappresentazione, sostituzione e l’accrescimento.
Rinuncia eredità – la forma
La rinuncia all’eredità richiede una forma particolare: la dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. E’ soggetta anche la a pubblicità mediante inserzione nel registro delle successioni. Questa non può farsi da chi si trovi, a qualsiasi titolo, nel possesso dei beni ereditari, dopo che siano trascorsi tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluzione dell’eredità. La rinuncia è come l’accettazione: non tollera né termini né condizioni. L’apposizione di termini o di condizioni rende nullo il negozio. E’ altresì nulla la rinuncia che si riferisca ad una parte soltanto dell’eredità; diversa è l’ipotesi, ritenuta valida, in cui i chiamati rinuncino a far valere la vocazione testamentaria a favore della vocazione legittima.
Gli effetti
Chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. Peraltro si osserva che, poiché la rinuncia è revocabile fino a quando l’eredità non sia stata accettata dai chiamati ulteriori, la perdita del diritto all’eredità diviene definitiva appunto per effetto di tale accettazione. Le conseguenze sono diverse secondo che si tratti di successione legittima o testamentaria.
Rappresentazione
Nel primo caso, se non ha luogo la rappresentazione, la parte di colui che rinuncia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante: per esempio, se sono più figli del “de cuius” a concorrere sull’eredità paterna, della quota che spettava al rinunciante beneficiano i suoi fratelli. Se il rinunciante è solo nel grado, l’eredità si devolve ai chiamati di grado ulteriore, ossia a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse.
Sostituzione
Se la successione è invece per testamento, può verificarsi l’ulteriore ipotesi in cui il testatore abbia previsto il caso della rinuncia ed abbia disposto una sostituzione: in tal caso la quota del rinunciante si devolve alla persona indicata dal testatore.
Accrescimento
Se invece non è stata disposta una clausola di sostituzione, torna ad operare, come appena visto, la rappresentazione oppure, se mancano i presupposti per la rappresentazione, la parte del rinunciante va a favore dei suoi coeredi, se istituiti senza determinazione di parti o parti uguali, per accrescimento.