Quando sono legittime le registrazioni ambientali? È corretta la registrazione di un colloquio al quale si prende parte? L’utilizzo ai fini di difesa (ad es. in un processo) è legittimo, mentre è possibile divulgare i contenuti di una telefonata solo se essenziali per l’informazione e per finalità di cronaca. Si può diramare l’argomento della conversazione telefonica soltanto se è determinante per la notificazione.
Quando sono consentite le registrazioni ambientali?
Registrare tramite vocale o attraverso un “video” un dialogo anche per mezzo di un telefono è permesso a colui che partecipa attivamente a tale chiacchierata o che comunque è presente e la ascolta.
È autorizzata legalmente pure se viene effettuata in maniera occulta, quindi senza avvisare la controparte dello svolgimento della “registrazione”.
Quest’ultima è importante per fissare l’avvenimento e chi la realizza può predisporne come meglio crede, anche durante un’azione processuale.
Da ciò si può dedurre quanto sia rilevante soppesare bene le parole che si dicono alla persona che ci si trova di fronte, proprio perché si è responsabili di ciò che si esprime ad un altro individuo.
La propagazione di una “registrazione” in che caso è ammessa?
L’emissione di una “registrazione” non è autorizzata senza l’approvazione dei colloquianti. Eccezionalmente però si possono far ascoltare quando sono essenziali per avvalorare o per proteggere un proprio beneficio nel settore giudiziario. Ovviamente questo si potrà concretizzare soltanto in tale contesto ed esclusivamente durante la sua durata. Lo stesso discorso vale anche in ambito giornalistico, se tali notizie siano di notevole interesse per i lettori o uditori.
Nel febbraio 2015, la Corte europea dei Diritti umani ha confermato la liceità di videoregistrazione nascosta ad opera dei giornalisti, dato che il diritto di informare su fatti di interesse pubblico prevale sul diritto al rispetto della vita privata. Infatti, i giudici europei fanno prevalere il diritto di libertà d’espressione dei giornalisti sul diritto al rispetto della vita privata della persona filmata.
Quando la “registrazione” corrisponde ad un’irregolarità?
È certamente illecito realizzare una “registrazione” inerente un dialogo al quale non si compartecipa. Si ricorda che non è consentito lasciare un “registratore” acceso all’interno della camera in cui si svolgerà la conversazione.
Considerazioni finali
È importantissimo conoscere e tener conto di tutte le informazioni concernenti questo argomento per non incappare in situazioni sgradevoli e spiacevolissime che potrebbero arrecare dei problemi dal punto di vista giuridico. Informandosi con scrupolosità si potrà essere al corrente di tutto ciò che è possibile fare in questi casi, senza contrastare la normativa di riferimento.