Calcolo termini processuali: 5 cose da conoscere sui termini
I termini processuali sono i periodi di tempo richiesti dalla legge perché un atto possa essere validamente compiuto. Conoscere e determinare questi ultimi è, dunque, fondamentale per la parte che intenda dare efficacia alla propria attività processuale. Ecco, dunque, 5 cose da sapere sui termini e sul relativo calcolo.
1. Classificazione dei termini
Il primo aspetto che bisogna cogliere sul calcolo dei termini processuali attiene alle distinzioni. Infatti, i termini non sono tutti uguali. La prima distinzione che si suole effettuare è quella tra termini acceleratori e termini dilatori: i primi, detti anche termini finali, sono quelli entro i quali deve essere eseguito un determinato atto (come ad esempio, la proposizione dell’appello nel processo civile e penale, che deve essere effettuata entro un determinato termine); i secondi, invece, costituiscono termini non prima dei quali è possibile effettuare un atto.
Nell’ambito dei termini finali è possibile poi operare una seconda distinzione tra termini perentori e termini ordinatori, a seconda che la scadenza o meno del termine comporti la decadenza dal potere di compiere l’atto.
2. La decadenza
Solo i termini perentori (essendo tali quelli posti dalla legge a pena di decadenza) sono idonei a determinare la perdita del potere, in capo ad una parte, di porre in essere un determinato atto. Questi termini, in particolare, non possono essere abbreviati o prolungati, ma la legge ammette che la parte che sia incorsa involontariamente nella decadenza può chiedere al giudice la cd. rimessione in termini e porre comunque in essere l’atto dal quale sarebbe decaduta.
3. Calcolo dei termini: la regola del dies a quo
Se i termini sono fissati in mesi o anni, deve essere osservato il calendario comune. Viceversa, quando vengono stabiliti termini a giorni (ad esempio, entro 15 giorni), esiste la regola secondo cui non deve essere computato il giorno iniziale, mentre deve essere contato il giorno finale. Se quest’ultimo è un giorno festivo, la scadenza viene prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
4. La sospensione feriale
Nel calcolo dei termini processuali è importante tener presente l’esistenza di un ulteriore principio. I termini processuali subiscono una sospensione di diritto dal primo al 31 agosto di ciascun anno. Ne consegue, innanzitutto, che se il termine ha inizio durante questo periodo, esso viene posticipato di diritto alla fine di quest’ultimo. In secondo luogo, se la scadenza interviene durante il periodo di sospensione, anch’essa deve essere postdatata alla fine della sospensione. Così, se la scadenza di un termine è al 10 agosto, i dieci giorni compresi nella sospensione feriale dovranno essere calcolati a partire dal primo settembre, con la conseguenza che la scadenza effettiva sarà, appunto, al 10 settembre.
5. I procedimenti d’urgenza
Le regole sulla sospensione feriale, tuttavia, non si applicano ai procedimenti indicati dalla legge come particolarmente urgenti. In queste ipotesi, infatti, ragioni di effettività delle ragioni processuali rendono indifferibile la scadenza del termine. Si tratta, in sintesi, dei procedimenti cautelati, di quelli concernenti cause alimentari, convalida di sfratto, opposizione all’esecuzione, dichiarazione e revoca del fallimento e controversie in materia di lavoro e previdenza.