Art 612 Cp: quando si configura il reato di Minaccia
L’art 612 Cp punisce il delitto di minaccia, ritenendolo integrato quando un soggetto minaccia qualcun altro del verificarsi di un male ingiusto: se la minaccia è lieve, essa dà luogo, su querela del minacciato, ad una multa; se, invece, la minaccia è grave, essa è punita d’ufficio e può comportare la reclusione fino ad un anno. Occorre esaminare più da vicino questa fattispecie per vedere quando si configura il reato di minaccia.
Reato di minaccia: la condotta rilevante
Ai fini dell’incriminazione ex art 612 Cp è necessario che un soggetto minacci ad un altro un male ingiusto: ne consegue che il reato in questione è di pericolo (o di mera condotta), non essendo necessario che la minaccia si avveri effettivamente.
In particolare, la minaccia può avvenire verbalmente o per fatti concludenti e deve avere ad oggetto il verificarsi di un danno (da intendersi come lesione o messa in pericolo di un interesse rilevante del soggetto minacciato, come l’incolumità fisica o un bene di proprietà) assistito dal carattere dell’ingiustizia.
Si intende ingiusto il danno contrario alla legge, ossia non supportato da alcun diritto in capo al soggetto che effettua la minaccia: come tale, la prospettazione di questo evento è illecita.
Quando si configura il reato di minaccia?
Perché possa dirsi integrato il reato di minaccia non basta che il reo ponga in essere la condotta appena descritta, ma occorre che la stessa sia idonea a mettere in pericolo il bene giuridico protetto dalla norma penale. Quest’ultimo si identifica con la libertà morale o psichica del minacciato, ossia la sua tranquillità, senso di sicurezza e di protezione.
In altri termini, il delitto si consuma solo se la vittima percepisce la minaccia: ne consegue che la condotta deve essere idonea a produrre un effetto di coartazione o di intervento nella sfera psichica del soggetto minacciato, tale da poter essere accertata giudizialmente mediante una valutazione ex ante.
Nel complesso, inoltre, è necessario tenere in considerazione le circostanze oggettive e soggettive conoscibili dal reo e dalla persona offesa, posto che le une e le altre possono contribuire al verificarsi dell’effetto vietato dalla norma incriminatrice.
Le qualità soggettive
Sotto quest’ultimo profilo, affinché la minaccia possa ritenersi idonea a produrre un effetto intimidatorio, la vittima deve essere capace di intendere e di volere, con la conseguenza che deve escludersi la configurazione del reato di minaccia quando la persona offesa sia un bambino o un incapace: questi soggetti, infatti, non percepirebbero l’oggetto della minaccia.
Diversamente, se la situazione di incapacità dell’offeso è temporanea (come nel caso di ubriachezza), il reato si configura se la minaccia è fatta davanti a terzi che potranno poi riferirla all’interessato. Al contempo, l’effetto intimidatorio della minaccia si ritiene ugualmente esistente quando il danno minacciato riguarda terze persone, legate da vincoli di parentela o affettività con il soggetto passivo.
Per quanto concerne il minacciante, deve sussistere in capo a quest’ultimo la coscienza e volontà di minacciare ad un altro un male ingiusto: si tratta, quindi, di dolo generico che deve investire sia l’ingiustizia del danno prospettato che la percezione della minaccia da parte del soggetto passivo. In assenza di questi due presupposti deve ritenersi non integrato l’elemento soggettivo, con conseguente esclusione della punibilità.