Privacy immagini e aspetti legali
La privacy immagini è, ad oggi, regolato dal GDPR. Dal 2001 infatti, il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che le immagini che ritraggono persone identificabili sono dati personali a tutti gli effetti.
Analizziamo insieme come vengono applicate le norme a riguardo nella pratica.
Indice
Privacy immagini: cosa stabilisce la legge
Un’immagine rappresenta la forma più concreta della proiezione esterna della personalità. Per il diritto, intende il ritratto della persona, in quanto volto o altri elementi corporei che la rendano identificabile.
La privacy immagini è quindi il diritto della persona fisica affinché la propria immagine non venga divulgata, riprodotta, esposta o pubblicata, senza il proprio consenso.
Sul piano della legge, l’ordinamento attuale stabilisce una forte tutela pari ai diritti inviolabili dell’uomo garantiti dall’art. 2 della Costituzione. Nello specifico, l’art 10 del codice civile dispone che:
“Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
In rafforzamento a ciò, interviene anche la legge 633 sul diritto d’autore. Essa, infatti, vieta l’esposizione, riproduzione o messa in commercio del ritratto di una persona senza il suo diretto consenso.
Come è dunque evidente, la pubblicazione dell’immagine è di per sé lesiva a prescindere dal fatto che implichi o meno un pregiudizio alla reputazione personale. Se ciò avviene, in aggravante, è previsto un risarcimento maggiorato.
Eventuali deroghe
Il diritto sulla privacy immagini presenta anche alcune deroghe al principio. Un ritratto è quindi commerciabile senza consenso della persona interessata nel caso in cui la riproduzione sia giustificata da:
- ufficio pubblico coperto
- notorietà
- necessità di giustizia o di polizia
- scopi scientifici, didattici o culturali
- collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico
- finalità di carattere collettivo
Ad ogni modo, l’esposizione non deve essere comunque messa in commercio qualora essi rechi pregiudizio a onore, reputazione e decoro del soggetto ritratto.
Il tema della pubblicazione dell’immagine si deve inoltre rapportare con diritti contrapposti quali di cronaca ed informazione. La pubblicazione, in tal caso, è legittima allorché l’immagine condivisa risponda ad effettive esigenze di interesse pubblico. In questo senso, solo se sussiste interesse affinché compaia la fotografia della vittima o del testimone che ha assistito al fatto, come nei casi di omicidi insoluti o attentati terroristici, ciò è legale.
In caso di violazione privacy immagini, la legge prevede la risarcibilità del danno. A livello generale esso deve essere quantificato in misura pari al corrispettivo che il soggetto interessato avrebbe ottenuto prestando, a seguito di regolare trattativa, il proprio consenso a titolo oneroso alla pubblicazione o una quantificazione forfetaria in via equitativa.
Privacy immagini: sfruttamento commerciale e GDPR
Con l’avvento di Internet e social media, il tema dello sfruttamento commerciale dell’immagine è sempre più centrale nella società odierna.
Se in caso di persona comune, è deducibile che un utilizzo per scopi commerciali senza consenso non sia lecito, in caso di notorietà del soggetto ritratto ciò potrebbe creare dei dubbi.
Ma, allo stesso modo, sfruttare l’ immagine a livello commerciale di una celebrità senza consenso non costituisce una deroga al principio generale.
Al contrario, la fama accresce il valore della pubblicazione ed incide, per effetto di ciò, sotto il profilo risarcitorio determinando una maggiore quantificazione del danno. Massima cautela anche per le immagini riguardanti minori. Per procedere ad uno sfruttamento commerciale è infatti necessario il consenso scritto di entrambe i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.
Nello specifico, l’art. 13 del GDPR predispone il principio dell’informativa per il quale è obbligatorio informare estesamente l’interessato in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento e agli altri requisiti illustrativi previsti.
Altre protezioni previste dalla disciplina sulla privacy immagini sono:
- diritto alla riservatezza
- D. Lgs 196 del 2003 del Codice Privacy
- Reg. UE 679 del 2016 del GDPR
Tali normative introducono una serie di obblighi per le società che intendono sfruttare l’immagine.
Occorre infine precisare che, il consenso al trattamento dei dati personali non deve essere confuso con la liberatoria. Quest’ultimo è infatti solo documento scritto di natura contrattuale, che riguarda il profilo civilistico relativo all’assenso alla pubblicazione dell’immagine.
Come trattare in modo legittimo le immagini
Per poter utilizzare in modo legittimo immagini, foto e video in cui compaiono persone riconoscibili ed identificabili è necessario possedere una giustificazione legale. Si tratta di una base giuridica, tra cui la più diffusa è il consenso dell’interessato. Esso deve inoltre essere:
- libero, e non ottenuto esercitando pressioni;
- specifico: apposito, per ogni differente foto;
- inequivocabile: esplicito ed effettuato tramite un’azione, ad esempio la firma in un modulo;
- informato: chiaro e spiegato.
Per quanto riguarda la durata della conservazione delle immagini, essa può essere stabilita dall’autonomia contrattuale dei privati ai sensi del Codice Civile. In altre parole, le due parti possono accordarsi sulle tempistiche, qualora vengano rispettati i principi di correttezza e trasparenza nel trattamento.
Infine, per ridurre i rischi e rispettare la privacy immagini, è possibile anonimizzare i soggetti ripresi previa pubblicazione delle foto. Se correttamente applicata, essa fa venire a meno l’identificabilità delle persone e, di conseguenza, la necessità del loro consenso.
Le principali tecniche di anonimizzazione utilizzate sono:
- taglio dell’inquadratura per escludere volti;
- blurring o pixelling, rispettivamente sfocatura o pixelizzazione;
- forme geometriche ed emoji per coprire tratti identificativi.
Come abbiamo analizzato insieme, il tema della privacy ad oggi è di grande impatto. Il continuo ed indiscriminato riversamento di immagini di persone portato da Internet e social media deve essere tutelato in modo adeguato.
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