Principio ne bis in idem: Corte di Giustizia delinea i limiti
Ne bis in idem è una frase latina che letteralmente significa “non due volte per la stessa cosa”. In diritto è un principio che sancisce l’impossibilità per un giudice di esprimersi due volte sulla stessa azione. Scopri di più su questo istituto giuridico.
Principio Ne bis in idem: Mai sotto processo due volte per il medesimo reato
Questa la traduzione letterale della nota locuzione giuridica utilizzata nel mondo del diritto: il principio Ne bis in idem. Gli addetti al mestiere sono a conoscenza della delicatezza ed importanza della questione sulla quale si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia.
Principio Ne bis in idem: Corte di Giustizia delinea la sua applicazione
La sunnominata Corte interviene con due importanti sentenze (a fine marzo) sulla questione oggetto di una lunga querelle. La Corte viene chiamata a decidere due casi.
Il primo caso riguardava un cittadino italiano al quale era stata comminata una sanzione amministrativa per la violazione delle norme in materia di manipolazione del mercato.
La seconda sentenza ha avuto ad oggetto due distinte controversie, sempre verificatesi in Italia e sempre in riferimento alla legittimità di una sanzione amministrativa, irrogata in questo caso per abuso di informazioni privilegiate.
Enunciando la sua decisione i giudici dell’Unione hanno ribadito come un limite al principio ne bis in idem sia contenuto nell’art. 50 della Carta che enuncia i diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino. Limitazione questa giustificata anche dalla portata dell’art. 52 della stessa Carta. Dalla lettura congiunta di questi disposti quel che emerge è che la legge può prevedere delle restrizioni all’esercizio di libertà o di diritti previsti e riconosciuti dalla stessa Dichiarazione a patto che queste rispettino i diritti e le libertà riconosciute all’individuo. Inoltre, sulla base del criterio di proporzionalità, suddette limitazioni possono essere effettuate solo quando rispondano ad interessi di carattere generale dell’Unione o di diritti e libertà di altri. Pertanto con riferimento al caso di specie relativo alla manipolazione di mercato la Corte ha stabilito che il principio ne bis in idem e il disposto degli art. 50 e 52 vadano interpretati nel senso che gli ordinamenti nazionali non possono attivare un procedimento penale nei confronti di un soggetto che sia già stato oggetto di una sanzione amministrativa.
Nello specifico i giudici accertavano come il procedimento penale fosse stato attivato nei confronti della persona fisica che aveva compiuto il reato, già sanzionata amministrativamente, dal momento che era il rappresentante legale dell’ente (persona giuridica). Mentre dalla seconda pronuncia emerge un principio sostanzialmente inverso. Sulla base del criterio del principio ne bis in idem nulla osta che la legislazione degli ordinamenti interni possa prevedere la possibilità di comminare una sanzione amministrativa penale dopo una sentenza penale di assoluzione definitiva.