Pedopornografia: gli elementi costitutivi del reato
Con l’avvento di internet si sono moltiplicate le occasioni per i pedofili di reperire e diffondere materiale pedopornografico e questi comportamenti stanno sempre più destando orrore e paura nell’opinione pubblica che vorrebbe maggiori controlli e sanzioni più dure. Il reato di pedopornografia viene disciplinato dall’art. 600 ter dall’art 600 quater che è stato introdotto con la Legge n.38/06 che riguarda le nuove disposizioni in materia di pedopornografia via web.
Pedopornografia: il reato di pornografia minorile (art. 600 ter del C.P.)
L’art 600 ter del Codice Penale delinea le ipotesi in cui si verifica il reato di pornografia minorile, prevedendo come pena la reclusione da sei a dodici anni e il pagamento di una multa dai 24.000 € fino ai 240.000 €. L’art. 600 ter, a seguito della modifica del 2006 recita: “è punito… chiunque utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico” e al secondo comma continua con “recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.” configurando un reato di dolo generico. Come ha rilevato più volte la giurisprudenza per palesarsi l’ipotesi di reato di pedopornografia minorile è necessario che sussista il dolo, di conseguenza bisogna provare che il soggetto abbia non solo la volontà di procurarsi del materiale pedopornografico ma che lo abbia fatto con la specifica volontà di distribuirlo, pubblicizzarlo o diffonderlo. L’art 600 ter configura una serie di fattispecie incriminatrici riguardanti il reato di pedopornografia minorile e utilizza una tecnica legislativa detta “a scalare” che prevede in prima ipotesi le fattispecie criminose più gravi e poi delinea quelle considerate di minore entità. Si è molto discusso se il reato di pedopornografia minorile sia configurabile come un reato di pericolo concreto, un nodo che ha sciolto la Suprema Corte affermando in diverse sentenze che il pericolo concreto di diffusione è configurabile come elemento costitutivo del reato.
Il reato di pedopornografia virtuale
L’art 600 quater è strettamente connesso al precedente e si occupa di configurare il reato di detenzione di materiale pedopornografico, per il quale è previsto una pena detentiva fino a tre anni e una multa non inferiore ai 1.549 € e che recita: ” Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto”. Con la diffusione di internet e il proliferare dei programmi file sharing il legislatore ha voluto introdurre anche l’art 600 quater-1 che riguarda specificatamente la pedopornografia virtuale. Anche in questo uno degli elementi costituitivi del reato è la condotta dell’agente, ed è configurabile un’ipotesi di dolo generico poiché il navigatore virtuale non soltanto ha ricercato immagini virtuali con minori ma ha selezionato e conservato tale materiale.