Lavoro somministrato: tipologia di contratto
Il lavoro somministrato è una particolare tipologia di contratto di lavoro che, a differenza del classico rapporto di lavoro, è trilaterale.
Il lavoratore deve interfacciarsi infatti con l’agenzia per il lavoro, la cosiddetta agenzia interinale, e l’azienda utilizzatrice. Quest’ultima, in sostanza, può fruire di personale messo a disposizione da un soggetto terzo.
Questa tipologia di contratto, spesso, dà però origini ad abusi. Per tale motivo, il decreto PNNR bis ha introdotto diverse sanzioni, valide nel caso in cui si fruisca illecitamente dei contratti di somministrazione.
Cos’è il lavoro somministrato
Quando parliamo di lavoro somministrato, sinonimo di contratto di lavoro somministrato, intendiamo un lavoro che coinvolge tre soggetti.
Infatti, quando viene firmato un contratto di somministrazione, viene a mancare la classica relazione bilaterale lavoratore – datore di lavoro. Questo tipo di contratto è particolare perché prevede una struttura trilaterale.
Da un lato abbiamo il lavoratore, dall’altro l’azienda di somministrazione e l’azienda utilizzatrice.
In sostanza, il lavoratore viene assunto dall’azienda di somministrazione, quella che viene chiamata anche agenzia interinale o agenzia per il lavoro. Il lavoro, però viene svolto in favore dell’azienda utilizzatrice, per il periodo stabilito dal contratto.
In questo modo, l’azienda utilizzatrice può contare su personale messo a disposizione da un soggetto terzo.
Il contratto di lavoro somministrato secondo il D.Lgs. 81/2015
Il lavoro somministrato segue le regole disposte dal D.Lgs. 81/2015. Il contratto di lavoro somministrato venne introdotto, in particolare, per agevolare le aziende.
Queste, infatti, hanno spesso esigenze di tipo temporaneo, per le quali non è necessario stipulare contratti a tempo indeterminato.
Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2015, il lavoratore può essere assunto dall’agenzia per il lavoro. Questa, a sua volta, stipula un contratto con l’azienda utilizzatrice, che fruirà del lavoro da parte del lavoratore. Il quale, però, non dovrà considerare l’azienda utilizzatrice come il proprio datore di lavoro.
Il lavoro somministrato può essere prestato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Nel caso di contratti a tempo determinato, l’agenzia di somministrazione prevede una scadenza predefinita. Di solito, tale tipologia di contratto non può superare i 24 mesi, secondo quanto previsto dalla legge.
Talvolta, le agenzie di somministrazione assumono anche a tempo indeterminato. In questo caso, il lavoratore presterà servizi a diverse aziende utilizzatrici, secondo le indicazioni dell’agenzia di somministrazione.
Si tratta però di una tipologia contrattuale rara quando si parla di contratto di lavoro somministrato.
Limiti e abusi
La normativa vigente ha stabilità precisi limiti da rispettare quando si parla di lavoro somministrato.
Le aziende utilizzatrici non possono, ad esempio, superare i limiti sul numero massimo di lavoratori. Sebbene questi limiti possano variare a seconda del settore e del relativo CCNL di riferimento, fino al 2024 era previsto, come limite, il 20% del totale dei lavoratori. Nel calcolo dei lavoratori vanno inseriti solamente quelli assunti a tempo indeterminato.
Ma c’è dell’altro, perché le aziende utilizzatrici non possono utilizzare il lavoro somministrato in caso di scioperi. Altro limite riguarda l’eventuale assegnazione di mansioni pericolose ai lavoratori con contratto di somministrazione.
Purtroppo, negli anni, questa tipologia di contratto ha mostrato i suoi limiti. Molto spesso, le aziende abusano di questa tipologia contrattuale, con conseguenti danni che vanno a ricadere soprattutto sui lavoratori.
Chi firma un contratto di lavoro somministrato, infatti, non può contare sulla stabilità che un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di solito, garantisce.
Raramente, come detto, l’agenzia per il lavoro stipula contratti a tempo indeterminato. Di conseguenza, questa tipologia di lavoro è quasi sempre a tempo determinato.
Contratto di somministrazione, le novità del Decreto Legge n. 19/2024 e del Collegato lavoro
Per prevenire gli abusi, sono stati recentemente promossi diversi aggiornamenti da applicare al lavoro somministrato. Un primo aggiornamento risale allo scorso anno, con il Decreto Legge n. 19/2024, noto anche come PNNR bis. Questa legge introduce sanzioni in caso di abusi.
Recentemente, invece, è stato introdotto il cosiddetto Collegato Lavoro, che introduce diverse novità e regole per il lavoro somministrato.
Innanzitutto, sono stati abrogati i periodi 5 e 6 del comma 1 dell’articolo 31, che stabilivano la temporaneità dell’utilizzo di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie di Lavoro per missioni superiori a 24 mesi.
Questa modifica porta maggiore chiarezza, eliminando l’incertezza sui limiti temporali e rendendo la somministrazione più utilizzabile.
Un’altra novità riguarda la percentuale massima di contratti di somministrazione. Abbiamo già detto che la percentuale massima era fissata al 20%. Adesso, grazie al Collegato Lavoro, salvo diverse disposizioni nei contratti collettivi, il numero di lavoratori somministrati non può superare il 30% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato.
Infine, il disegno di legge stabilisce che la percentuale dei contratti di somministrazione non si applica a determinate situazioni, come per le start-up innovative, i lavori stagionali, o la sostituzione di lavoratori assenti, tra gli altri. Inoltre, non sarà più obbligatorio indicare le causali per i contratti con lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati dopo 12 mesi, come stabilito dall’articolo 34 del D.L. n. 81/2015.
PNNR bis, le sanzioni amministrative previste
In merito alle sanzioni in caso di lavoro somministrato illecito, invece, bisogna far riferimento al Decreto PNNR bis, ossia al Decreto Legge n. 19/2024.
Tale decreto introduce sanzioni penali in caso di violazioni. In realtà, sarebbe più consono parlare di re-introduzione, e non di una introduzione ex novo.
Infatti, in passato, le sanzioni penali erano già state previste in caso di violazioni ma, negli anni, si è assistito ad un processo di depenalizzazione.
Le sole sanzioni amministrative, però, non sono servite a scongiurare gli abusi.
Per questa ragione, il decreto PNNR bis ha reintrodotto sanzioni penali per gli illeciti legati al lavoro somministrato.
In caso di irregolarità, o peggio ancora qualora si verifichino casi di somministrazione fraudolenta, si rischia la pena detentiva. I coinvolti, detto in maniera più semplice, rischiano da uno a tre mesi di carcere.
Alla pena detentiva si aggiungono, ovviamente, anche le sanzioni amministrative.
In entrambi i casi, l’entità delle sanzioni viene calcolata sulla base del numero di lavoratori coinvolti, ma anche sul numero delle giornate di lavoro somministrato irregolare.