Novità per l'esame di Stato Avvocato
Novità in arrivo per l’esame di Stato avvocato.
Sono previste nuove regole per l’accesso alla professione, che però saranno operative nel 2026. Infatti, secondo quanto disposto dal Decreto Milleproroghe 2025, l’aggiornamento che modifica l’esame di abilitazione entrerà in vigore a partire dal prossimo anno. Molti sono i cambiamenti previsti per chi desidera ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocati.
In questo articolo analizzeremo le nuove regole in vigore dal 2026.
Scopriremo, inoltre, la normativa in vigore per l’anno corrente, secondo quanto stabilito dal Decreto Milleproroghe.
Esame di Stato avvocato: le disposizioni del Decreto Milleproroghe 2025
L’esame di Stato avvocato, ossia la prova da sostenere per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocati, cambia nel 2026.
Le novità introdotte a livello normativo, in realtà, sarebbero dovute entrare in vigore a partire dall’anno corrente. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe 2025 ha disposto lo slittamento delle nuove regole al 2026. Lo ha stabilito l’Art. 10, commi 2-ter e 8-bis, che dispone una proroga alla riforma relativa all’esame. Non si tratta, in realtà, della prima proroga.
La Legge professionale forense risale infatti al 31 dicembre 2012.
La sua attuazione, tuttavia, negli anni è stata rinviata moltissime volte. Come detto, la proroga del DL Milleproroghe 2025 è solo l’ultima in ordine cronologico.
Le novità sull’esame di abilitazione avvocati avrebbero dovuto prendere avvio già dal 2020. A causa della pandemia di Covid-19, però, l’introduzione delle novità ha subito diversi slittamenti. A partire dal 2026, salvo ulteriori proroghe, le nuove disposizioni dovrebbero però ufficialmente divenire operative.
Esame abilitazione avvocati: cosa cambia
Secondo quanto previsto dalla L. 247/2012, all’Art. 46, l’esame di Stato avvocato cambierà radicalmente a partire dal prossimo anno. Innanzitutto, aumenterà il numero delle prove: fino al 2025, sono previste una prova scritta e una prova orale.
Dal 2026, invece, l’esame di abilitazione avvocati si comporrà di quattro prove, una orale e tre scritte.
Secondo le informazioni disponibili, le tre prove scritte prevedono la redazione di:
- di un parere motivato, scegliendo tra due diverse questioni in materia civile
- di un parere motivato, scegliendo tra due diverse questioni in materia penale
- di un atto giudiziario.
Per quest’ultima prova scritta il candidato potrà scegliere di redigere un atto giudiziario di diritto penale, diritto privato o diritto amministrativo. In tutti i casi, comunque, le prove serviranno a saggiare le competenze del candidato. Per lo svolgimento delle tre prove scritte, l’aspirante avvocato potrà utilizzare solamente i testi di legge. I testi dovranno essere rigorosamente non commentati.
Questo aspetto rappresenta una delle novità che riguarderanno l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocati. Infatti, fino al 2025, sarà possibile utilizzare testi con commenti a margine e contenenti massime giurisprudenziali.
Nel 2026, invece, tale possibilità non sarà più contemplata.
Abilitazione all’esercizio della professione di avvocati: la valutazione degli scritti
Per quanto concerne la valutazione delle tre prove scritte, ciascun componente della commissione potrà conferire un massimo di 10 punti di merito.
È stato inoltre disposto che alla successiva prova orale possano accedere solamente coloro che abbiano ottenuto un punteggio minimo.
Il punteggio minimo complessivo per le tre prove è di 90 punti, mentre per ciascuna prova il candidato deve aver riportato almeno 30 punti. Inizialmente, era stato stabilito come punteggio minimo complessivo 105 punti. Tuttavia, l’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati, è riuscita ad ottenere una riduzione.
Anche questo aspetto, comunque, rappresenta una novità. Oggi, infatti, è possibile accedere all’orale con un punteggio non inferiore a 30 per ciascuna delle due prove.
Esame di Stato avvocato: la prova orale
Cambia, inoltre, la prova orale dell’esame di Stato avvocato, con delle disposizioni che mirano a renderla più completa. Infatti, se ad oggi basta una breve esposizione delle prove scritte, dal 2026 sarà necessaria una illustrazione completa. Ovviamente, sarà anche necessario mostrare il possesso delle conoscenze nelle materie d’esame.
Quelle obbligatorie sono:
- ordinamento e deontologia forense
- diritto civile
- diritto penale
- diritto processuale civile
- diritto processuale penale.
Al candidato viene inoltre richiesta la conoscenza di due materie a scelta, tra:
- diritto costituzionale
- diritto amministrativo
- diritto del lavoro
- diritto commerciale
- diritto dell’Unione europea
- diritto internazionale privato
- diritto tributario
- diritto ecclesiastico
- ordinamento giudiziario e penitenziario.
L’abilitazione 2025: come funziona oggi l’esame
Come abbiamo già visto, le nuove regole e le modifiche all’esame di Stato avvocato verranno introdotte a partire dal 2026.
Per l’anno 2025, invece, l’esame di abilitazione avvocati procederà in maniera differente. Ci troviamo infatti in una fase di regime transitorio che precede la riforma. Quest’anno, si potrà ottenere l’abilitazione con procedura semplificata, con una prova scritta e un orale articolato in tre fasi.
La prova scritta prevede con la redazione di un atto giudiziario. Il candidato potrà scegliere il tema, che può riguardare il diritto civile, il diritto penale o il diritto amministrativo. Il punteggio minimo all’esame scritto è fissato a 18 punti.
Per quanto concerne la prova orale dell’attuale esame di Stato avvocati, invece, sono previste tre fasi.
Nella prima, l’aspirante avvocato deve occuparsi di risolvere un caso pratico, che richiede conoscenze approfondite in diritto sostanziale e diritto processuale.
La seconda fase prevede la risposta, da parte del candidato, a dei quesiti che riguardano tre aree differenti. Una è obbligatoriamente fissata in diritto processuale, mentre le aree a scelta del candidato sono le seguenti:
- diritto civile
- diritto penale
- diritto amministrativo
- diritto processuale civile
- diritto processuale penale.
La terza e ultima fase dell’orale per l’esame di Stato avvocato, infine, prevede di saggiare le conoscenze del candidato in merito all’ordinamento forense.
Obblighi e durata delle prove
Per la commissione dell’esame di Stato avvocato vige un obbligo.
Non è possibile espandere gli argomenti ponendo al candidato quesiti relativi alle discipline non scelte dal candidato. In sostanza, le sottocommissioni hanno l’obbligo di porre questi relativi solamente alle materie scelte dall’aspirante avvocato.
Tuttavia, qualora in candidato effettui dei collegamenti interdisciplinari spontanei, potrà ovviamente essere premiato.
Sono state inoltre date disposizioni in merito alla durata dell’esame orale che, di norma, non dura più di 100 minuti totali.
Diversi sono i termini fissati. Innanzitutto, il primo di 30 minuti, calcolati dalla fine della dettatura del quesito della prima fase. È poi previsto un secondo termine, fissato a 60/70 minuti, per l’esposizione totale, comprensiva delle tre fasi.