Il contratto è un
accordo tra due o più parti che, come stabilisce l’art. 1321 del Codice Civile, ha lo scopo di creare, regolare, modificare o estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale. S
i tratta quindi di un istituto giuridico che garantisce la massima espressione dell’autonomia dei privati. Ad esempio, quando si apre un conto corrente, viene firmato un contratto bancario, si acquista un bene, viene stipulato un contratto di compravendita e così via.
Occorre però precisare che, affinche esso sia valido, è necessario che siano presenti gli elementi essenziali del contratto, previsti dalla legge all’art. 1325 c.c.
Ogni contratto, infatti, possiede caratteristiche proprie plasmate su esigenze concrete che due o più parti intendono perseguire su qualcosa. La sua efficacia, però, non si basa solo sull’accordo tra essi ma necessita che siano presenti i fattori che ne costituiscono la struttura e la sostanza. In caso contrario, l’ordinamento ne dispone la nullità.
Gli elementi essenziali, ovvero quelli comuni a tutti i contratti, come vedremo meglio in seguito, sono nello specifico accordo, causa, oggetto e forma. Al contrario, gli elementi accidentali, come ad esempio condizione e termine, sono quelli la cui mancanza non incide in alcun modo sulla validità dell’accordo.
L’accordo o consenso delle parti
Tra gli elementi essenziali del contratto, il primo menzionato dalla legge è l’accordo. Un contratto, infatti, si forma mediante lo scambio di una proposta proveniente da una parte e dell’accettazione da parte di colui al quale la proposta è rivolta. Il consenso deve essere libero, consapevole e serio, altrimenti il contratto potrebbe venir annullato per vizi di volontà come: errore, dolo e violenza.
Come è evidente, perché un contratto venga alla luce è necessario che sussistano due o più concordi manifestazioni di volontà. In altre parole, le parti tramite l’accordo manifestano il loro consenso al fine di costituire, modificare od estinguere un rapporto giuridico di natura patrimoniale.
Occorre inoltre precisare che, non sempre la manifestazione di volontà è lineare. Accade infatti di frequente che i contraenti, dotati di scarsa dimestichezza delle parti col linguaggio giuridico, mettano per iscritto da soli un patto per stabilire qualcosa a riguardo di una particolare questione.
In tal caso, le regole interpretative intervengono in soccorso per indagare, tramite un giudice, la comune intenzione delle parti desumibile dal loro comportamento che va oltre il significato delle parole, spesso utilizzate in maniera non ortodossa rispetto al corretto linguaggio giuridico.
Come è quindi evidente, non tutte le espressioni di volontà delle parti, anche se consensuali, costituiscono un contratto.
Elementi essenziali del contratto: la causa
Il secondo degli elementi essenziali del contratto è la causa. Questo requisito è
- l’interesse economico che va ad essere soddisfatto dall’operazione contrattuale;
- lo scopo concreto che il contratto deve realizzare;
- la ragione che giustifica l’accordo contrattuale.
Nello specifico, in base alle parole della giurisprudenza di legittimità si tratta dello “scopo tipico che le parti si propongono di conseguire risolvendosi nella ragione ultima della loro determinazione volitiva”.
La validità di un contratto dipende dalla liceità della causa: per essere valida deve essere lecita e meritevole di tutela, se invece non è lecita, il contratto risulta nullo. In quest’ottica, la causa non è solo un elemento essenziale ma anche un criterio per la distinzione di differenti categorie negoziali.
Allo stesso tempo, in base alla causa, si può distinguere tra i contratti tipici, modelli di operazioni economiche tradotti in modelli previsti e disciplinati per legge, e tutti gli altri chiamati atipici. Le parti, possono comunque stipulare un contratto rispettando i limiti del; buon costume, ordine pubblico, norme imperative e meritevolezza degli interessi perseguiti.
Infine, è necessario non confondere la causa con i motivi che ciascun contraente può perseguire, ovvero le ragioni personali e soggettive per cui le parti stipulano un contratto. Essi di solito non hanno rilevanza.
L’oggetto e la forma
Il terzo elemento essenziale dell’accordo tra le parti è la forma, ovvero il modo in cui il contratto viene redatto e sottoscritto dalle parti.
Infatti, nel caso in cui ci sia una volontà non manifestata, il contratto è da considerarsi giuridicamente irrilevante
Nello specifico, la volontà può manifestarsi in modo espresso, mediante parole, scritti o qualsiasi altro mezzo idoneo a esprimere agli altri il proprio volere, o tacito, tramite atteggiamenti che rilevano in modo inequivocabile un’intenzione.
Nel nostro ordinamento vige il principio della libertà delle forme, ovvero le parti possono decidere la forma che preferiscono per concludere il negozio. Esistono però eccezioni in cui è richiesto l’utilizzo della forma scritta (ad substantiam e ad probationem).
Infine, il quarto ed ultimo degli elementi essenziali del contratto è l’oggetto, ovvero il diritto che viene trasferito da un contraente all’altro o le prestazioni che le parti si obbligano a eseguire.
Ai sensi dell’art. 1346 c.c. esso deve essere:
- possibile: concretamente attuabile secondo le possibilità delle parti la possibilità deve essere sia naturale che giuridica;
- lecito: conforme alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e non in contrasto con le norme imperative;
- determinato o determinabile: chiaro, definito ed individuabile nel momento dell’esecuzione dell’accordo contrattuale.
Se l’oggetto manca o non rispetta questi requisiti, il contratto è nullo.