Decreto legge sulla sicurezza: nuove misure approvate dal Governo
Il nuovo decreto legge sulla sicurezza pubblica è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre 2026. Il provvedimento è intitolato Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile e le misure sono illustrate nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 193. Al 21 ottobre 2026, tuttavia, non risultano ancora disponibili il numero del decreto-legge, il testo articolato e gli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
L’approvazione da parte del Governo non rende quindi operative, da sola, le disposizioni annunciate.
Il comunicato consente di ricostruire gli obiettivi e gli elementi essenziali delle nuove misure, ma non sostituisce il testo normativo. Soltanto la pubblicazione permetterà di conoscere formulazioni, pene, garanzie procedurali, decorrenza, disposizioni transitorie e coordinamento con le norme già vigenti.
Cosa prevede il decreto legge sulla sicurezza
Le misure comunicate dal Governo riguardano soprattutto le manifestazioni pubbliche, la criminalità minorile e il rafforzamento temporaneo del dispositivo di sicurezza a Milano.
| Ambito | Misura annunciata |
|---|---|
| Fermo preventivo | Trattenimento fino a 12 ore in relazione alle manifestazioni pubbliche, applicabile anche ai minorenni |
| Violenza organizzata | Nuovo reato riferito a gruppi di almeno cinque persone organizzati anche occasionalmente |
| Organizzatori e promotori | Trattamento più severo per chi organizza o promuove l’azione |
| Istigazione online | Maggiore rilievo attribuito all’istigazione alle violenze effettuata con strumenti informatici o telematici |
| Danneggiamento | Aggravante per il fatto commesso da un gruppo organizzato di almeno cinque persone |
| Flagranza differita | Estensione dell’arresto successivo basato sulla documentazione delle condotte nei casi previsti dalla legge |
| Criminalità minorile | Presunzione relativa di imputabilità per il minore che ha compiuto 14 anni |
| Milano | Aumento di 500 unità del contingente dell’operazione Strade Sicure fino al 31 dicembre 2026 |
Fermo preventivo fino a 12 ore
Il nuovo decreto legge sulla sicurezza pubblica annuncia un fermo preventivo fino a 12 ore in relazione alle manifestazioni pubbliche.
La misura è presentata come uno strumento destinato a intervenire prima che si verifichino le condotte violente che si intendono prevenire.
Il fermo preventivo non deve essere confuso con l’arresto in flagranza, con la flagranza differita o con il fermo di indiziato di delitto. Questi istituti hanno presupposti, finalità e garanzie differenti.
In particolare, la flagranza differita riguarda un reato già commesso e documentato, mentre la misura preventiva è collegata al rischio di condotte future.
Il comunicato indica una durata massima di 12 ore, ma in assenza dell’articolato non è ancora possibile stabilire:
- quali siano i presupposti oggettivi necessari per disporre la misura;
- quali comportamenti o circostanze possano giustificarla;
- quale autorità sia competente ad adottarla;
- da quale momento decorrano le 12 ore;
- quali comunicazioni e controlli debbano essere effettuati;
- quali garanzie difensive trovino applicazione;
- quali conseguenze siano previste al termine del trattenimento.
Dal solo comunicato non si può quindi ricavare che il fermo possa essere disposto sulla base di un sospetto generico. Trattandosi di una misura che incide sulla libertà personale, sarà necessario verificare nel testo pubblicato la precisione dei presupposti e delle garanzie previste.
Il Governo ne annuncia l’applicazione anche ai minorenni.
Ciò non elimina le garanzie proprie del procedimento minorile. L’articolato dovrà chiarire l’ambito anagrafico della disposizione, gli obblighi di informazione verso l’autorità giudiziaria minorile e chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché le modalità di permanenza del minore negli uffici di polizia.
Nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche
Tra le principali novità figura il nuovo delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Si tratta della denominazione con cui la fattispecie è descritta nel comunicato: il nome definitivo e la sua collocazione normativa dovranno essere verificati nel decreto pubblicato.
Secondo le informazioni diffuse dal Governo, devono ricorrere congiuntamente diversi elementi:
- lo svolgimento di una manifestazione pubblica;
- la presenza di un gruppo composto da almeno cinque persone;
- un’organizzazione del gruppo, anche soltanto occasionale;
- l’utilizzo o il lancio di oggetti atti a offendere oppure di artifici pericolosi;
- la creazione di un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.
Il riferimento al pericolo concreto richiede una situazione pericolosa effettiva, da accertare in rapporto alle circostanze del singolo episodio.
Non dovrebbe quindi essere sufficiente un rischio meramente astratto o ipotetico, ma il significato esatto della formula dipenderà dal testo normativo.
La semplice partecipazione a una manifestazione o la presenza nelle vicinanze di un gruppo non equivalgono automaticamente alla partecipazione al nuovo reato.
Dovranno essere accertate le condotte individuali, il collegamento con il gruppo e la consapevolezza degli elementi rilevanti. Anche un assembramento numeroso non può essere considerato, per questa sola ragione, un gruppo organizzato.
L’articolato dovrà chiarire quando possa dirsi esistente un’organizzazione occasionale, se siano necessari un accordo o una ripartizione dei ruoli e quale rapporto intercorra con eventuali contestazioni per lesioni, danneggiamento, resistenza, devastazione o altri reati.
Il comunicato non specifica i limiti minimi e massimi della pena. Non è quindi ancora possibile indicare il trattamento sanzionatorio o valutare compiutamente i rapporti con le altre fattispecie penali.
Organizzatori, promotori e istigazione online
Il comunicato del Governo annuncia pene più severe per chi organizza o promuove l’azione del gruppo. Un trattamento più grave è previsto anche per chi istiga alle violenze mediante strumenti informatici o telematici.
L’istigazione consiste, in termini generali, nel sollecitare altre persone a commettere determinate condotte.
La presenza di un messaggio, di una chat o di un post sui social network, tuttavia, non consente da sola di affermare una responsabilità penale. Devono essere valutati contenuto, contesto, destinatari, momento della comunicazione e collegamento con gli eventi.
Una comunicazione dedicata agli aspetti logistici di una manifestazione non equivale automaticamente a un invito alla violenza. Diversamente, messaggi specifici diretti a coordinare o sollecitare condotte violente potranno assumere rilievo insieme agli altri elementi raccolti durante le indagini.
Il testo del nuovo decreto legge sulla sicurezza pubblica dovrà precisare se il trattamento più severo per organizzatori, promotori e istigatori costituisca una fattispecie autonoma, una circostanza aggravante oppure una diversa forma di responsabilità. Dovrà inoltre chiarire quale collegamento sia richiesto tra l’istigazione telematica e le violenze concretamente commesse o tentate.
Restano fermi il principio costituzionale della responsabilità penale personale e la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva.
Aggravante per il danneggiamento
Il provvedimento annuncia anche un’aggravante per il danneggiamento commesso da un gruppo organizzato formato da almeno cinque persone durante una manifestazione pubblica.
L’aggravante può determinare un trattamento sanzionatorio più severo, ma non sostituisce la prova del reato di base.
Dovranno quindi essere accertati il danneggiamento, la condotta attribuita alla singola persona e gli ulteriori elementi richiesti dalla nuova disposizione.
Non è sufficiente collegare genericamente il danneggiamento alla presenza di più manifestanti.
Occorre verificare il numero dei partecipanti, l’organizzazione del gruppo e il contributo personale fornito da ciascun soggetto. Anche per questa misura il comunicato non indica l’aumento di pena previsto.
Arresto in flagranza differita
Il nuovo decreto legge sulla sicurezza pubblica estende l’arresto in flagranza differita ai reati indicati nel provvedimento e a determinate ipotesi commesse durante le manifestazioni pubbliche.
Il comunicato richiama, tra queste, la devastazione, il saccheggio e l’attentato a impianti di pubblica utilità.
La flagranza differita consente di procedere all’arresto dopo lo svolgimento dei fatti nei soli casi espressamente previsti dalla legge, sulla base della documentazione delle condotte e dell’identificazione dell’autore.
Non si tratta quindi di un arresto preventivo né di un potere esercitabile senza limiti temporali.
Riprese video, fotografie e altri elementi documentali possono assumere rilievo per ricostruire quanto accaduto.
Il testo pubblicato dovrà però stabilire quali forme di documentazione siano utilizzabili, entro quale termine possa essere eseguito l’arresto e quali condizioni debbano ricorrere. L’arresto resta inoltre soggetto ai controlli e alla convalida dell’autorità giudiziaria previsti dall’ordinamento.
Il fermo preventivo e la flagranza differita devono pertanto rimanere distinti:
- il fermo preventivo mira a impedire possibili condotte violente e può durare fino a 12 ore;
- la flagranza differita interviene dopo la commissione di un reato documentato;
- nessuna delle due misure comporta una dichiarazione automatica di colpevolezza;
- condizioni, limiti e garanzie dovranno risultare dal testo normativo pubblicato.
Presunzione di imputabilità per i minori che hanno compiuto 14 anni
Una specifica disposizione riguarda l’imputabilità dei minorenni. La disciplina deve essere distinta in base all’età del minore al momento del fatto.
Chi non ha ancora compiuto 14 anni continua a essere non imputabile in base all’articolo 97 del Codice penale.
Per il minore che ha compiuto 14 anni ma non ancora 18, l’articolo 98 collega invece l’imputabilità alla capacità di intendere e di volere esistente al momento della condotta.
La novità annunciata dal Governo consiste in una presunzione relativa di imputabilità per il minore che ha compiuto 14 anni: la capacità di intendere e di volere si presume, salvo prova contraria.
Si tratta di una presunzione relativa perché può essere superata dimostrando che, al momento del fatto, il minore non possedeva la maturità o la capacità necessaria per comprenderne il significato e determinarsi consapevolmente.
La valutazione deve riguardare la situazione concreta e non può fondarsi soltanto sull’età anagrafica. La presunzione di imputabilità non deve essere confusa con una presunzione di colpevolezza. In particolare:
- non rende automaticamente responsabile il minorenne;
- non sostituisce la prova della commissione del reato;
- non elimina la necessità di accertare la partecipazione personale al fatto;
- non riguarda chi non ha ancora compiuto 14 anni;
- può essere superata dalla prova contraria relativa alla capacità del minore;
- non consente, in assenza dell’articolato, di affermare che l’onere della prova ricada interamente sulla difesa.
Il testo pubblicato dovrà chiarire gli effetti processuali della presunzione e il coordinamento con l’articolo 98 del Codice penale.
Dovrà inoltre precisare se resti invariata la diminuzione di pena prevista per il minorenne riconosciuto imputabile. Il comunicato non consente di concludere che tale riduzione sia stata eliminata.
La presenza di un minorenne in una manifestazione non determina quindi automaticamente una responsabilità penale. Anche quando opera la presunzione relativa di capacità, devono essere provati la condotta personale, gli elementi del reato e l’eventuale collegamento con il gruppo organizzato.
Manifestazioni pubbliche e libertà di riunione
Le nuove misure intervengono in un ambito direttamente collegato alla libertà di riunione. L’articolo 17 della Costituzione riconosce il diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.
Secondo la descrizione fornita dal Governo, il nuovo reato non riguarda qualsiasi forma di partecipazione a una protesta.
La fattispecie è circoscritta a gruppi organizzati di almeno cinque persone che utilizzano o lanciano determinati oggetti e producono un concreto pericolo per l’incolumità delle persone.
Questa distinzione è essenziale per separare le condotte penalmente rilevanti dal legittimo dissenso. La sola partecipazione a una manifestazione, l’espressione di una protesta o la vicinanza fisica a persone che commettono violenze non integrano automaticamente gli elementi annunciati.
Il testo definitivo dovrà essere sufficientemente preciso da rendere prevedibili i comportamenti vietati e da permettere l’accertamento delle responsabilità individuali.
Saranno particolarmente importanti la definizione di gruppo organizzato, il significato dell’organizzazione occasionale e la prova del pericolo concreto.
Milano e operazione Strade Sicure
Il pacchetto approvato comprende anche un intervento territoriale per Milano. Fino al 31 dicembre 2026, il contingente dell’operazione Strade Sicure impiegato nella città viene incrementato di 500 unità.
La misura è temporanea e riguarda il rafforzamento dei presidi, la vigilanza dei siti sensibili e le attività svolte nell’ambito dell’operazione. Non deve essere confusa con le disposizioni penali sulle manifestazioni o con il fermo preventivo.
Il comunicato non annuncia l’attribuzione ai militari di nuovi poteri generali di polizia né un ampliamento automatico delle loro funzioni rispetto al quadro già vigente.
L’aumento numerico del contingente non consente quindi di desumere nuovi poteri autonomi di indagine, arresto o gestione dell’ordine pubblico.
Le concrete modalità di impiego dei militari continueranno a dipendere dal quadro normativo e dalle disposizioni delle autorità competenti. Eventuali modifiche delle qualifiche o dei poteri dovrebbero risultare espressamente dal testo del provvedimento.
Entrata in vigore e conversione in legge
L’approvazione del Consiglio dei ministri non coincide con l’entrata in vigore.
Dopo l’emanazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto-legge acquista efficacia dalla data indicata nelle sue disposizioni finali, normalmente il giorno successivo alla pubblicazione salvo una diversa previsione.
In base all’articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge deve essere presentato alle Camere per la conversione e deve essere convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione. In mancanza di conversione, perde efficacia sin dall’inizio, ferma restando la possibilità per il Parlamento di regolare con legge i rapporti giuridici sorti nel frattempo.
Durante l’esame parlamentare possono essere approvati emendamenti, soppressioni e integrazioni.
La legge di conversione potrà quindi modificare anche in modo significativo il testo originariamente approvato dal Governo. Non essendo ancora disponibili gli estremi della pubblicazione, non è possibile indicare la data di entrata in vigore o calcolare il termine finale per la conversione.
Cosa verificare dopo la pubblicazione
Per conoscere la disciplina effettivamente applicabile sarà necessario controllare:
- numero e data del decreto-legge;
- data e numero della Gazzetta Ufficiale;
- clausola relativa all’entrata in vigore;
- presupposti e garanzie del fermo preventivo fino a 12 ore;
- disciplina specifica del fermo applicato ai minorenni;
- formulazione e pena del nuovo delitto di violenza organizzata;
- trattamento di organizzatori, promotori e istigatori online;
- misura dell’aggravante per il danneggiamento;
- reati, documentazione e termini previsti per la flagranza differita;
- effetti della presunzione di imputabilità per i minori che hanno compiuto 14 anni;
- coordinamento con gli articoli 97 e 98 del Codice penale;
- disposizioni operative relative ai 500 militari aggiuntivi a Milano;
- eventuali modifiche introdotte dalla legge di conversione.
Fino alla pubblicazione, le misure possono essere descritte come approvate o annunciate dal Governo, ma non come già operative.
Per individuare la disciplina applicabile a un caso concreto sarà necessario confrontare il decreto originario con la successiva legge di conversione e con le eventuali disposizioni transitorie.
