Culpa in vigilando: la colpa conseguente alla mancata sorveglianza
Quando si parla di culpa in vigilando, si intende un concetto abbastanza complesso. La responsabilità intercorre quando un soggetto deve sorvegliare incapaci di intendere e di volere, ma anche minori. In caso di danno, il soggetto che era stato incaricato di sorvegliare dovrà rispondere di illecito. A meno che non venga, ovviamente, dimostrato che il danno era inevitabile.
La legge italiana, in tal senso, è molto chiara: minori e incapaci di intendere e di volere non rispondono delle proprie azioni. Saranno dunque i soggetti deputati a vigilare a dover rispondere delle azioni da loro commesse. Data la complessità dell’argomento, in questa guida approfondiremo ogni aspetto della culpa in vigilando.
Culpa in vigilando, cosa significa
Quando viene compiuto un illecito, generalmente, a doverne rispondere sono si soggetti autori dell’illecito stesso. Tuttavia, il nostro ordinamento prevede anche la culpa in vigilando.
Si tratta, come anticipato, del caso in cui la colpa non grava sul soggetto che compie l’illecito. Piuttosto viene “trasferita” sul soggetto che aveva il compito di vigilare.
Può scattare in due casi: se a macchiarsi dell’illecito sono soggetti incapaci di intendere e di volere, o in caso di minori. In entrambi i casi, per tutelare i soggetti danneggiati, la responsabilità ricade su soggetti diversi dall’autore dell’illecito. Nonostante la responsabilità dell’evento ingiusto sia da attribuire ad altri, la legge prevede che l’omessa vigilanza possa far scattare la culpa in vigilando.
L’eventuale responsabilità di genitori, tutori e insegnanti viene chiarita dal Codice Civile all’Art. 2048.
È proprio questo articolo che sottolinea che la responsabilità del vigilante viene meno solamente in caso questo possa dimostrare di non aver potuto far nulla per impedire il danno.
Nel caso degli insegnanti, il Codice Civile specifica invece che la decadenza di responsabilità avviene solo per eventi imprevedibili e improvvisi. Come vedremo a breve, in questo specifico caso, occorrerà anche dimostrare di aver adottato misure preventive per garantire sicurezza scolastica.
Culpa in vigilando penale: un caso di responsabilità diretta
Nel caso di culpa in vigilando, si parla di vera a propria responsabilità diretta da parte del soggetto vigilante. Non viene cioè considerata come una responsabilità per fatto altrui, in quanto colui o colei che avrebbe dovuto sorvegliare l’incapace non lo ha fatto in maniera adeguata.
In questo senso si parla di inadeguato esercizio del dovere di sorveglianza.
Inoltre, la responsabilità è aggravata e il soggetto che avrebbe dovuto sorvegliare sarà tenuto a fornire delle prove liberatorie. Dovrà, cioè, dimostrare di aver svolto adeguatamente il compito di sorveglianza, ma che il fatto non poteva essere impedito.
In caso contrario, il soggetto vigilante verrà giudicato colpevole.
ll danno causato da incapaci di intendere e di volere
Analizziamo, in primo luogo, il caso di culpa in vigilando in caso di danno causato da soggetto incapace di intendere e di volere. Nello specifico caso, l’eventuale risarcimento spetta al soggetto che era stato incaricato di effettuare la sorveglianza.
Questo avviene per tutelare la vittima offesa e per evitare che a questa non venga corrisposto alcun risarcimento.
In questi specifici casi, quindi, il risarcimento è dovuto al soggetto sorvegliante, che si tratti di genitore o tutore o di qualsiasi altro vigilante. La legge ritiene infatti che il soggetto vigilante si assuma consapevolmente, e per libera decisione, il compito di vegliare sull’incapace di intendere e di volere. Che si tratti di familiare, partner o altro soggetto, poco importa. Se il comportamento dell’incapace causa danno, sarà il soggetto vigilante a doversi occupare del risarcimento.
Il vigilante avrebbe infatti dovuto impedire che il danno si verificasse: scatta così la responsabilità per culpa in vigilando. A meno che, come detto, il soggetto non riesca a dimostrare che l’atto illecito non poteva essere evitato.
Culpa in vigilando insegnanti, la responsabilità dei docenti
A questo punto viene spontaneo chiedersi cosa prevede la norma in caso di incidenti scolastici. In altre parole, come funziona la culpa in vigilando per gli insegnanti?
In caso di danno causato dagli studenti, gli insegnanti sono chiamati a rispondere. Questo, ovviamente, avviene solamente nel caso in cui lo studente era sotto la tutela del docente. E attenzione, perché la culpa in vigilando insegnanti scatta non solo nella scuola pubblica, ma anche per gli istituti privati. Inoltre, vale anche in caso di istituzioni sportive, colonie e qualsiasi altra attività con finalità educative.
L’insegnante, in questo caso, dovrà rispondere limitatamente al tempo in cui il soggetto minore era sotto la sua diretta sorveglianza. In altre parole, è ovvio che se l’illecito dovesse avvenire oltre l’orario di lezione, il docente non dovrebbe rispondere. In questi casi, sono i genitori ad essere considerati soggetti vigilanti.
Quando ci si trova di fronte a un potenziale caso di culpa in vigilando che interessa i docenti, a questi spettano due dimostrazioni. Non solo di non aver potuto impedire l’atto lesivo, ma anche di aver adottato misure preventive per impedire l’evento illecito.
La normativa, poi, prevede una particolarità per gli alunni che frequentano scuole statali in caso di danno causato a terzi. Il soggetto che ha subito il danno in caso di incidenti scolastici può rivalersi sullo Stato e non sull’insegnante per ottenere un eventuale risarcimento.
Ci si può rivalere sul docente solamente in caso di dolo o colpa grave legati all’omessa o inefficiente vigilanza.
Sicurezza a scuola: il ruolo dei collaboratori
In merito alla sicurezza a scuola e ai casi di culpa in vigilando insegnanti, la normativa ha previsto un ruolo attivo da parte dei collaboratori.
L’obiettivo primario è quello di garantire la sicurezza degli studenti, anche nei luoghi meno accessibili, come i bagni. Per questo, la legge prevede che i collaboratori scolastici (parte del personale ATA) siano responsabili anche della sorveglianza dei locali scolastici, bagni inclusi, per garantire la sicurezza degli alunni.
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da canto suo, è responsabile di organizzare le attività dei collaboratori scolastici sulla base delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico.
Se l’organizzazione del lavoro presenta delle lacune, ciò potrebbe configurare una responsabilità del Dirigente Scolastico per cattiva organizzazione. In questo caso, però, più che di culpa in vigilando si parla di culpa in organizzando.