Contributo unificato: cos’è e come si calcola

Contributo unificato: come funziona e come si calcola

Il contributo unificato è un’imposta che lo Stato richiede per lo svolgimento di alcuni atti giudiziari in materia civile e amministrativa, come ad esempio l’iscrizione a ruolo di una causa dopo la citazione nei confronti della controparte. Vediamo più da vicino come funzione e come si calcola il contributo unificato.

Come funziona il contributo unificato?


Questa tassa è stata introdotta nel 2002 per sostituire il vecchio regime delle imposte di bollo previsti per l’iscrizione a ruolo delle cause e i relativi diritti di cancelleria. Ne consegue che il versamento del contributo unificato deve essere effettuato nel momento in cui si procede all’iscrizione a ruolo, per ciascun grado del processo civile, amministrativo e tributario.
Ne consegue che, quando si introduce una nuova causa o un processo di impugnazione, è necessario contestualmente versare il contributo unificato, il cui ammontare, peraltro, deve essere definito dallo stesso richiedente (attore, appellante, ecc.) al momento del deposito dell’atto per la sua iscrizione nel registro.
Ancora, questa imposta non concerne gli atti di segreteria (come quelli per le copie di atti giudiziari), né sostituisce il versamento dell’imposta di registro dei provvedimenti conclusivi del procedimento, che, dunque, costituiscono oggetto di un’autonoma imposizione tributaria.
Come si paga il contributo unificato? Dal momento che il versamento del contributo unificato è oggetto di un vero e proprio tributo, è l’Agenzia delle Entrate a specificare le diverse modalità di pagamento. Tra esse possiamo trovare:

  • il bollettino in conto corrente postale, presso qualsiasi ufficio delle Poste;
  • il versamento mediante modello F23, presso una banca;
  • il versamento mediante modello di comunicazione presso tabaccherie e altri centri abilitati;
  • il versamento diretto presso un agente di riscossione.

Come si calcola il contributo unificato?


Dal momento che le caratteristiche dell’atto per cui è richiesto il contributo unificato sono le più diverse (potendo variare non soltanto il tipo di procedimento, ma anche il grado di giudizio al quale è rivolto), ne consegue che anche l’imposta non sarà sempre la stessa. Di qui la necessità di calcolare il contributo unificato.
Fortunatamente, esistono apposite tabelle che stabiliscono puntualmente le tariffe previste per ogni tipologia di procedimento. In particolare, per l’iscrizione a ruolo sono stabiliti importi diversi del contributo unificato a seconda dei diversi procedimenti. Sotto questo profilo, possiamo distinguere:

1) Nel procedimento ordinario di primo grado si distingue a seconda del valore della causa, per cui avremo:

  • fino a 1.100,00 euro, un contributo pari a 43,00 euro;
  • per cause dal valore compreso tra 1.100,01 e 5.200,00 euro, un contributo pari a 98,00 euro;
  • per cause tra 5.200,01 e 26.000,00 euro, un contributo pari a 237,00 euro;
  • per cause tra 26.000,01 e 52.000,00 euro, un contributo di 518,00 euro;
  • per cause tra 52.000,01 e 260.000,00 euro, un contributo di 759,00 euro;
  • per cause tra 260.000,01 e 520.000,00 euro, un contributo di 1.214,00 euro;
  • per cause superiori a 520.000,00 euro, un contributo di 1.686,00 euro.

2) I contributi appena visti sono ridotti della metà, rispetto al valore di ciascuna causa, nel caso di:

  • procedimenti speciali, come decreto ingiuntivo, convalida di sfratto, misure cautelari;
  • opposizione a decreto ingiuntivo;
  • opposizione alla dichiarazione di fallimento;
  • procedimento sommario di cognizione;
  • cause di lavoro.

3) Nelle cause fallimentari è previsto un contributo specifico:

  • per l’intera procedura fallimentare è pari a 851,00 euro;
  • per la sola istanza di fallimento è pari a 98,00 euro;
  • l’insinuazione al passivo è esente, mentre per l’opposizione alla sentenza dichiarativa abbiamo visto è richiesta la metà del contributo.

4) In caso di separazione e divorzio, gli importi sono:

  • per la separazione consensuale e il divorzio congiunto, 43,00 euro;
  • per la separazione giudiziale e i processi contenziosi in materia di divorzio, 98,00 euro;
  • la negoziazione assistita è esente.

5) Nei procedimenti esecutivi, gli importi sono:

  • per le esecuzioni mobiliari fino a 2.500 euro, il contributo è pari a 43,00 euro;
  • per le esecuzioni mobiliari di valore superiore, per l’esecuzione per consegna e rilascio e per l’esecuzione di obblighi di fare o non fare, il contributo è di 139,00 euro;
  • per le esecuzioni immobiliari, il contributo è di 278,00 euro;
  • per l’opposizione agli atti esecutivi, il contributo è di 168,00 euro.

6) In materia di ricorsi amministrativi, gli importi del contributo sono:

  • 650,00 euro per il ricorso al Tar, per il ricorso al Consiglio di Stato e per il Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
  • 300,00 euro per il ricorso in materia di accesso, silenzio, esecuzione e ottemperanza;
  • i ricorsi ex art. 199, c. 1, lett. a) e b) del Codice del Processo comportano un contributo di 2.000,00 per causa di valore fino a duecentomila, di 4.000 euro per causa di valore fino ad un milione di euro, di 6.000 euro per causa oltre il milione di euro;
  • in materia di pubblico impiego il contributo unificato appena visto è dimezzato.
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