Unioni civili e coppie di fatto: caratteristiche e differenze
In Italia è grazie alle Legge Cirinnà (n.76 del 20/05/2016) che sono state introdotte le unioni civili e le coppie di fatto.
Un istituto giuridico che si preoccupa di tutelare i diritti della convivenza tra persone dello stesso stesso o chiunque decida di vivere un legame affettivo senza la necessità del matrimonio. In questo articolo cercheremo di spiegare le caratteristiche e le differenze tra i due diversi modi di vivere un rapporto di coppia.
Caratteristiche delle unioni civili
Dal 2016 l’unione civile è uno strumento giuridico con cui ufficializzare, difronte alla legge, un legame affettivo tra coppie sia di uguale che di sesso opposto. L’unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni ed è sufficiente recarsi, con due testimoni, presso l’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza. I soggetti non devono far altro che rilasciare una dichiarazione di intenti con cui si assumono i diritti e i doveri derivanti dall’unione civile. In questa sede viene scelto l’indirizzo della dimora in cui si svolgerà la vita familiare e il regime patrimoniale (divisione o comunione dei beni). Terminata la formalità, il documento firmato verrà registrato presso l’archivio di stato civile acquistando efficacia giuridica.
Aspetti in comune e differenze tra unioni civili e matrimonio
L’unione civile prevede, per entrambe le parti, l’obbligo di coabitazione e di reciproca assistenza morale e materiale. Come per il tradizionale matrimonio, anche in questo caso i soggetti devono mettere la propria disponibilità economica e capacità di lavoro al servizio dei bisogni della coppia. Se nel matrimonio la moglie aggiunge al suo cognome quello del marito, nelle unioni civili si può scegliere un unico cognome comune. Altra importante differenza di questo istituto giuridico è la mancanza dell’obbligo di fedeltà, di conseguenza nessuna relazione extraconiugale può essere utilizzata in un’eventuale causa per la richiesta di scioglimento del vincolo.
Caratteristiche delle copie di fatto e differenze con le unioni civili
La stessa Legge Cirinnà regolarizza la convivenza o coppia di fatto: è intesa come la vita comune tra due persone maggiorenni legate da profondo affetto ma non vincolata dal matrimonio o unione civile. In pratica è una convivenza tra soggetti omosessuali o eterosessuali che si offrono reciproca assistenza morale e materiale. Per attestare questa condizione è sufficiente un’autocertificazione da redarre in carta libera presso il Comune e dove si dichiara di abitare sotto lo stesso indirizzo anagrafico. Successivamente l’amministrazione comunale provvederà ad eseguire gli accertamenti del caso e rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia.
Lo status di coppia di fatto comporta dei precisi doveri e diritti. In caso di grave malattie che comprometta le capacità di intendere e volere, il convivente può delegare il partner per le decisioni a riguardo della propria salute. Allo stesso convivente è riconosciuto il diritto di assistenza e visita esattamente come per le unioni civili. In caso di morte, il superstite succede nell’eventuale contratto di locazione e può richiedere l’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di un alloggio popolare. A seguito di un decesso, per l’unione civile spetta al superstite il trattamento di fine rapporto e l’eventuale pensione indiretta o di reversibilità. In una coppia di fatto può, invece, spettare solo il TFR se previsto da un testamento. Lo stesso discorso è valido per successioni ed eredità. Se si vuole sciogliere una convivenza di fatto è sufficiente una dichiarazione in forma di atto pubblico all’anagrafe, mentre per un’unione civile il rapporto si scioglie dopo tre mesi dalla comunicazione all’Ufficiale di stato civile.