Contratto di somministrazione di lavoro: disciplina e regole
Il contratto di somministrazione di lavoro rappresenta una particolare tipologia di rapporto lavorativo, in cui un’agenzia per il lavoro (nota anche come agenzia somministratrice o somministratore) assume un lavoratore (somministrato) per conto di un terzo soggetto, denominato utilizzatore. L’utilizzatore può essere un’impresa, un professionista, una Pubblica Amministrazione (PA) o un privato cittadino.
Questo tipo di contratto può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, regolato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV).
Cos’è il contratto di somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti distinti:
- Somministratore: un’agenzia autorizzata, iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Queste agenzie, anche note come agenzie interinali, sono riconosciute ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003.
- Utilizzatore: il soggetto che richiede i servizi del somministratore per reperire personale. Può essere un’impresa, un professionista o anche un privato cittadino, come nel caso del lavoro domestico. L’utilizzatore può essere anche una Pubblica Amministrazione, ma in questo caso è consentita solo la somministrazione a tempo determinato.
- Lavoratori somministrati: i lavoratori assunti dal somministratore e inviati in missione presso l’utilizzatore.
Il contratto di somministrazione di lavoro è complesso e coinvolge due distinti rapporti contrattuali: il contratto tra somministratore e utilizzatore e il contratto tra somministratore e lavoratore somministrato.
Il primo tipo di rapporto contrattuale è un contratto commerciale, che può essere a tempo determinato o indeterminato, disciplina le condizioni della fornitura di lavoratori.
Il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore può essere anch’esso a tempo determinato o indeterminato. In questo contesto, i poteri e le responsabilità sono distribuiti tra somministratore e utilizzatore.
- Potere organizzativo e direttivo: esercitato dall’utilizzatore, che dirige e controlla l’attività lavorativa del somministrato.
- Potere disciplinare: riservato al somministratore, che riceve le comunicazioni riguardanti eventuali contestazioni disciplinari dall’utilizzatore.
- Retribuzione: versata direttamente dal somministratore, che viene rimborsato dall’utilizzatore insieme agli oneri previdenziali.
- Oneri contributivi, previdenziali e assicurativi: a carico del somministratore.
- Responsabilità per danni: ricade sull’utilizzatore per eventuali danni arrecati a terzi dai lavoratori durante la prestazione lavorativa.
I contratti di somministrazione di lavoro possono essere a tempo indeterminato o a tempo determinato. Approfondiamoli entrambi.
Contratti a tempo indeterminato
Conosciuti anche come “staff leasing“, questi contratti seguono la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e sono soggetti a limiti precisi.
- Limite del 20%: il numero dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato dell’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di conclusione del contratto. Questo limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva.
- Eccezioni al limite del 20%: non si applica ai lavoratori svantaggiati, come chiarito dalla Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 del Ministero del Lavoro. Questi includono disoccupati di lunga durata, lavoratori over 50 e appartenenti a minoranze etniche, tra altri.
- Indennità di disponibilità: i lavoratori somministrati a tempo indeterminato hanno diritto a un’indennità per i periodi di inattività, determinata dalla contrattazione collettiva e non inferiore al 20% della retribuzione indicata dal CCNL.
Contratti a tempo determinato
Questi contratti sono regolati dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo III) e prevedono che la data di inizio e la durata della missione siano comunicate per iscritto al lavoratore.
- Durata massima: generalmente, un contratto a tempo determinato in somministrazione può durare fino a 24 mesi. Dopo questo periodo, il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato, salvo deroghe specifiche.
- Limite del 30%: il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione non può eccedere il 30% dei lavoratori a tempo indeterminato dell’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione del contratto. Anche questo limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva.
- Eccezioni al limite del 30%: non si applica a disoccupati di lunga durata e lavoratori svantaggiati, come definiti dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il Jobs Act (art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015) impone specifici doveri al soggetto utilizzatore, tra cui l’obbligo di fornire annualmente informazioni ai sindacati riguardanti il personale somministrato. La comunicazione deve indicare il numero dei contratti di somministrazione, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati. Questo adempimento deve essere completato entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo diversa previsione contrattuale.
In tema di sicurezza e salute, gli obblighi informativi e di addestramento sono a carico del somministratore, salvo diversa previsione contrattuale. L’utilizzatore deve comunque osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione previsti per i propri dipendenti.
Quando è vietato il contratto di somministrazione di lavoro
Il ricorso alla somministrazione di lavoro è vietato nei seguenti casi:
- Sostituzione di lavoratori in sciopero: non è consentito utilizzare lavoratori somministrati per sostituire personale in sciopero.
- Unità produttive con licenziamenti collettivi: vietato in unità produttive dove, nei sei mesi precedenti, si sono verificati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione.
- Unità produttive con sospensione del lavoro: vietato in unità produttive dove è in corso una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale per lavoratori adibiti alle stesse mansioni.
- Valutazione dei rischi non eseguita: vietato nel caso di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
I lavoratori somministrati hanno diritto alle stesse tutele e condizioni economiche dei dipendenti diretti dell’utilizzatore, come stabilito dal contratto collettivo applicabile. Inoltre, hanno accesso agli stessi diritti in termini di sicurezza e salute sul lavoro.
Contratto di somministrazione di lavoro e NASpI
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, i lavoratori somministrati possono accedere alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), alle stesse condizioni previste per gli altri lavoratori subordinati.
Stipendio contratto di somministrazione di lavoro
La retribuzione dei lavoratori somministrati è versata dall’agenzia somministratrice, che poi viene rimborsata dall’utilizzatore. Questa retribuzione deve essere almeno pari a quella dei dipendenti diretti dell’utilizzatore con mansioni analoghe, come previsto dai contratti collettivi.
Riferimenti normativi e di prassi
Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato principalmente dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Ulteriori chiarimenti e dettagli operativi sono forniti da circolari ministeriali, come la Circolare n. 9 del 9 ottobre 2023.