Il consenso informato nei trattamenti estetici
Il consenso informato per quanto riguarda i trattamenti estetici è molto importante. Esso assume una connotazione più stringente rispetto a quella nei casi degli interventi chirurgici necessari alla tutela della salute.
Scopriamo insieme che cosa prevede e cosa comporta firmare il consenso.
Indice
Che cos’è e come funziona
Nel 2023 è stato stabilito che, in caso di trattamenti estetici, il modulo con il consenso informato deve contenere informazioni più dettagliate e rigorose. Ciò ha l’obiettivo di assicurare al paziente una scelta informata prima di sottoporsi ad essi.
In caso di trattamenti estetici quindi la corretta somministrazione delle informazioni necessari al paziente è fondamentale. Esse devono:
- assumere connotati peculiari e più stringenti rispetto a quelli per la tutela della salute;
- portare alla consapevolezza di rischi e conseguenze connesse;
- aiutare nella decisione della sottoposizione ad essi.
Certo è che, il dovere del medico al consenso informato va da intendersi come obbligazione di mezzi. Ciò significa che è suo compito prospettare al paziente in modo realistico le possibilità esistenti rispetto all’ottenimento del risultato perseguito. Ma, allo stesso tempo, non è tenuto a rispondere al mancato raggiungimento del risultato che il paziente si attendeva.
In altre parole, in base alla legge il dottore specialista in chirurgia estetica, prima di procedere all’espletamento di un’operazione, deve:
- ottenere il consenso del paziente in via ufficiale;
- informare dell’effettiva portata dell’intervento comprese eventuali complicazioni e probabilità di esito infausto;
- prospettare realisticamente rischi e possibili conseguenze pregiudizievoli connesse all’intervento.
Consenso informato: cosa comporta la firma del paziente?
Il consenso informato copre il medico da tutte le normali e prevedibili conseguenze di una terapia, ove non siano conseguenti a colpa medica.Si tratta di un passo fondamentale nel processo di cura, che assicura il ruolo attivo e informato del paziente nelle decisioni relative alla propria salute.
Nello specifico, la firma del paziente ha implicazioni importanti quali:
- conferma della comprensione: chiara comprensione della natura dell’intervento, dei rischi associati e dei possibili benefici;
- accettazione dei normali rischi associati al trattamento o all’intervento: indica che si è dunque informati su potenziali pericoli che ogni intervento, in sé per sé, comporta;
- diritto alla privacy: accettazione di come sono gestite le proprie informazioni sanitarie, nel rispetto delle norme sulla privacy e sulla riservatezza;
- responsabilità del paziente per le scelte riguardanti il proprio trattamento. Se decide di rifiutare un trattamento consigliato, deve essere consapevole delle possibili conseguenze di tale decisione;
- validità legale: è una prova che il paziente sia stato adeguatamente informato e ha accettato consapevolmente di sottoporsi al trattamento
- esercizio dell’autodeterminazione: il paziente prende una decisione consapevole riguardo alla sua salute, basata su informazioni complete e accurate;
- possibilità di revoca: il paziente ha sempre il diritto di revocare il consenso informato in qualsiasi momento prima dell’intervento o del trattamento.
Responsabilità del medico
Occorre precisare che il consenso informato non è necessariamente richiesto sotto forma scritta, ma deve essere una manifestazione di volontà personale e consapevole. La firma ad esso, inoltre non implica un esonero di responsabilità per il medico. Come, allo stesso tempo, non dichiara la
rinuncia a chiedere eventuali risarcimenti in caso di trattamenti dannosi per la salute o di reazioni avverse.
Infatti, è piuttosto l’assenza di esso a permettere al paziente di chiedere il risarcimento ove venga dimostrato che, se adeguatamente istruito in merito al vi si sarebbe sottoposto.
La responsabilità del medico non dipende quindi dall’esito del trattamento, ma dalla mancanza di un consenso informato adeguato. Per essere precisi, la violazione del consenso informato genera sempre responsabilità, anche se l’intervento è stato eseguito correttamente.
Infatti la legge predispone che, la violazione del diritto all’autodeterminazione, anche senza un danno diretto alla salute, può giustificare un risarcimento. In questi casi è però necessario che il paziente dimostri di aver subito pregiudizi non patrimoniali a causa della violazione.
Per quanto invece riguarda il delicato caso di asportazione di un nodulo, inizialmente sospettato maligno, che si rivela poi benigno, non sussiste alcuna violazione. Infatti, la certezza sulla natura della patologia può essere acquisita solo dopo l’esame istologico.
Consenso informato per le procedure sanitarie
Il consenso informato è una procedura molto importante, anche se meno stringente, anche prima di ogni atto sanitario, che sia diagnostico o terapeutico.
L’operatore sanitario è infatti tenuto ad educare il paziente sui rischi, i benefici e le alternative di una determinata procedura o intervento.
All’interno del consenso informato per le procedure sanitarie sono contenuti alcuni elementi chiavi tra cui:
- situazione clinica obiettiva del paziente che necessita di un intervento sanitario;
- eventuali alternative diagnostiche e/o terapeutiche, compresi benefici attesi, rischi presunti, eventuali possibili complicazioni;
- identificazione dell’intervento ritenuto necessario o più utile per far fronte alla situazione clinica, e i rischi da esso scaturenti;
- tecniche e materiali impiegati per l’intervento;
- comportamenti che il paziente deve seguire per evitare complicazioni successive;
- conseguenze di un eventuale rifiuto o rinuncia.
Il riferimento normativo principale è l’articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana, che riguarda la tutela della salute:
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
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