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Confisca: disciplina, tipologie e novità normative 2026

Confisca: disciplina, tipologie e novità normative 2026

Confisca - disciplina, tipologie e novità normative 2026
  • Redazione UniD
  • 28 Ottobre 2026
  • Notizie giuridiche
  • 7 minuti

La confisca in un sistema patrimoniale in trasformazione

Nel sistema penale italiano, la confisca determina la sottrazione definitiva di determinati beni collegati a un illecito, ma richiede sempre una specifica base legislativa. La misura può riguardare gli strumenti, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. Il prodotto deriva materialmente dall’illecito; il prezzo è il compenso ricevuto, mentre il profitto identifica il vantaggio economico conseguito.

Questa ablazione, intesa come acquisizione coattiva del bene, assume forme diverse in base al reato contestato e alla disposizione applicabile.
Il sistema comprende anche misure patrimoniali che prescindono dalla condanna penale ordinaria, come quelle disciplinate dal codice antimafia. Presupposti, prova richiesta ed effetti sui diritti dei terzi variano quindi secondo il modello previsto dalla legge.

Nel 2026 il legislatore ha ampliato strumenti e procedure attraverso il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 186, che attua la direttiva europea 2024/1260 sul recupero dei beni. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2026. Alla data del 19 ottobre risulta pubblicato, ma non ancora efficace.

Il decreto entrerà in vigore il 31 ottobre 2026, prima del termine europeo del 23 novembre.
Le modifiche interessano beni strumentali, cripto-attività, vendite anticipate, indagini patrimoniali, tutela dei creditori e misure di prevenzione. Occorre pertanto distinguere le norme già vigenti da quelle operative dal 31 ottobre, verificandone il testo nella Gazzetta Ufficiale, su Normattiva e su EUR-Lex.

Indice
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Le principali forme di confisca previste dall’ordinamento

La confisca diretta colpisce il bene immediatamente legato al fatto.
Può riguardare, per esempio, il denaro identificato come profitto oppure uno strumento impiegato per commettere il reato. La confisca per equivalente opera invece quando il bene originario non può essere aggredito e consente di colpire altre disponibilità dello stesso valore.

L’articolo 322-ter del Codice Penale prevede questa seconda forma, tra l’altro, per determinati delitti contro la pubblica amministrazione.
Non è necessario un collegamento materiale tra il bene sostitutivo e l’illecito, ma occorrono una previsione legislativa espressa e la corrispondenza di valore con il prezzo o il profitto non recuperabile direttamente.

L’articolo 240-bis disciplina la confisca in casi particolari, riferita a patrimoni sproporzionati rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta, dei quali il titolare non giustifica legittimamente la provenienza.
Occorre una condanna o un patteggiamento per uno dei reati tassativamente indicati. Il patteggiamento consiste nell’applicazione della pena concordata dalle parti e approvata dal giudice.

Il sistema comprende quattro modelli essenziali:

  • Sottrazione diretta di prodotto, prezzo, profitto o strumenti illeciti
  • Prelievo sostitutivo di beni aventi valore economico equivalente
  • Aggressione dei patrimoni sproporzionati nei casi espressamente elencati
  • Misure preventive applicate secondo il codice antimafia

Le differenze incidono sui presupposti applicativi, sull’onere probatorio e sui diritti dei terzi. Le principali fonti sono gli articoli 240-bis e 322-ter del Codice Penale; per le misure di prevenzione rileva invece il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L’ampliamento della confisca disposto dal decreto europeo

Il d.lgs. n. 186/2026 amplia l’ambito dell’articolo 240-bis del Codice Penale.
Dal 31 ottobre saranno inclusi anche gli articoli 414-bis, 635-quater.1 e 640-ter, secondo comma. Il giudice dovrà accertare la correlazione temporale tra l’acquisto dei beni e l’attività delittuosa, dando conto di tale verifica nel provvedimento.

Il requisito circoscrive l’esame patrimoniale al periodo concretamente collegabile alla condotta.
Una disponibilità acquisita molto prima del reato richiederà quindi una valutazione temporale specifica, anziché essere attratta automaticamente nell’area della sproporzione patrimoniale. La modifica è prevista dall’articolo 2 del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre.

Il provvedimento introduce inoltre l’articolo 240-ter c.p., dedicato alla confisca per equivalente dei beni strumentali in casi particolari.
Quando non possono essere sottratte direttamente le cose usate o destinate a commettere il reato, il giudice può colpire denaro, beni o altre utilità disponibili per un valore corrispondente.
L’ambito comprende fattispecie organizzate, terroristiche, informatiche, ambientali e finanziarie, oltre a riciclaggio, tratta, abuso di mercato e illeciti relativi ad armi ed esplosivi.
Il nuovo articolo 536-bis c.p.p. richiede maggiore precisione nella sentenza, che deve individuare i beni sostitutivi oppure quantificare la somma da acquisire.

Il pubblico ministero potrà inoltre ricercare patrimoni destinati alla sottrazione obbligatoria, mentre il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo coordinerà anche queste attività.
Le nuove disposizioni rendono più effettivo il recupero, ma impongono di determinare con precisione l’oggetto e il valore del prelievo patrimoniale.

Confisca di cripto-attività e vendita anticipata dei beni

Dal 31 ottobre 2026 il sequestro potrà riguardare espressamente le cripto-attività.
Questi valori digitali saranno trasferibili al Fondo unico giustizia insieme, ove possibile, ai mezzi di accesso e alle chiavi crittografiche private. La chiave privata è il codice necessario per disporre delle risorse conservate nel portafoglio digitale.

Quando il trasferimento risulta tecnicamente impossibile, dovrà essere applicata una procedura alternativa capace di assicurare all’autorità procedente la custodia e il controllo esclusivi.
Il d.lgs. n. 186/2026 istituisce inoltre un servizio dedicato alla gestione del portafoglio digitale sequestrato, così da preservare l’effettività del vincolo e impedire operazioni non autorizzate.

Le modalità tecniche saranno definite mediante DPCM, su proposta dei Ministeri della giustizia e dell’economia, con la partecipazione del Ministero dell’interno e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il decreto legislativo non stabilisce un termine espresso per l’adozione dell’atto attuativo. Restano quindi attesi chiarimenti operativi, anche sull’eventuale vendita urgente delle risorse digitali.

Un’ulteriore novità interessa i beni deteriorabili o eccessivamente costosi da amministrare. Il nuovo articolo 151-bis del d.P.R. n. 115/2002 consente la vendita prima della decisione definitiva. L’interessato può chiedere di essere sentito entro 15 giorni dalla comunicazione, termine previsto a pena di decadenza.

Nelle procedure di prevenzione si applica lo stesso termine, mentre il tribunale decide nei dieci giorni successivi.
Devono tuttavia trascorrere almeno trenta giorni dalla relazione dell’amministratore giudiziario prevista dal codice antimafia. La vendita anticipata conserva il valore economico del bene sottoposto a confisca, nel rispetto delle specifiche garanzie procedurali.

Stupefacenti, immigrazione e illeciti ecologici

La legge 24 aprile 2026, n. 54 ha convertito il decreto-legge n. 23 del 24 febbraio, intervenendo anche sul Testo unico stupefacenti.
La disciplina prevede la sottrazione obbligatoria di autoveicoli e altri beni mobili, registrati o non registrati, utilizzati per commettere o agevolare specifici reati.

Le fattispecie interessate riguardano la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
La misura valorizza il rapporto strumentale tra il bene e la condotta contestata, ma resta circoscritta ai casi individuati dalla legge di conversione. Non ogni bene riconducibile all’autore del fatto può quindi essere acquisito automaticamente.

Il d.lgs. n. 186/2026 interviene anche sull’immigrazione irregolare.
Per i reati richiamati dall’articolo 12, comma 4-ter, del d.lgs. n. 286/1998, la confisca riguarda il prodotto, il prezzo o il profitto. Quando il prelievo diretto non è possibile, la misura può colpire disponibilità di valore corrispondente.

Anche i Reati ambientali ricevono nuove regole patrimoniali.
Il decreto considera specifiche fattispecie relative all’abbandono di rifiuti e all’attività d’impresa. Per l’articolo 259-bis del d.lgs. n. 152/2006, la misura segue la condanna o il patteggiamento e riguarda il prodotto, il prezzo o il profitto del reato.

Se tali utilità non sono direttamente recuperabili, il prelievo può raggiungere disponibilità del condannato di valore equivalente. Presupposti e oggetto cambiano dunque secondo la singola disposizione: la semplice appartenenza del fatto al settore ambientale, migratorio o degli stupefacenti non basta a rendere applicabile qualsiasi misura patrimoniale.

Creditori, prevenzione e controllo dei risultati

La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 126/2026, adottata l’8 giugno e depositata il 16 luglio 2026.
La Corte ha censurato parte dell’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che estendeva la disciplina antimafia ai creditori coinvolti nelle esecuzioni individuali.

L’estensione operava nei sequestri finalizzati alla confisca prevista dall’articolo 322-ter c.p. e anche dopo il provvedimento definitivo fondato sulla medesima disposizione.
La sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2026 e incide sul criterio applicabile ai crediti sorti prima del vincolo patrimoniale.

Dopo la pronuncia torna infatti applicabile la priorità temporale ordinaria.
Rileva il credito documentato da un atto avente data certa anteriore, così come assumono rilievo i diritti reali di garanzia iscritti prima del sequestro o del provvedimento definitivo. L’anteriorità deve quindi risultare da documenti opponibili e verificabili.

Sul diverso versante preventivo, il nuovo articolo 24-bis del d.lgs. n. 159/2011 opererà dal 31 ottobre. Il tribunale dovrà indicare il rapporto temporale tra l’acquisto del bene e il periodo di pericolosità sociale, rendendo esplicita nel provvedimento la connessione cronologica posta a fondamento della misura.

Il Ministero della giustizia trasmetterà ogni anno alla Commissione europea dati su sequestri, recuperi, valori stimati e richieste transfrontaliere. Le rilevazioni comprenderanno vendite anticipate e beni destinati al riutilizzo sociale.
L’attuazione utilizzerà le risorse già disponibili, senza nuovi oneri pubblici, mentre l’effettiva misurazione dei risultati dipenderà dall’uniformità delle procedure organizzative adottate.

Un assetto più esteso, ma ancora da completare

Il quadro del 2026 rafforza il recupero dei patrimoni collegati alla criminalità, mantenendo presupposti diversi per ciascuna misura.
La forma diretta colpisce il bene connesso al reato; quella per equivalente raggiunge disponibilità sostitutive dello stesso valore.
L’articolo 240-bis riguarda invece patrimoni sproporzionati e non giustificati, valutati rispetto ai redditi dichiarati o all’attività economica svolta.

Le misure preventive seguono regole autonome, comprese le garanzie riconosciute ai terzi. In questo ambito rilevano la buona fede e l’estraneità all’attività illecita, soprattutto per beni intestati a familiari, società o fiduciari.
Il d.lgs. n. 186/2026 entrerà in vigore il 31 ottobre e interesserà beni strumentali, cripto-attività, vendite anticipate e indagini patrimoniali.

Per le risorse digitali, l’esecuzione del vincolo può dipendere dalle chiavi private, dall’accesso a un wallet custodial o dalla collaborazione dell’intermediario.
Restano attesi il DPCM e i relativi chiarimenti tecnici. La sentenza costituzionale n. 126 tutela invece la priorità dei creditori anteriori.

Prima di presentare opposizioni o istanze occorre verificare la norma applicabile, il reato contestato e la data d’acquisto, procurando estratti conto, contratti, atti notarili, fatture e dichiarazioni dei redditi che documentino l’origine lecita delle somme o l’anteriorità del credito.

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Il gruppo di esperti interni dedicato all’aggiornamento tecnico e alla formazione specialistica. La redazione analizza costantemente l’evoluzione del sistema scolastico e normativo, nonché le novità sui concorsi pubblici, per offrire approfondimenti nei settori legislativi, della sicurezza informatica e delle professioni tecniche e legali. Attraverso contributi focalizzati sulla conformità, sulla criminologia, sulla gestione della qualità e sull’acquisizione di crediti formativi obbligatori, supporta professionisti, consulenti e aziende nel mantenimento e nello sviluppo delle competenze necessarie per operare in modo professionale.
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