Il regime patrimoniale della comunione dei beni
Quando due persone si sposano, spesso decidono di optare per la comunione dei beni ma, talvolta, scelgono la separazione dei beni. La comunione è di un regime patrimoniale previsto non solo per le coppie unite in matrimonio, ma anche per chi ha scelto una unione civile. Non è però sempre chiaro quali siano le esatte differenze tra comunione e separazione dei beni. Allo stesso modo, non sempre chi decide di sposarsi o di unirsi civilmente sa quali sono i beni interessati e quelli che vengono esclusi. C’è poi chi si domanda quali sono i vantaggi (ma anche gli svantaggi) di questo regime patrimoniale: in questa guida cercheremo di fare chiarezza.
Comunione dei beni, cos’è
La comunione dei beni, come anticipato, è un regime patrimoniale, secondo quanto stabilito dall’ordinamento giuridico italiano.
È un regime automatico: questo significa che, in caso di matrimonio o unione civile, si instaura questo regime. Ovviamente, sposi e coppie di fatto possono anche optare per la separazione dei beni. Tuttavia, se i futuri coniugi non specificano nulla, al momento dell’unione scatterà questo regime patrimoniale.
In comunione dei beni, la legge prevede che la coppia possa disporre dei beni mobili e immobili dell’altro per tutta la durata del matrimonio o dell’unione.
La comunione dei beni prevede cioè che i possedimenti (ma anche i debiti) del coniuge vengano attribuiti al 50% anche all’altro membro della coppia.
Si tratta del regime patrimoniale automatico per legge fin dal 1975. Prima di questa data, al momento dell’unione, salvo diverse indicazioni, in automatico si applicava invece la separazione dei beni.
Cosa prevede il Codice Civile
Secondo quanto stabilito dal Codice Civile all’Art. 177, la comunione dei beni prevede che ogni bene acquistato durante l’unione sia di proprietà di entrambi i membri della coppia al 50%.
Non importa chi ha acquistato il bene: questi effetti valgono per ogni acquisto effettuato nel corso della durata dell’unione. Anche i ricavi delle attività dei coniugi ed eventuali aziende costituite dalla coppia e gestite da entrambi rientrano in questo regime.
All’articolo 177 del Codice Civile si legge infatti che
“costituiscono oggetto della comunione:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio”.
I beni esclusi
Il Codice Civile si impegna poi a stabilire chiaramente quali sono i beni esclusi dalla comunione dei beni. All’Art. 179, infatti, viene chiarito che non rientrano in questo regime patrimoniale tutti i beni personali, ossia quelli acquisiti prima dell’unione o del matrimonio.
Anche i beni ottenuti tramite testamento, successione o donazione, anche dopo il matrimonio, sono esclusi dalla comunione dei beni.
Sono inoltre esclusi i beni
- “di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori
- che servono all’esercizio della professione del coniuge (…)
- ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa
- i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto” (Art. 179 del Codice Civile).
Differenze con la separazione dei beni
Al momento del matrimonio o dell’unione, se lo desiderano, i due membri della coppia possono optare per la separazione dei beni.
Se la comunione dei beni è il regime patrimoniale automatico, la separazione deve essere espressa chiaramente sull’atto del matrimonio. Può inoltre essere aggiunta successivamente, se entrambi i coniugi sono d’accordo, con atto pubblico mediante accordo.
A differenza della comunione dei beni, in separazione dei beni i due membri della coppia sono proprietari dei propri beni, anche se questi vengono acquistati dopo il matrimonio.
Vantaggi e svantaggi
Spesso le coppie optano per la comunione dei beni per i suoi innumerevoli vantaggi. Innanzitutto, come abbiamo detto, questo regime patrimoniale è automatico.
In secondo luogo, è adatto alla condivisione tra i membri della famiglia e consente una gestione più semplice. Può anche garantire sicurezza economica dato che, in caso di separazione della coppia, entrambi riceveranno metà dei beni acquistati durante l’unione.
Tuttavia, questo ultimo vantaggio più tramutarsi in uno svantaggio, dato che i beni in caso di separazione verranno divisi in parti uguali.
Allo stesso modo, con la comunione dei beni viene condivisa la responsabilità finanziaria. In caso di debiti, quindi, entrambi i coniugi saranno chiamati a saldarli.
Scioglimento della comunione dei beni: le cause
Le cause che possono condurre allo scioglimento della comunione dei beni sono varie, tutte chiarite dall’Art. 190 del Codice Civile.
Innanzitutto, lo scioglimento avviene per mutamento del regime patrimoniale. Inoltre, in caso di assenza o morte presunta o per annullamento del vincolo matrimoniale avviene lo scioglimento.
Si può anche verificare scioglimento in caso di fallimento di uno dei membri della coppia o in caso di separazione giudiziale dei beni.
Il caso della separazione personale
Inoltre, tra le cause di scioglimento della separazione dei beni abbiamo anche la separazione personale.
Se la separazione è giudiziale, il compito di sciogliere la comunione spetta al Presidente del Tribunale nel corso della prima udienza.
Quando, invece, la separazione è consensuale, la divisione dei beni in comune avviene dopo che il Presidente del Tribunale approva l’accordo scritto firmato da entrambi durante la prima udienza.
La separazione, però, non riguarda solo la fine della comunione dei beni. Ci sono anche altri effetti economici sul patrimonio.
Innanzitutto, la casa familiare viene assegnata a uno dei due coniugi, di solito a quello con cui vivono stabilmente i figli. Ma, se non ci sono figli, si valuta se l’abitazione appartiene a entrambi o solo a uno dei due.
Ovviamente, in caso di separazione c’è. la possibilità che un coniuge debba versare un assegno di mantenimento all’altro.
