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Clausole vessatorie nei contratti: definizione, esempi e rimedi legali

Clausole vessatorie nei contratti: definizione, esempi e rimedi legali

clausole vessatorie
  • Sara Elia
  • 29 Ottobre 2024
  • Guide
  • 4 minuti

Le clausole vessatorie nei contratti

A molti consumatori è capitato di dover sottoscrivere un contratto con un professionista contenete alcune clausole vessatorie. Sapere che cosa sono e cosa comportano è molto importante per avere in mente in modo chiaro a cosa si va incontro. 

 

Scopriamolo insieme!

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Che cosa sono le clausole vessatorie

Le clausole vessatorie sono disciplinate nella Direttiva 93/13/CEE e negli artt. 33-38 del Codice del Consumo. Si tratta di particolari tipologie di contratto con un professionista in cui seppur non intenzionalmente, si determina carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
 
In altre parole, esistono obblighi solo a carico dei consumatori e il consumatore, in caso di recesso, deve pagare delle penali molto alte, mentre il professionista può recedere senza pagare nulla.
 
Entriamo nello specifico. In base alla disciplina, si tratta di clausole vessatorie qualora le stesse:
 
  • escludono o limitano i diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale, parziale o inesatto dello stesso;
  • prevedono l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole non note prima della conclusione del contratto;
  • consentono al professionista di trattenere una somma versata dal consumatore se quest’ultimo recede dal contratto;
  • non prevedono il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se egli decide di recedere;
  • prevedono un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata a una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà.
L’accertamento della vessatorietà delle clausole è di competenza del giudice che deve valutare ed interpretarne l’applicazione.

Come agire in presenza di clausole vessatorie

A livello generale, il Codice del Consumo prevede che le clausole vessatorie siano nulle. In concreto, in realtà ci si affida ad un giudizio legale in tribunale.
 
Per questo motivo il consumatore deve sempre prestare molta attenzione.
Spesso, inoltre, accade che venga richiesto di firmare il contratto due volte, facendo riferimento a specifici articoli presenti al suo interno. In questo caso è necessario leggere attentamente le clausole alle quali si riferisce. Nonostante ciò, in sede apposita, il giudice può comunque accertare un significativo squilibrio e dichiarare nulle le clausole in questione.
 
Nello specifico, l’art. 37 del Codice del Consumo prevede l’azione inibitoria. Si tratta di un procedimento giudiziario avviato dalle Associazioni dei consumatori al fine di tutelare i consumatori dalle clausole vessatorie.
A seguito della segnalazione e il conseguente avvio dell’azione inibitoria, la clausola inserita nel contratto può venir dichiarata vessatoria. Il giudice può anche ordinare l’inibizione dell’uso delle condizioni contrattuali di cui ha accertato l’abusività.
 
Appurato ciò, quando si sottoscrive un contratto e si è convinti che questo contenga delle clausole vessatorie, ciò non significa automaticamente che il contratto non sia valido né da rispettare. È sempre necessario procedere ad una tutela d’accertamento in via giudiziale.

Esempi pratici

Come abbiamo visto finora, le clausole vessatorie, sono sbilanciate a favore di uno solo dei contraenti, e a scapito dell’altro. Spesso si trovano nei contratti che sono predisposti unilateralmente da una delle parti.
 
Per comprendere al meglio di che cosa si tratta analizziamo insieme alcuni esempi. Uno emblematico è quello dei contratti tipo, che sono predisposti ed impiegati per concludere una serie indeterminata di contratti. Essi, di solito, vengono conclusi con l’apposizione della propria firma, a formulari già predisposti, o a moduli prestampati.
Tra questi, i contratti nei settori energia, del gas, o delle assicurazioni.
 
Ad ogni modo, la vessatorietà della clausola deve essere analizzata sia in funzione del suo contenuto sia in considerazione dei rapporti che ci sono tra le parti. In quest’ottica si applicano la disciplina codicistica e quella del codice del consumo in contemporanea. Un elemento comune alle due discipline, è, infatti, la “trattativa individuale”, che è considerata idonea ad escludere il carattere vessatorio delle clausole, in ragione del venir meno dell’unilateralità della predisposizione contrattuale.
 
Ad ogni modo, il contratto rimane valido per la totalità delle clausole non dichiarate nulle.

Rimedi legali previsti

Le strade che si possono percorrere, in caso di clausole vessatorie nei contratti, sono essenzialmente tre:
 
  • dichiarazione giudiziale di nullità (c.c. art. 36): forma contraddistinta da peculiarità che rendono la normativa particolarmente favorevole per il consumatore. Si tratta di nullità parziale, in quanto riguarda il contratto solo in una parte e non nella sua interezza. Ed è anche relativa, perchè applicabile a vantaggio del solo consumatore;
  • pronuncia giudiziale di inibitoria (c.c. art. 37): tutela ultra-individuale che consente alle Associazioni dei consumatori e dei professionisti di richiedere l’inibitoria delle condizioni generali di contratto utilizzate di cui sia accertata l’abusività. L’intento è quello di rendere effettiva una tutela del consumatore non solo a livello particolare ma nell’interesse della generalità. In tal senso, l’azione inibitoria intervenie preventivamente sulle future stipulazioni tra professionisti e consumatori;
  • attivazione di una tutela amministrativa c.c art. 37-bis): autorizza l’AGCM ad intervenire per dichiarare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti conclusi mediante adesione a condizioni di contratto o sottoscrizione di moduli o formulari. È inoltre prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.
Infine, occorre precisare che la tutela è rivolta all’interezza dei consumatori, ovvero a tutte le persone fisiche che concludono un contratto per scopi estranei alla loro attività professionale eventualmente svolta.
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