Caporalato: un reato che nel mercato del lavoro colpisce i più deboli
Il caporalato è una forma di sfruttamento lavorativo illegale, spesso legata al lavoro agricolo e alla manodopera stagionale, che rappresenta una delle piaghe più gravi del mercato del lavoro in Italia. L’introduzione del reato di caporalato, sancita con la legge n. 148 del 2011 e successivamente riformata in modo significativo con la legge n. 199 del 2016, ha segnato una svolta importante nella lotta contro lo sfruttamento e l’intermediazione illecita di manodopera.
Grazie a questo quadro normativo, oggi è possibile perseguire penalmente non solo i cosiddetti caporali – intermediari che reclutano e gestiscono i lavoratori in modo illecito – ma anche i datori di lavoro che ne traggono vantaggio, consapevolmente o meno. Il fenomeno, tuttavia, è ancora diffuso in diverse zone del Paese e non riguarda solo l’agricoltura, ma anche l’edilizia, la logistica e altri settori ad alta intensità di lavoro manuale.
Ma che cos’è esattamente il caporalato? Come si configura dal punto di vista giuridico e in quali casi si applica la normativa?
In questo articolo analizziamo insieme nel dettaglio il significato del termine, il quadro legislativo attuale, le conseguenze per chi lo pratica e gli strumenti messi in campo per contrastarlo.
Che cos’è il caporalato
- è presente un’elusione e una violazione delle regole del diritto del lavoro;
- non sono garantite le misure di sicurezza;
- il guadagno è di somme esigue, pari a 4 o 5 euro all’ora;
- non vengono versati né contributi né altre forme di assistenza.
- evasione fiscale;
- crisi della domanda di lavoro;
- rilevanti ripercussioni sulla filiera agricola.
Storia delle leggi contro il caporalato
- riforma Biagi (2003): introduce due fattispecie di reato quali l’intermediazione illecita, o caporalato di primo livello, e l’interposizione illecita e fraudolenta, o caporalato di secondo livello.. Il primo veniva punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a 7.500 euro, mentre il secondo con 70 euro per ogni lavoratore irregolare e per ogni giornata di lavoro. Tuttavia, la sua applicazione risulta molto difficoltosa;
- legge del 2011 e riforma del reato art. 603 bis del codice penale: approvata a seguito di rivolte di braccianti e dalla procedura di infrazione avviata dall’’Unione europea. Gli Stati membri hanno l’obbligo di introdurre norme minime contro i datori di lavoro che impiegano mano d’opera di paesi terzi senza titolo di soggiorno regolare;
- la legge n. 199 del 2016, riforma che riscrive la legge per ampliarla ed è volta a rafforzare la lotta contro lo sfruttamento del lavoro in nero. Essa estende le sanzioni previste per gli intermediari anche al datore di lavoro. Tra le novità introdotte: la sanzione al datore di lavoro che approfitta dello “stato di bisogno” del lavoratore, l’obbligo di arresto in flagranza, l’utilizzo della confisca di prodotti e profitti e l’adozione di misure cautelari contro l’azienda in cui è commesso il reato.
Sanzioni previste
- reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento;
- approfittare dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzare, assumere ed impiegare lavoratori mediante l’attività di intermediazione, in riferimento sia al caporale sia al datore di lavoro.
- retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali o sproporzionate rispetto alla quantità e qualità di lavoro prestato;
- orario di lavoro superiore a quello ordinario;
- condizioni lavorative degradanti;
- violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
- controllo giudiziario;
- sequestro dell’impresa;
- affiancamento all’imprenditore di un amministratore giudiziario, scelto dal giudice dall’Albo, che si occupa di gestire l’azienda, autorizzando svolgimento di atti.
Supporto ai lavoratori
- misure per la sistemazione logistica e il supporto ai lavoratori, che coinvolge enti locali e rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore;
- collaborazioni con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità, il registro in cui sono iscritte tutte le imprese agricole del settore;
- modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale;
- ampliamento del catalogo dei reati ostativi all’iscrizione;
- concessione del permesso, ai soggetti autorizzati al trasporto di persone di stipulare convenzioni con la Rete del lavoro agricolo per consentire il trasporto stesso dei lavoratori;
- modifica alla cabina di regia della Rete e alle relative mansioni;
- aggiunta di ulteriori requisiti per le imprese agricole che intendano partecipare alla rete;
- attuazione del Libro Unico del Lavoro tramite l’adozione del sistema UNIEMENS al lavoro agricolo.