Bollo auto: prescrizione breve per le cartelle
La prescrizione breve per le cartelle del bollo auto è regolamentata dalla sentenza 20425/2017 pronunciata dalla Corte di Cassazione lo scorso dicembre. Il termine dei 3 anni si applica anche sul sollecito di pagamento e sui successivi atti notificati.
Tempi di prescrizione per il bollo auto
La prescrizione del bollo auto è un’argomentazione al centro di una profonda diatriba. A tal proposito le Sezioni Unite della Cassazione, lo scorso dicembre, hanno chiarito la questione inerente alle cartelle ed in particolare quelle non impugnate entro i termini indicati. La scadenza varia in base al tipo di tributo. Per cui, nel caso della tassa automobilistica, la prescrizione è stata ridotta dai canonici 10 anni a 3, con decorrenza 1 gennaio dell’anno successivo all’effettivo pagamento. Per cui, per un bollo auto con scadenza 2017 la prescrizione scatterà non prima del 2020. Quindi, chi non riceverà notifica dalla Regione o dall’Agenzia delle Entrate entro la conclusione dei 3 anni, non sarà obbligato a versare la somma.
Cartella bollo auto e prescrizione
Le cartelle del bollo auto, inviate dalla Regione o dall’Agenzia delle Entrate, entreranno in prescrizione dopo 3 anni dalla data della notifica. Se entro questo termine non verranno inviati altri atti interruttivi (come ad esempio solleciti di pagamento, intimazioni, altre cartelle oppure preavviso di fermo auto), il contribuente non sarà più tenuto a pagare la tassa automobilistica. Per gli atti di riscossione non impugnati, i tempi di prescrizione non subiscono alcuna variazione. La Regione di appartenenza può imporre il versamento del bollo auto mediante il fermo amministrativo. Di conseguenza il contribuente dovrà versare regolarmente e per gli anni successivi la tassa automobilistica, fino al pieno riutilizzo del veicolo.
Come difendersi in caso di cartella prescritta
Se la cartella di pagamento del bollo auto è già entrata in prescrizione ci si può difendere da un inutile versamento della tassa inviando una richiesta di sgravio in autotutela alla Regione ed all’Agenzia delle Entrate. In alternativa, si può procedere diversamente, depositando il ricorso entro e non oltre 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento alla Commissione Tributaria Provinciale.