L’anatocismo indica il calcolo degli interessi, detto anche capitalizzazione, di altri interessi maturati e non pagati su una determinata somma dovuta. Si tratta di interessi composti in quanto quelli maturati vengono sommati a loro volta all’importo dovuto e producono a loro volta interessi.
L’anatocismo è disciplinato dall’articolo 1283 del Codice Civile in base al quale gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dalla data in cui è stata proposta la domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla scadenza, ma devono essere dovuti per almeno sei mesi. Vanno pagati solo se c’è un’apposita domanda del creditore o se è stata stipulata una convenzione posteriore alla scadenza.
L’anatocismo nell’ordinamento italiano
Nell’ordinamento italiano l’anatocismo è disciplinato dall’articolo 1283 del Codice Civile secondo cui “gli interessi scaduti possono a loro produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti per sei mesi”.
Ci sono alcune eccezioni sul divieto di capitalizzazione degli interessi che riguardano quelli che maturano dal giorno della domanda giudiziale su una somma in parte formata dal capitale e in parte dagli interessi e in questo caso l’intera somma rappresenta un debito su cui maturano ulteriori interessi . Anche per la conclusione di una convenzione, quindi di un nuovo capitale prestato, su cui possono maturare ulteriori interessi, come una nuova rata del muto.
Le nuove regole sull’anatocismo
Le nuove regole, dal 1 ottobre 2016, vietano qualsiasi forma di produzione di interessi ulteriori agli interessi che sono dovuti dal cliente alla banca, per evitare di portare all’usura. Non cambia, però, il regime degli interessi di mora, ovvero quelli previsti se il cliente non paga alla scadenza del contratto, come per il mancato pagamento di un mutuo o un altro finanziamento.
Gli interessi passivi maturati, inoltre, non possono produrre altri interessi ma vanno calcolati con la stessa periodicità, quindi nello stesso intervallo di tempo, che non può essere inferiore a un anno e va calcolato al 31 dicembre. Nel caso degli interessi attivi, però, il contratto potrebbe prevedere un periodo di calcolo inferiore, di solito a vantaggio del cliente.
Gli interessi passivi sono calcolati al 31 dicembre anche in caso di contratti stipulati nel corso dell’anno e comunque al termine del rapporto, inoltre sono dovuti al primo marzo dell’anno successivo a quello in cui vengono maturati.
L’anatocismo e le banche
Banche e intermediari devono inviare al cliente la comunicazione della quantificazione degli interessi almeno 30 giorni prima del giorno in cui vengono maturati e possono eventualmente decidere la modalità più opportuna per il pagamento.
Si tratta in particolare di un calcolo degli interessi a capitalizzazione composta, ovvero il valore a un determinato tempo futuro di un capitale disponibile nel tempo presente, mentre al contrario la capitalizzazione semplice è la somma che avviene solo alla fine della percentuale di interesse costante negli anni, al capitale di debito.
Le banche, infine, devono dare separata evidenza di interessi e capitale in modo che il cliente abbia sempre chiara la somma dovuta a titolo di restituzione del capitale, o meglio del debito principale.