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CILA e SCIA: che cosa sono e quali sono le differenze

CILA e SCIA: che cosa sono e quali sono le differenze

cila e scia cosa sono e differenze
  • Sara Elia
  • 22 Marzo 2022
  • Professioni
  • 5 minuti

CILA e SCIA che cosa sono e quali sono le differenze

CILA e SCIA sono delle pratiche edilizie usate dagli addetti ai lavori, quali ingegneri, architetti e geometri, da richiedere per ottenere il permesso di costruzione. La normativa edilizia può essere spesso complicata. Cerchiamo di capire meglio insieme

Indice
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Che cos’è la CILA

La CILA è l’abbreviazione di Comunicazione Inizio Lavori Asseverata. Viene utilizzata in caso di interventi di manutenzione ordinaria e quando si opera su tramezzi e/o prati non strutturate della costruzione. I lavori avviabili tramite CILA sono anche definibili lavori di manutenzione straordinaria leggeri.

CILA e SCIA sono pratiche che sono state introdotte nel 2010 tramite la Legge 73. Il proprietario dell’edificio o un titolare di diritto reale ha il dovere di presentare la richiesta in Comune allo Sportello Unico per l’Edilizia SUE. Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un inquilino con contratto d’affitto, anche a lui è consentito presentare la domanda dell’intervento da realizzare. Ciò accade previa autorizzazione del proprietario ufficiale. Infine è permesso anche al professionista abilitato che si occuperà dei lavori, e quindi architetto, geometra o ingegnere. Fermo restando che sia autorizzato dal proprietario o comproprietari. In tal caso ogni individuo deve essere d’accordo.

Ad ogni modo coinvolgere nell’atto il professionista che si appresterà a svolgere i lavori è fondamentale. È infatti suo compito compilare dichiarazione e asseverazioni. Deve inoltre mettere per scritto che i lavori realizzati tramite CILA rispettino la normativa in materia. Ma non solo! Deve anche consegnare planimetrie ed altre pratiche grafiche realizzate.

La CILA non ha una data di scadenza né sono quindi necessarie proroghe. 

Quali sono i lavori soggetti a CILA

Tra i lavori soggetti a CILA troviamo:

  • allacciamenti e/o rifacimenti di sistemi di fogna preesistenti. Le modifiche sono a riguardo di percorso o altre caratteristiche;
  • ordine di spazi interni quali ad esempio lo spostamento di divisori, creazione di muri in cartongesso, creazione o eliminazione  di porte, spostamento di infissi, realizzazione di spazi esterni quali piscine, installazioni di canne fumarie;
  • frazionamento, ovvero divisione di edifici in più parti, e accorpamento dei medesimi. Ogni qual volta vengono effettuate opere che provocano il cambiamento di superfici delle unità immobiliari. Ma non solo! Anche di infrastrutture o opere collettive quali reti Enel e gas. Tutto ciò purchè la destinazione di fruizione rimanga la medesima. I lavori dunque devono essere conformi allo strumento urbanistico approvato, alla normativa sismica, al regolamento vigente e quello sul rendimento energetico.

CILA e SCIA contengono entrambi al loro interno dati d’identificazione e documenti dell’azienda che esegue i lavori. Fondamentale prima di avviare i lavori:

  • specificare se sono altrimenti a carico del proprietario nella realizzazione e quindi “lavori in economia”;
  • conoscere i dati esatti dell’impresa a cui sono affidati i lavori;
  • comunicare gli eventuali nuovi impianti in costruzione, quali elettrico, idrico, di condizionamento e riscaldamento;
  • garantire risparmio energetico in base alla legge 10 e redigere la dichiarazione di conformità.

Che cos’è la SCILA

La SCIA è l’abbreviazione per Segnalazione Certificate di Inizio Attività. È una pratica necessaria quando si agisce su delle parti strutturali dell’immobile. Il permesso di costruire diviene obbligatorio nella costruzione di nuovi edifici o per lavori di ristrutturazione che portano a un grande cambiamento.

Per tutte le opere non affrontate nel paragrafo precedente coperte da CILA, è necessaria la SCIA anche detto Permesso di costruire.

La SCIA è presentata al posto delle CILA in casi in cui l’intervento è a riguardo di opere su elementi strutturali quali muri portanti, pilastri, travi e così via. Il progetto necessario deve obbligatoriamente essere redatto da un ingegnere e depositato nell’ufficio Genio Civile. È infatti in tale luogo che vengono portati i calcoli della struttura.

Alcuni dei lavori soggetti a SCILA sono dunque:

  • modifiche strutturali ai muri portanti;
  • cerchiatura di porte o finestre su muri portanti;
  • costruzione o modifiche a tetti e solai;
  • cambio di destinazione d’uso immobile;
  • consolidamento travi e pilastri;
  • realizzazione di pozzi.

Differenze tra CILA e SCIA

Come abbiamo visto fin ora la CILA è utilizzata per lavori straordinari leggeri e quindi che non modificano la struttura alla base. Al contrario la SCILA prevede modifiche strutturali che cambiano molto l’immobile. Ma entriamo più nello specifico.

La CILA viene applicata quando:

  • si procede al rifacimento di sistemi di fognature esistenti con cambiamenti di percorso;
  • all’interno dell’immobile si opera realizzando spostamenti di muri divisori non portanti o strutture in cartongesso;
  • vengono frazionate o accorpate diverse unità immobiliari senza però che la volumetria dell’edificio subisca modifica. Anche la destinazione d’utilizzo rimane la medesima.

La SCIA deve essere presentata invece in caso di:

  • manutenzione definita straordinaria;
  • interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento;
  • modifiche a permessi di costruzione;
  • cambiamento destinazione d’uso dell’immobile o modifiche a categorie edilizie.

Sanzioni in caso di mancata comunicazione di CILA e SCIA

In caso di mancata comunicazione CILA e SCIA non sono previsti anni di detenzione in carcere ma il pagamento di una sanzione equivalente a 1.000 €. Tale abuso può venire rapidamente sanato tramite CILA e SCIA in sanatoria ovvero accertamento di conformità.

Dopo che le pratiche sono state consegnare negli uffici preposti, devono essere verificati e confermati nella loro validità. L’approvazione da parte del Comune e i tempi impiegati per ottenerla sono variabili da 1 mese a 6 mesi. 

Nel caso in cui la comunicazione dei lavori in corso fosse comunicata in modo spontaneo dal proprietario dell’immobile o i suoi lavoratori durante l’esecuzione degli stessi, la multa equivale a 333 €. In questo caso prende il nome di CILA e SCIA tardiva.

In caso invece di aumenti di superfici non comunicati, se ammessi dalla legge, la sanzione dipende dall’estensione delle modifiche effettuate. Equivale di preciso al doppio delle spese di urbanizzazione.

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