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Decreto Legislativo 179/2026 e attuazione dell’AI Act

Decreto Legislativo 179/2026 e attuazione dell’AI Act

Decreto Legislativo 179/2026 e attuazione dell'AI Act
  • Redazione UniD
  • 17 Ottobre 2026
  • Diritto informatico
  • 15 minuti

Che cosa cambia con il decreto legislativo 179/2026

Il Decreto Legislativo 179/2026 interviene sull’attuazione nazionale dell’AI Act europeo, definendo il quadro italiano di competenze, controlli e responsabilità connessi all’applicazione delle nuove regole sull’intelligenza artificiale.

Il provvedimento chiarisce soprattutto come viene organizzato in Italia il sistema di vigilanza sull’AI Act, quali autorità sono coinvolte, come vengono distribuite le funzioni di controllo e quali sono i principali effetti per imprese, pubbliche amministrazioni e soggetti che sviluppano, forniscono o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale.
Più che introdurre un sistema autonomo di regole, il decreto rappresenta quindi un passaggio decisivo di adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, traducendo principi e obblighi europei in un assetto nazionale operativo.

Indice
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1. Una governance italiana chiaramente individuata

Il decreto assegna ad AgID e ACN funzioni centrali.
AgID opera come autorità nazionale di notifica per gli organismi incaricati della valutazione di conformità. ACN assume la vigilanza del mercato e il ruolo di punto di contatto unico nazionale.

Questa ripartizione rende identificabili i soggetti pubblici responsabili dei controlli. Per le organizzazioni significa dover stabilire in anticipo quale autorità possa essere competente in relazione al sistema utilizzato, al settore e alla natura della possibile violazione.

2. Il coordinamento con le autorità settoriali

La vigilanza non viene concentrata presso un unico organismo.
Nei settori già regolamentati continuano a intervenire autorità specialistiche come Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante per la protezione dei dati personali.

Una stessa soluzione può quindi essere sottoposta a più discipline.
Un sistema di IA impiegato da una banca, per esempio, può coinvolgere contemporaneamente requisiti dell’AI Act, norme finanziarie, regole sulla sicurezza informatica e obblighi in materia di dati personali.

3. Un presidio nazionale per sanzioni e misure correttive

Il decreto rende operativo il quadro sanzionatorio nazionale e consente alle autorità di intervenire anche attraverso ordini di rimozione delle violazioni.
Non conta soltanto la conformità iniziale del sistema: diventano rilevanti anche la qualità delle informazioni trasmesse, la collaborazione durante i controlli e la tempestività con cui vengono attuate le misure correttive.

4. Misure specifiche per scuola e alfabetizzazione digitale

Il provvedimento prevede un piano nazionale dedicato a docenti, social media e piattaforme basate sull’IA, oltre a iniziative per la formazione degli adulti attraverso i CPIA.
Collega così l’attuazione normativa alla capacità di utilizzare i sistemi in maniera consapevole e critica.

5. Obblighi organizzativi più concreti

Il decreto non trasforma automaticamente ogni software in un sistema ad alto rischio. Rende però più concrete le conseguenze di una classificazione errata, di una documentazione incompleta o dell’impiego di una pratica già vietata dall’articolo 5 dell’AI Act.

Chi sviluppa, distribuisce, importa o utilizza sistemi di Intelligenza Artificiale deve distinguere il proprio ruolo.
La stessa organizzazione potrebbe essere semplice utilizzatrice di una soluzione acquistata, ma diventare fornitore se modifica in modo sostanziale il sistema, ne cambia la finalità prevista o lo immette sul mercato con il proprio nome.

Decreto legislativo 179/2026 e AI Act: fonti e date da distinguere

Il regolamento UE 2024/1689 è direttamente applicabile negli Stati membri. Il decreto legislativo 179/2026 organizza invece poteri, procedure e responsabilità delle istituzioni italiane. Le due fonti devono essere lette congiuntamente.

Il calendario generale dell’AI Act è articolato in più fasi:

DataPassaggio principale
1 agosto 2024Entrata in vigore del regolamento UE 2024/1689
2 febbraio 2025Applicazione delle disposizioni generali, dell’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA e dei divieti dell’articolo 5
2 agosto 2025Applicazione di ulteriori disposizioni sulla governance, sui modelli di IA per finalità generali e sul sistema sanzionatorio europeo
2 agosto 2026Applicazione della maggior parte delle restanti disposizioni dell’AI Act, salvo le eccezioni previste dal regolamento
23 ottobre 2026Entrata in vigore del decreto legislativo 179/2026
21 gennaio 2027Termine di 90 giorni previsto per il piano nazionale e il decreto ministeriale sulla formazione scolastica
2 agosto 2027Applicazione di alcuni obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio collegati a prodotti disciplinati dalla normativa europea di armonizzazione

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale consente di verificare il testo originario, la data e la decorrenza del decreto. Per accertare modifiche successive occorre consultare anche la versione vigente e consolidata delle fonti nazionali ed europee.

Una procedura interna costruita soltanto sul testo originario potrebbe infatti non riflettere aggiornamenti, linee guida, norme tecniche o provvedimenti attuativi successivi.

Pratiche di IA proibite: quali sono i divieti dell’articolo 5

I divieti relativi alle pratiche di AI proibite derivano principalmente dall’articolo 5 dell’AI Act e sono applicabili dal 2 febbraio 2025.
Il decreto legislativo 179/2026 non crea ex novo queste fattispecie, ma inserisce la loro vigilanza e sanzione nel sistema nazionale.

Le principali pratiche vietate sono otto.

1. Manipolazione subliminale, ingannevole o intenzionalmente distorsiva

È vietato immettere sul mercato, mettere in servizio o utilizzare sistemi di AI che impieghino tecniche subliminali, non percepibili consapevolmente, oppure tecniche deliberatamente manipolative o ingannevoli.

Il divieto opera quando il sistema compromette in maniera apprezzabile la capacità della persona di prendere una decisione informata, inducendola a compiere una scelta che altrimenti non avrebbe effettuato e provocando, o potendo ragionevolmente provocare, un danno significativo.

Non ogni forma di persuasione algoritmica è quindi automaticamente vietata. Devono essere valutati la tecnica impiegata, l’effetto sulla libertà decisionale e il rischio concreto di danno.

2. Sfruttamento delle vulnerabilità personali o sociali

Sono vietati i sistemi che sfruttano vulnerabilità dovute a:

  • età;
  • disabilità;
  • specifiche condizioni sociali;
  • specifiche condizioni economiche.

Anche in questo caso il divieto richiede che l’impiego distorca in modo rilevante il comportamento e provochi, o possa provocare, un danno significativo.
Particolare cautela è quindi necessaria per i sistemi rivolti a minori, anziani, persone con disabilità o soggetti in condizioni economiche fragili.

3. Social scoring

È vietata la valutazione o classificazione delle persone per un determinato periodo sulla base del loro comportamento sociale oppure di caratteristiche personali o della personalità, note, dedotte o previste, quando il punteggio determina:

  • trattamenti sfavorevoli in contesti non collegati a quelli in cui i dati sono stati raccolti;
  • trattamenti ingiustificati o sproporzionati rispetto al comportamento osservato e alla sua gravità.

Il divieto può riguardare soggetti pubblici e privati.
Un normale sistema di valutazione del rischio non coincide automaticamente con il social scoring: occorre verificare quali dati utilizza, per quale finalità e con quali conseguenze per la persona.

4. Valutazione del rischio di commissione di reati basata esclusivamente sulla profilazione

È vietato valutare o prevedere il rischio che una persona commetta un reato basandosi esclusivamente sulla profilazione o su caratteristiche e tratti della personalità.

Resta possibile utilizzare sistemi che supportino una valutazione umana fondata su fatti oggettivi e verificabili direttamente collegati a un’attività criminale.
Il sistema non può però sostituire tali elementi con una previsione costruita soltanto sul profilo personale dell’interessato.

5. Creazione di banche dati di riconoscimento facciale mediante raccolta indiscriminata

È vietato creare o ampliare banche dati per il riconoscimento facciale attraverso la raccolta indiscriminata di immagini del volto provenienti da internet o da registrazioni di telecamere a circuito chiuso.

Il divieto riguarda il cosiddetto untargeted scraping: non serve quindi soltanto verificare la provenienza pubblica delle immagini, ma anche il metodo con cui sono state raccolte e la finalità per cui vengono aggregate.

6. Riconoscimento delle emozioni sul luogo di lavoro e nelle scuole

È vietato utilizzare sistemi di AI per dedurre le emozioni delle persone nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione.
Sono previste eccezioni limitate per ragioni mediche o di sicurezza.

Un software che affermi di ricavare motivazione, stress, attenzione o affidabilità da voce, volto o altri dati biometrici non può quindi essere adottato in ambito lavorativo o scolastico senza verificare se ricada nel divieto. La semplice dichiarazione commerciale del fornitore non è sufficiente per escluderlo.

7. Categorizzazione biometrica basata su dati sensibili

Sono vietati i sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone per dedurre o inferire caratteristiche sensibili, come:

  • razza;
  • opinioni politiche;
  • appartenenza sindacale;
  • convinzioni religiose o filosofiche;
  • vita sessuale;
  • orientamento sessuale.

L’AI Act prevede esclusioni circoscritte, per esempio per alcune attività di etichettatura o filtraggio di dati biometrici acquisiti lecitamente. Tali esclusioni devono essere interpretate in modo restrittivo e non autorizzano una generale inferenza di caratteristiche sensibili.

8. Identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici

È vietato, in linea generale, l’uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto.

Le eccezioni riguardano ipotesi tassative, come la ricerca di specifiche vittime o persone scomparse, la prevenzione di minacce gravi e imminenti alla vita o di attacchi terroristici e l’identificazione di sospettati per determinati reati gravi.

Anche in queste ipotesi l’utilizzo non è libero.
Devono essere rispettati i requisiti di necessità, proporzionalità, limitazione temporale e geografica, valutazione d’impatto, registrazione e autorizzazione preventiva dell’autorità competente, salvo le specifiche procedure di urgenza previste dalla normativa.

Che cosa non è automaticamente vietato

È importante non confondere le pratiche proibite con i sistemi ad alto rischio.
Un sistema vietato non può essere utilizzato semplicemente aggiungendo controlli o documentazione. Un sistema ad alto rischio può invece essere impiegato se rispetta i requisiti applicabili.

Per esempio:

  • un software per selezionare curriculum non è automaticamente proibito, ma può essere classificato come sistema ad alto rischio;
  • la valutazione dell’affidabilità creditizia non coincide sempre con il social scoring, ma può rientrare tra gli impieghi ad alto rischio;
  • non ogni sistema biometrico è vietato, anche se può essere soggetto a requisiti particolarmente stringenti;
  • un sistema di raccomandazione o pubblicità personalizzata non è automaticamente proibito, salvo che utilizzi tecniche manipolative con gli effetti richiesti dall’articolo 5;
  • il riconoscimento delle emozioni fuori dai contesti lavorativi e scolastici non è automaticamente consentito, perché possono comunque applicarsi altre limitazioni dell’AI Act e del GDPR.

La verifica delle pratiche vietate deve precedere la normale classificazione del rischio.
Se la finalità o l’uso effettivo ricade nell’articolo 5, non è sufficiente trattare il sistema come ad alto rischio: occorre impedirne o sospenderne l’utilizzo.

Decreto legislativo 179/2026: autorità e controlli nazionali

Il decreto legislativo 179/2026 distribuisce le competenze in base alla natura del sistema e al settore in cui viene utilizzato.

AutoritàCompetenza principale
AgIDAutorità nazionale di notifica; valuta, designa, notifica e monitora gli organismi incaricati della valutazione di conformità
ACNAutorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico nazionale
Banca d’ItaliaCredito e servizi finanziari bancari, secondo le attribuzioni settoriali
CONSOBAttività e servizi di intermediazione finanziaria
IVASSAssicurazioni e operazioni di riassicurazione
Garante privacyFunzioni previste dall’articolo 74 dell’AI Act e competenze derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati

La valutazione di conformità è la procedura diretta a verificare che un sistema rispetti i requisiti normativi applicabili.
A seconda della tipologia del sistema può essere svolta secondo procedure differenti e, nei casi previsti, con il coinvolgimento di un organismo notificato.

ACN dovrà rendere disponibili sul proprio sito istituzionale le modalità di contatto, così da rendere identificabile il riferimento nazionale per comunicazioni e interlocuzioni.
Questa architettura evita di concentrare ogni controllo presso un solo organismo. Un sistema ad alto rischio impiegato nel settore bancario può ricadere nella competenza della Banca d’Italia per gli aspetti settoriali, senza escludere l’intervento di ACN o del Garante per i profili di rispettiva competenza.

Individuare l’autorità corretta rappresenta quindi un passaggio operativo essenziale. Inviare informazioni incomplete o rivolgersi a un soggetto privo di competenza può rallentare la gestione della verifica e mettere in evidenza carenze nella governance interna.

Decreto legislativo 179/2026: sanzioni e misure correttive

Il sistema sanzionatorio costituisce uno dei passaggi più incisivi della disciplina. Per le pratiche vietate dall’articolo 5 dell’AI Act è prevista una sanzione che può raggiungere 35 milioni di euro.
Per le imprese può applicarsi il 7% del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente, secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

Le altre violazioni richiamate dalla disciplina possono comportare sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo totale.
La comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti agli organismi notificati o alle autorità può comportare una sanzione fino a 7,5 milioni di euro o all’1% del fatturato.

Per le violazioni degli articoli 27 e 86, il limite indicato dal decreto è invece di un milione di euro o dello 0,5% del fatturato.

Per le imprese diverse dalle PMI, il regolamento utilizza come massimale l’importo più elevato tra la soglia fissa e la percentuale applicabile.
Per le PMI opera la specifica regola di proporzionalità prevista dall’AI Act, che considera il valore inferiore tra i due massimali. L’importo effettivo non è comunque automatico: deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura, gravità e durata della violazione, delle conseguenze, della collaborazione e delle misure adottate per ridurre il danno.

Il quadro non prevede soltanto pagamenti.
Per le condotte considerate meno offensive o pericolose, l’autorità può ordinare la rimozione dell’infrazione entro un termine stabilito. Ignorare l’ordine può aumentare la sanzione fino a un terzo, nel rispetto dei massimali applicabili.

La correttezza documentale assume quindi un valore sostanziale. Dati approssimativi, inventari incompleti o comunicazioni fuorvianti possono produrre conseguenze autonome anche quando il controllo non riguarda direttamente una pratica proibita.

Scuola, docenti e alfabetizzazione digitale

Il decreto legislativo 179/2026 dedica specifiche disposizioni alla scuola e all’uso consapevole delle piattaforme digitali.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà avviare un piano nazionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Calcolato a partire dal 23 ottobre 2026, il termine corrisponde al 21 gennaio 2027.

Il piano riguarderà docenti, social media e piattaforme basate sull’AI. Entro la stessa data dovrà essere adottato anche un decreto ministeriale sui criteri della formazione in intelligenza artificiale.

Le disposizioni interesseranno docenti in ingresso, personale in servizio e CPIA. Fino all’adozione del nuovo decreto continueranno ad applicarsi le linee guida approvate con il decreto n. 166 del 9 agosto 2025, evitando un vuoto operativo durante il passaggio alla nuova disciplina.
Le scuole potranno attivare attività dedicate all’AI e moduli curricolari STEAM, acronimo che comprende scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica. Gli Uffici scolastici regionali potranno promuovere comitati tecnico-etici territoriali, senza riconoscere compensi o rimborsi ai componenti.

I CPIA potranno organizzare iniziative di alfabetizzazione per gli adulti e stipulare accordi con i soggetti ammessi dalla norma. Il piano nazionale dispone di un finanziamento massimo di 100 milioni di euro, proveniente dal PN Scuola e Competenze 2021-2027 e utilizzabile nel rispetto delle relative procedure e dei vincoli territoriali.

Le scuole devono inoltre considerare direttamente i divieti e le classificazioni dell’AI Act. Il riconoscimento delle emozioni in ambito educativo è vietato, salvo le limitate eccezioni mediche o di sicurezza.
I sistemi destinati all’ammissione, all’accesso, alla valutazione degli studenti o all’orientamento dei percorsi educativi possono invece rientrare tra gli impieghi ad alto rischio.

Conseguenze operative per imprese, PA e professionisti

Per organizzazioni e professionisti, il decreto legislativo 179/2026 rende più concreta la struttura pubblica dei controlli.
Prima di utilizzare un sistema è necessario comprenderne finalità, settore, dati trattati, soggetti coinvolti e livello di rischio.

Il termine governance indica l’insieme di ruoli, responsabilità e processi decisionali. Non coincide con un semplice adempimento formale: determina la qualità e la tempestività delle risposte durante una verifica.

Fornitori di sistemi di IA

I fornitori devono definire la finalità prevista del sistema e verificare se esso sia vietato, ad alto rischio o soggetto ad altri obblighi dell’AI Act. Per i sistemi ad alto rischio possono risultare necessari:

  • sistema di gestione del rischio;
  • governance e qualità dei dati;
  • documentazione tecnica;
  • registrazione automatica degli eventi;
  • istruzioni d’uso;
  • supervisione umana;
  • accuratezza, robustezza e sicurezza informatica;
  • sistema di gestione della qualità;
  • valutazione di conformità;
  • monitoraggio successivo all’immissione sul mercato;
  • gestione e segnalazione degli incidenti gravi.

Non è sufficiente assegnare al prodotto un’etichetta commerciale. La classificazione deve derivare dalla finalità prevista, dalle funzionalità e dall’impiego ragionevolmente prevedibile.

Utilizzatori professionali o deployer

Chi utilizza un sistema sotto la propria autorità deve seguire le istruzioni del fornitore, assegnare la supervisione a persone competenti, controllare il funzionamento e conservare i log nella misura in cui siano sotto il proprio controllo.

Nei casi previsti possono essere necessarie una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati. I due documenti hanno finalità diverse, ma dovrebbero essere coordinati per evitare analisi incoerenti o duplicazioni.

Un’impresa che utilizzi un sistema per selezionare curriculum, filtrare candidature o assumere decisioni che incidono sui rapporti di lavoro deve verificare la possibile classificazione ad alto rischio. Deve inoltre escludere funzionalità di riconoscimento delle emozioni vietate e assicurare che l’intervento umano sia effettivo, non meramente formale.

Importatori e distributori

Importatori e distributori devono verificare che il sistema sia accompagnato dalla documentazione, dalle istruzioni e dagli elementi di conformità richiesti. Devono inoltre evitare di rendere disponibile una soluzione quando esistono ragioni per ritenerla non conforme.

Le clausole contrattuali con il fornitore sono importanti, ma non eliminano gli obblighi propri dell’importatore o del distributore.

Pubbliche amministrazioni

Una pubblica amministrazione che impieghi un sistema per ordinare pratiche, assegnare priorità o supportare istruttorie deve mantenere la tracciabilità delle operazioni e assicurare che l’operatore umano possa comprendere e, quando necessario, correggere l’esito automatizzato.

Per determinati sistemi ad alto rischio possono essere richieste la valutazione d’impatto sui diritti fondamentali e la registrazione nella banca dati prevista dall’AI Act. Restano inoltre applicabili i principi che regolano il procedimento amministrativo, la motivazione degli atti, la trasparenza e la protezione dei dati personali.

Banche, assicurazioni e intermediari finanziari

Banche e assicurazioni devono coordinare gli adempimenti sull’IA con i controlli già imposti dalla disciplina settoriale, anche quando l’algoritmo proviene da un fornitore esterno.

I sistemi destinati alla valutazione dell’affidabilità creditizia delle persone fisiche o alla determinazione del rischio e dei prezzi nelle assicurazioni vita e salute possono rientrare tra gli impieghi ad alto rischio. L’esternalizzazione non trasferisce automaticamente tutte le responsabilità al produttore del software.

Professionisti e consulenti

I professionisti coinvolti nella selezione, configurazione, valutazione o controllo dei sistemi devono conoscere la catena delle responsabilità e il proprio ruolo effettivo. Anche una modifica apparentemente tecnica può incidere sulla finalità prevista o sulla classificazione del sistema.

Le relazioni e le comunicazioni predisposte per il cliente devono corrispondere alle caratteristiche effettive della soluzione. Dichiarazioni generiche di conformità, non accompagnate da evidenze verificabili, possono risultare insufficienti durante un controllo.

Come adeguarsi: checklist operativa

Le organizzazioni dovrebbero adottare un percorso strutturato senza attendere l’avvio di un’ispezione.

  1. Censire i sistemi di AI già utilizzati, sperimentati o acquistati dalle diverse funzioni aziendali.
  2. Verificare per prime le pratiche vietate, considerando sia la finalità dichiarata sia l’utilizzo effettivo.
  3. Identificare il proprio ruolo per ciascun sistema: fornitore, deployer, importatore, distributore o rappresentante autorizzato.
  4. Classificare il rischio, documentando le ragioni per cui il sistema è considerato vietato, ad alto rischio, soggetto a trasparenza o non rientrante nelle categorie più restrittive.
  5. Mappare dati e interessati, coordinando l’analisi con il GDPR e con le altre normative settoriali.
  6. Assegnare responsabilità interne, stabilendo chi approva l’utilizzo, chi esercita la supervisione umana e chi risponde alle autorità.
  7. Verificare fornitori e contratti, richiedendo documentazione tecnica, istruzioni, informazioni sui dati, registri delle modifiche e procedure per gli incidenti.
  8. Conservare documenti e log, secondo i termini e le condizioni applicabili al sistema.
  9. Eseguire le valutazioni d’impatto richieste, coordinando diritti fondamentali, protezione dei dati, sicurezza e rischi settoriali.
  10. Formare il personale, assicurando un livello adeguato di alfabetizzazione in materia di AI rispetto a mansioni, competenze e contesto d’uso.
  11. Preparare la gestione degli incidenti, delle non conformità e degli ordini correttivi.
  12. Individuare le autorità competenti, evitando di improvvisare responsabilità e comunicazioni durante una verifica.
  13. Riesaminare periodicamente la classificazione, soprattutto quando cambiano il modello, i dati, le funzionalità o la finalità d’uso.

La valutazione non deve limitarsi al nome commerciale del prodotto.
Un sistema presentato come semplice supporto può incidere materialmente su assunzioni, accesso al credito, istruzione o servizi pubblici e rientrare quindi in una categoria regolatoria più severa.

Che cosa non prevede il decreto legislativo 179/2026

Il decreto legislativo 179/2026 non stabilisce posti disponibili, bandi, sedi fisiche obbligatorie o costi individuali d’iscrizione.
Non costituisce una procedura selettiva e non introduce un programma generale di assunzioni.

Salvo il finanziamento scolastico indicato, l’attuazione deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il fulcro del provvedimento è la conformità normativa, accompagnata da vigilanza, richieste informative, sanzioni e misure correttive.

Dalla conformità formale alla responsabilità organizzativa

Il decreto legislativo 179/2026 traduce l’applicazione nazionale dell’AI Act in un sistema riconoscibile di autorità, controlli e conseguenze.
AgID presidia la notifica degli organismi di conformità, mentre ACN vigila sul mercato e opera come punto di contatto nazionale. Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e Garante intervengono nei rispettivi ambiti specialistici.

Le pratiche vietate dall’articolo 5 richiedono una verifica prioritaria: manipolazione dannosa, sfruttamento delle vulnerabilità, social scoring, profilazione criminale esclusiva, raccolta indiscriminata di immagini facciali, riconoscimento delle emozioni in scuole e luoghi di lavoro, categorizzazione biometrica sensibile e identificazione biometrica remota in tempo reale nei casi non autorizzati non possono essere trattati come semplici rischi da mitigare.

Prima del 23 ottobre 2026, le organizzazioni dovrebbero verificare l’assetto delle responsabilità nazionali, senza però rinviare gli obblighi dell’AI Act già applicabili. Devono censire i sistemi, chiarire ruoli e finalità, controllare i contratti, conservare le istruzioni dei fornitori e documentare classificazione del rischio, tracciabilità e supervisione umana.

La conformità non dipenderà soltanto dalle caratteristiche tecniche dell’algoritmo. Dipenderà anche dalla capacità dell’organizzazione di dimostrare perché lo utilizza, quali effetti può produrre, chi lo controlla e come interviene quando emergono errori, incidenti o violazioni.

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