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Telemarketing: significato e codice di condotta

Telemarketing: significato e codice di condotta

telemarketing - codice di condotta
  • Sara Elia
  • 14 Maggio 2024
  • Diritto informatico
  • 4 minuti

Telemarketing e codice di condotta

Di recente, il Garante privacy ha approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing. Le regole saranno in vigore dopo aver costituito l’Organismo di monitoraggio.

Analizziamo al meglio insieme cosa si indica con questo termine e quali sono le principali novità!

Indice
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Che cos’è il telemarketing

Il telemarketing è un insieme di attività di marketing che consiste nel contatto telefonico diretto tra una o più aziende e la rispettiva clientela.
La sua finalità consiste nella vendita telefonica di beni, servizi e attività o nella pubblicizzazione commerciale degli stessi.
 
Nel corso degli anni, si è assistito ad un notevole aumento di questa attività e ad un peggioramento delle modalità d’azione. Infatti, ad oggi, il telemarketing la maggior parte delle volte viene svolto in modo troppo aggressivo, diventando indesiderato. A dimostrazione di ciò, l’Autorità Garante ha spesso comminato costanti e gravose sanzioni per lo svolgimento di attività di marketing non compliant alla normativa privacy. Tra cui, principalmente, il trattamento illecito di dati personali.
 
Le realtà aziendali, infatti, non devono solo limitarsi a svolgere attività di marketing dirette o indirette in modo conforme alla normativa privacy. Devono anche adottare tutte le precauzioni necessarie a prevenire lo svolgimento di attività illecite da parte di abusivi.
 
Nonostante le numerose e gravose sanzioni, lo svolgimento di attività di marketing illecito è continuato. Per questo motivo è stato creato un servizio telematico per segnalare all’Autorità la ricezione di telefonate indesiderate o la presenza del Registro pubblico delle opposizioni.
 
Ma, ad oggi, anche questa soluzione non è più sufficiente.

Telemarketing: introduzione ed obiettivi del codice di condotta

Per monitorare le attività di telemarketing si è resa necessaria l’introduzione di un codice di condotta da parte dell’Autorità Garante dell’Organismo di monitoraggio. L’Odm è un organismo indipendente adibito alla verifica dell’osservanza del codice da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami. Esso è stato inoltre promosso da:

associazioni di committenti;

  • call center;
  • teleseller;
  • list provider;
  • associazioni di consumatori.

Il Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (Odm) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per assicurare il rispetto della normativa privacy le società che aderiranno al Codice, si impegneranno a:

  • adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti durante le attività di telemarketing;
  • prevedere una penale o della mancata provvigione per ogni vendita di servizi realizzata tramite contatto promozionale senza consenso;
  • raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.);
  • informare in modo puntuale gli utenti le contattai sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati;
  • assicurare il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy, e quindi l’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati;
  • contrastare il fenomeno dei call-center abusivi;
  • valutare l’impatto in caso di trattamenti automatizzati che comportano un’analisi globale di informazioni personali.

In che modo il codice di condotta acquista efficacia

I codici di condotta sono strumenti di autodisciplina adottati in modo volontario da associazioni ed organismi che rappresentano specifiche categorie di titolari e responsabili del trattamento.
Il loro scopo principale è quello di garantire l’applicazione efficace delle norme in materia di protezione dei dati personali all’interno dello specifico settore di riferimento. Ogni singola realtà, per rendere la propria attività il più conforme possibile alle regole in materia di privacy, deve quindi seguire il codice di condotta.
 
Nello specifico, il Regolamento 679/2016 all’art. 40 dichiara che:
 
“gli Stati membri, le autorità di controllo, il Comitato europeo per la protezione dei dati e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta. Essi sono destinati a contribuire alla corretta applicazione del Regolamento, in funzione delle specificità settoriali e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese”.
 
Per quanto riguarda l’iter da seguire affinché esso acquisisca efficacia, è necessario che esso venga sottoposto all’Autorità Garante previa autorizzazione.
 
Se approvato, sarà necessaria la costituzione e l’accreditamento di un Organismo di monitoraggio. Esso presenta caratteristiche quali:
  • verificare l’osservanza del codice di condotta da parte degli aderenti;
  • gestire la risoluzione degli eventuali reclami;
  • possedere requisiti quali trasparenza e imparzialità nella gestione dei reclami;
  • avere un’effettiva capacità di monitoraggio.

L’importanza del provvedimento

Nel marzo 2024, l’Autorità Garante ha ritenuto che l’OdM proposto sia in possesso dei requisisti previsti dal Regolamento. Può quindi ritenersi completato l’iter per la piena applicazione del Codice di condotta nella regolamentazione delle attività di telemarketing.
 
Come è evidente in base a ciò che abbiamo analizzato finora, quest’adozione rappresenta un passo fondamentale nella lotta al telemarketing aggressivo. Grazie a ciò, sarà possibile facilitare la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori.
 
Fino ad ora, inoltre, i principali operatori del settore hanno mostrato ampia adesione. Chi svolge attività di call center in ambito telemarketing dovrà quindi:
  • adottare misure specifiche;
  • porre in essere una serie di adempimenti;
  • garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati.
Gli interessati al trattamento dovranno, tra il resto:
  • dare consensi specifici per le singole finalità;
  • essere informati con precisione sull’uso dei propri dati;
  • avere il pieno esercizio dei diritti di opposizione al trattamento, rettifica ed aggiornamento dei dati previsti dalla normativa privacy.
A livello formale, è quindi stata predisposta un’ulteriore e consistente iniziativa finalizzata alla protezione dei dati personali dei cittadini.
Rimane ora da verificare se questa soluzione implementata dall’impianto normativo a tutela degli interessati riesca effettivamente a contrastare lo svolgimento di attività illecite di telemarketing nella realtà quotidiana.
 
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