Stranieri e permesso di soggiorno: conta superamento degli esami
La decisione del TAR Lazio è inequivocabile: con la sentenza n. 9375 dell’anno in corso, ha respinto la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno a uno studente straniero che non aveva sostenuto, nel periodo precedente, gli esami universitari.
Ci sono infatti delle regole ben precise che riguardano il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio. In particolare, per eventuali rinnovi è necessario sostenere (e superare) degli esami universitari. In caso contrario, non sussistono le condizioni per poter rinnovare il permesso.
Ripercorriamo insieme le vicende intercorse tra il TAR Lazio – Roma e questo giovane studente universitario, che ha dovuto subire la revoca del suo permesso per mancato superamento degli esami previsti. Cosa che, ovviamente, ha avuto come conseguenza la decadenza del diritto all’ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di studio nel nostro Paese.
Permesso di soggiorno e mancato superamento degli esami universitari: la sentenza del TAR
La storia dello studente universitario straniero si conclude con il mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno in Italia per motivi di studio. La ragione del mancato rinnovo è che il TAR Lazio – Roma ha deciso di sospendere il permesso allo straniero per mancanza di documentazione richiesta.
Il giovane studente universitario era residente nel nostro Paese e conviveva con una connazionale, la quale è recentemente diventata madre.
Il motivo della residenza in Italia era legato a motivi di studio: lo studente straniero era infatti iscritto regolarmente all’Università.
Eppure, la sola iscrizione non basta: c’è una specifica normativa che regola il permesso di soggiorno per motivi di studio, oltre che il suo rinnovo. È infatti necessario presentare una documentazione specifica, che certifichi non solo il corso seguito, ma anche gli esami universitari sostenuti.
La decisione del TAR Lazio – Roma dipende dal fatto che, per il rinnovo del permesso di soggiorno, è richiesto agli studenti iscritti al primo anno di Università di certificare di aver sostenuto almeno una verifica di profitto.
Per gli studenti stranieri iscritti agli anni successivi al primo, invece, sono richieste almeno due verifiche di profitto.
Lo studente in questione, invece, non ha sostenuto alcuna verifica, e si è dunque visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia.
Le eccezioni
Ovviamente, ci sono delle eccezioni particolari che consentono il rinnovo del permesso di soggiorno agli studenti, pur non avendo superato le verifiche di profitto.
Si tratta di tutte quelle situazioni per cui, a causa di gravi problemi di salute, gli studenti stranieri non abbiano superato gli esami universitari previsti.
Altra situazione per la quale il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche in mancanza di esami universitari regolarmente sostenuti riguarda tutte le cause di forza maggiore.
Si tratta però ovviamente di eccezioni, che devono essere opportunamente certificate e testimoniate.
In questi specifici casi, basta il superamento di un solo esame di profitto, anche nel caso di iscrizione ad anni successivi al primo. E tale evenienza si può verificare solo ed esclusivamente per tre anni aggiuntivi alla durata del corso di studi prescelto.
In caso di dottorato di ricerca o specializzazione, il rinnovo del permesso di soggiorno può avvenire solamente con proroga pari ad un anno.
Permesso di soggiorno: il caso dello studente a cui non verrà concesso il rinnovo
Analizziamo ora il caso specifico dello studente straniero al quale il TAR Lazio – Roma ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il giovane studente, come già detto, era residente in Italia per motivi di studio, in quanto iscritto regolarmente all’Università. Tuttavia, il giovane non aveva sostenuto esami universitari presso l’Ateneo al quale era iscritto.
Lo studente aveva da poco avuto un figlio dalla compagna connazionale con la quale conviveva in Italia. Tuttavia, questo evento, per il TAR Lazio – Roma, non può essere considerato come una causa di forza maggiore.
È vero che la nascita di un figlio ha comportato, per lo studente, la necessità di trovare un lavoro per sostenere la famiglia. Purtroppo, però, è vero anche che il giovane straniero non ha sostenuto alcun esame.
E questa situazione non permette il rinnovo del permesso di soggiorno dato che, come abbiamo visto, per ottenerlo è necessario aver sostenuto almeno una verifica di profitto per poter richiedere il rinnovo per causa di forza maggiore anche senza il superamento di esami universitari.
Mancando quell’unica verifica di profitto richiesta, il TAR Lazio – Roma ha concluso la questione con un mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio al giovane universitario straniero.
Cosa dice la normativa sui permessi studio
Analizzando più nel dettaglio la normativa in merito, uno studente straniero, nel caso debba soggiornare per motivi di studio e per sostenere esami universitari, qualora risieda per più di 90 giorni in Italia, dovrà necessariamente richiedere il permesso di soggiorno. Tale permesso deve essere rinnovato per tutto il periodo di studi.
Viene rilasciato a seguito del visto ed è compito della Questura raccogliere e valutare l’apposita documentazione.
Lo studente straniero dovrà consegnare in questura la seguente documentazione:
- fotocopia del passaporto
- copia dell’assicurazione contro malattia e infortuni
- certificazione relativa al corso di studi firmata dall’ambasciata Italiana.
Alla consegna di tale documentazione seguirà un secondo incontro in Questura, per la raccolta delle foto dello studente ed il successivo rilascio del permesso di soggiorno.
Il permesso dura per il tempo necessario atto a sostenere gli esami universitari, generalmente coincidendo con la durata del corso di studi.
Può però, come già detto, subire un rinnovo, ma solamente nei casi che abbiamo già ampiamente analizzato.
Per inviare la richiesta di rinnovo è necessario rispettare una tempistica ben precisa. Può essere infatti inoltrata la domanda a partire da 30 giorni prima della scadenza. Il termine ultimo per la presentazione di richiesta di rinnovo, invece, è fissato entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di scadenza del permesso.
Il rinnovo seguirà solamente in caso di superamento di almeno una prova di profitto, come abbiamo già detto. Ed era proprio questa prova che mancava allo studente del Lazio per il rinnovo.
Rinnovo che può essere richiesto anche se, durante la permanenza in Italia, si dovessero cambiare corso o sede di insegnamento.