La definizione di “servizio pubblico” nella giurisprudenza risulta essere molto controversa, perché è in continua evoluzione, in relazione al progresso tecnologico, politico, culturale e socio-economico italiano e degli altri Stati europei.
Servizio pubblico: le caratteristiche
Il termine nello specifico fa riferimento a un bene (come le infrastrutture) o una prestazione (nel caso dell’istruzione) predisposti dalla Pubblica Amministrazione, che forniscano un’utilità o un beneficio per la collettività. Spesso hanno una natura mista e combinano la messa a disposizione di infrastrutture con una prestazione, come nel caso della sanità che è data sia dalle infrastrutture (ospedali e ambulanze) sia dalle prestazioni attive. Le modalità (i diritti esclusi) e le finalità (non necessariamente lucrativi) però sono diverse da quelle tipiche del mercato.
Il servizio pubblico nasce quando lo Stato avverte la necessità di intervenire nell’erogazione di servizi di base che fino a quel momento erano state svolte da soggetti privati in forma di impresa. Questo per soddisfare tramite pubblici servizi bisogni collettivi, in particolare connessione con il socialismo municipale.
L’elemento fondamentale, secondo la nostra Corte di Cassazione, sta proprio nella pubblicità del servizio, ovvero nella imputabilità a un ente pubblico.
Il servizio pubblico nel diritto comunitario
Il processo di integrazione europea ha avuto ripercussioni anche nel settore pubblico incidendo sulla definizione e sulla concezione di esso. Questo perché lo Stato Italiano è tenuto anche al rispetto di obblighi comunitari, dove ha trovato spazio l’affermazione della libertà di concorrenza, uno dei fattori che risulta più a rischio con l’intromissione del Governo nel mercato. Questo interesse è avvenuto solamente recentemente, perché all’inizio gli Stati membri non avevano ipotizzato un intervento comunitario in questo settore, strettamente connesso con ciascuna sovranità. Secondo quanto stabilito dalla Commissione Europea il servizio pubblico non è tale in quanto pertiene ai poteri pubblici ma in quanto riguarda il pubblico, ovvero prestato a favore della collettività. Può essere quindi svolto tanto da un soggetto pubblico quanto da uno privato, purché non venga meno la condizione di utilità per la collettività.
Panoramica negli Stati europei
Gli Stati attualmente in questo non possono decidere in maniera arbitraria come fornire i servizi pubblici e quali prestazioni rientrino nella nozione, perché potrebbero esserci ripercussioni negative sul commercio intracomunitario. La Corte di Giustizia della Commissione Europea ha quindi definito una disciplina per i servizi di interesse economico generale, ridefinendo il concetto di servizio pubblico, in attesa di proposte per una carta europea in merito.