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Sciopero: a che cosa serve e in che casi è legittimo

Sciopero: a che cosa serve e in che casi è legittimo

sciopero cosa serve in che casi legittimo
  • Sara Elia
  • 24 Giugno 2022
  • Guide
  • 4 minuti
  • 8 Agosto 2022

Sciopero: a che cosa serve e in che casi è legittimo

Lo sciopero è da sempre il principale strumento di lotta sindacale. Tramite esso i lavoratori riescono a far sentire la propria voce e spesso ottenere regolazione di rapporti lavorativi.

Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Indice
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Che cos’è 

Lo sciopero è un’astensione collettiva dei lavoratori dal lavoro. Il periodo in cui viene effettuato è definito. A sua volta, il datore ha il diritto di non corrispondere il salario per quel determinato periodo.

Lo sciopero è un diritto soggettivo che può essere esercitato unicamente in forma collettiva. Solo viene indetto da un sindacato, anche un singolo soggetto può partecipare legittimamente. In linea di massima invece non è legale e pur dannoso. Se ogni lavoratore potesse assentarsi a suo piacimento dal luogo di lavoro e indire lo sciopero sarebbe insostenibile e controproducente.

Viene considerato anche una sospensione temporale di:

  • dovere del lavoratore alla prestazione lavorativa;
  • dovere del datore del lavoro alla ricompensa monetaria.

Il rapporto lavorativo quindi non viene a meno, nemmeno nell’arco temporale che intercorre tra la sospensione e la sua ripresa. La prosecuzione di tale rapporto prevede quindi che:

  • non siano persi i benefici assicurativi previsti dalla legge (malattie, contributi, ferie, etc);
  • ci sia solo un ridimensionamento della tredicesima.

Ad oggi l’art 40 della Costituzione sancisce che: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Quindi oltre a riconoscere tale diritto  rimanda la regolamentazione alla legge ordinaria. Anche se ciò, ancora adesso, non ha mai avuto luogo.

Diritti e normativa negli anni

Come siamo arrivati al riconoscimento di diritto di sciopero negli anni?

Nel corso degli anni ci sono state differenti norme a riguardo:

  • Unità d’Italia: sciopero vietato dall’ordinamento del Regno delle Due Sardegne;
  • 1889 in avanti: tolleranza verso la lotta sindacale grazie all’aggiornamento del Codice Penale Zanardelli. In quest’epoca non venne ancora però affermato un vero e proprio;
  • ventennio fascista: il Codice Rocco del 1930 considera nuovamente lo sciopero come reato;
  • 1948 Costituzione: art.40 lo riconosce come vero e proprio diritto;
  • 1970 Statuto dei Lavoratori: sancisce il divieto degli atti discriminatori del datore di lavoro verso dipendenti partecipanti a scioperi. Questi diritti vengono inoltre inseriti tra quelli tutelati dalla procedura giudiziaria.

Recentemente non ci sono stati nuovi aggiornamenti disciplinati in ambito giuridico. L’ultimo provvedimento emanato è la legge 146/1990 si occupa di normare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tale legge è poi stata integrata dalla legge 83/2000.

La Cassazione si è più volte pronunciata a proposito nel definire legittimi solo gli scioperi che:

  • diminuiscano nella produzione;
  • non ledano la capacità dell’azienda di produrre.

Come vedremo in seguito esistono infatti delle limitazione a tale diritto, in casi di lesione.

Sciopero nei servizi pubblici essenziali

Come abbiamo appena accennato, l’unica disciplina normativa che parla di diritto allo sciopero risale alla legge 146/1990. Questa è stata poi modificata ed integrata con la legge 83/2000. Chiamiamo servizi pubblici essenziali:

  • quelli che tutelano i beni primari dei singoli;
  • quelli che vengono considerati meritevoli di tutela continua.

Vengono considerati quindi servizi pubblici essenziali quei diritti fondamentali con cui:

  • potrebbe confliggere lo sciopero esercitato da alcune determinate categorie;
  • costituzionalmente garantite e tutelate in quanto indispensabili: diritti alla persona, alla vita, alla libertà, alla salute, alla sicurezza, all’assistenza, alla previdenza sociale, all’istruzione, alla libertà di circolazione e di comunicazione.

La normativa a riguardo prevede l’applicazione necessaria di:

  • procedure preventive di raffreddamento del conflitto;
  • obbligo preavviso dello sciopero;
  • erogazione, durante lo svolgimento, di prestazioni indispensabili.
Affinché queste osservazioni vengano tutelate è stato creato il controllo da parte della Commissione di Garanzia. Tale commissione è uno strumento di precettazione tramite cui l’autorità competente può:
 
  • ridimensionare lo sciopero;
  • posticiparlo;
  • modificarne le modalità di svolgimento;
  • prevedere sanzioni.

Tipologie di sciopero limitato

È compito della giurisprudenza ordinaria decidere la legittimità dello sciopero in base alle modalità in cui viene attuato nelle diverse fasi;
  • proclamazione; 
  • iniziativa;
  • realizzazione;
  • astensione.
Non per forza questi passaggi sono compito delle organizzazioni sindacali. Il diritto di sciopero è a titolo individuale. Ciò significa che salvo lo sciopero non è da considerare illegittimo solo perché non preceduto da una proclamazione da parte dei sindacati. Esistono altresì anche delle limitazioni ad esso.
 
Diverse le tipologie di limitazione a tali scioperi:
  • articolato: parliamo di quello delle lavorazioni a ciclo continuo. In questo caso lo sciopero dal lavoro viene fatta massimizzare il danno al datore e minimizzare quello ai lavoratori;
  • a scacchiera: ove si verifica l’alternanza tra reparti in sciopero e reparti attivi.  Quando scioperano gli addetti ad un reparto a monte, gli addetti al reparto successivo offre la loro prestazione. La maggior parte delle volte tale produzione risulta però improduttiva;
  • a singhiozzo: è presente una serie alternata di brevi astensioni dal lavoro e di brevi riprese del lavoro. La produzione nei periodi di non sciopero risulta notevolmente ridotta o alterata;
  • anomali: come ad esempio lo sciopero  bianco ove gli scioperanti permangono sul posto di lavoro e quello straordinario in cui non ci si presenta negli orari di lavoro straordinario;
Esistono anche delle forme atipiche di lotta sindacale, non ascrivibili allo sciopero.
  • non collaborazione;
  • ostruzionismo: ovvero applicazione precisa di regolamenti e disposizioni del datore per  rallentare il lavoro;
  • sciopero delle mansioni: rifiuto di svolgere determinate mansioni;
  • cottimo: rifiuto di seguire ritmi produttivi adeguati.
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