Sciopero: a che cosa serve e in che casi è legittimo
Lo sciopero è da sempre il principale strumento di lotta sindacale. Tramite esso i lavoratori riescono a far sentire la propria voce e spesso ottenere regolazione di rapporti lavorativi.
Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Che cos’è
Lo sciopero è un’astensione collettiva dei lavoratori dal lavoro. Il periodo in cui viene effettuato è definito. A sua volta, il datore ha il diritto di non corrispondere il salario per quel determinato periodo.
Lo sciopero è un diritto soggettivo che può essere esercitato unicamente in forma collettiva. Solo viene indetto da un sindacato, anche un singolo soggetto può partecipare legittimamente. In linea di massima invece non è legale e pur dannoso. Se ogni lavoratore potesse assentarsi a suo piacimento dal luogo di lavoro e indire lo sciopero sarebbe insostenibile e controproducente.
Viene considerato anche una sospensione temporale di:
- dovere del lavoratore alla prestazione lavorativa;
- dovere del datore del lavoro alla ricompensa monetaria.
Il rapporto lavorativo quindi non viene a meno, nemmeno nell’arco temporale che intercorre tra la sospensione e la sua ripresa. La prosecuzione di tale rapporto prevede quindi che:
- non siano persi i benefici assicurativi previsti dalla legge (malattie, contributi, ferie, etc);
- ci sia solo un ridimensionamento della tredicesima.
Ad oggi l’art 40 della Costituzione sancisce che: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Quindi oltre a riconoscere tale diritto rimanda la regolamentazione alla legge ordinaria. Anche se ciò, ancora adesso, non ha mai avuto luogo.
Diritti e normativa negli anni
Come siamo arrivati al riconoscimento di diritto di sciopero negli anni?
Nel corso degli anni ci sono state differenti norme a riguardo:
- Unità d’Italia: sciopero vietato dall’ordinamento del Regno delle Due Sardegne;
- 1889 in avanti: tolleranza verso la lotta sindacale grazie all’aggiornamento del Codice Penale Zanardelli. In quest’epoca non venne ancora però affermato un vero e proprio;
- ventennio fascista: il Codice Rocco del 1930 considera nuovamente lo sciopero come reato;
- 1948 Costituzione: art.40 lo riconosce come vero e proprio diritto;
- 1970 Statuto dei Lavoratori: sancisce il divieto degli atti discriminatori del datore di lavoro verso dipendenti partecipanti a scioperi. Questi diritti vengono inoltre inseriti tra quelli tutelati dalla procedura giudiziaria.
Recentemente non ci sono stati nuovi aggiornamenti disciplinati in ambito giuridico. L’ultimo provvedimento emanato è la legge 146/1990 si occupa di normare lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tale legge è poi stata integrata dalla legge 83/2000.
La Cassazione si è più volte pronunciata a proposito nel definire legittimi solo gli scioperi che:
- diminuiscano nella produzione;
- non ledano la capacità dell’azienda di produrre.
Come vedremo in seguito esistono infatti delle limitazione a tale diritto, in casi di lesione.
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
Come abbiamo appena accennato, l’unica disciplina normativa che parla di diritto allo sciopero risale alla legge 146/1990. Questa è stata poi modificata ed integrata con la legge 83/2000. Chiamiamo servizi pubblici essenziali:
- quelli che tutelano i beni primari dei singoli;
- quelli che vengono considerati meritevoli di tutela continua.
Vengono considerati quindi servizi pubblici essenziali quei diritti fondamentali con cui:
- potrebbe confliggere lo sciopero esercitato da alcune determinate categorie;
- costituzionalmente garantite e tutelate in quanto indispensabili: diritti alla persona, alla vita, alla libertà, alla salute, alla sicurezza, all’assistenza, alla previdenza sociale, all’istruzione, alla libertà di circolazione e di comunicazione.
La normativa a riguardo prevede l’applicazione necessaria di:
- procedure preventive di raffreddamento del conflitto;
- obbligo preavviso dello sciopero;
- erogazione, durante lo svolgimento, di prestazioni indispensabili.
- ridimensionare lo sciopero;
- posticiparlo;
- modificarne le modalità di svolgimento;
- prevedere sanzioni.
Tipologie di sciopero limitato
- proclamazione;
- iniziativa;
- realizzazione;
- astensione.
- articolato: parliamo di quello delle lavorazioni a ciclo continuo. In questo caso lo sciopero dal lavoro viene fatta massimizzare il danno al datore e minimizzare quello ai lavoratori;
- a scacchiera: ove si verifica l’alternanza tra reparti in sciopero e reparti attivi. Quando scioperano gli addetti ad un reparto a monte, gli addetti al reparto successivo offre la loro prestazione. La maggior parte delle volte tale produzione risulta però improduttiva;
- a singhiozzo: è presente una serie alternata di brevi astensioni dal lavoro e di brevi riprese del lavoro. La produzione nei periodi di non sciopero risulta notevolmente ridotta o alterata;
- anomali: come ad esempio lo sciopero bianco ove gli scioperanti permangono sul posto di lavoro e quello straordinario in cui non ci si presenta negli orari di lavoro straordinario;
- non collaborazione;
- ostruzionismo: ovvero applicazione precisa di regolamenti e disposizioni del datore per rallentare il lavoro;
- sciopero delle mansioni: rifiuto di svolgere determinate mansioni;
- cottimo: rifiuto di seguire ritmi produttivi adeguati.