I requisiti della querela per diffamazione
Quando si parla di querela per diffamazione, si entra nell’ambito di un argomento che, ormai, fa parte del dibattito comune. Sentiamo parlare del reato di diffamazione ormai quasi ogni giorno, in TV e nei talk show. E non mancano le informazioni che spesso si leggono sui social network. Tuttavia, si tratta di questioni abbastanza complesse, e la semplificazione che ci troviamo spesso di fronte è massima.
Talvolta non riusciamo a distinguere neppure la differenza tra denuncia e querela per diffamazione: eppure, si tratta di una distinzione fondamentale. Per chiarire tutta questa confusione, abbiamo creato una guida nella quale cercheremo di fare luce su requisiti, termini e procedura.
Cosa si intende con “querela per diffamazione”
Per capire cosa si intende con querela per diffamazione, dobbiamo però partire dalle basi e analizzare più in dettaglio il reato di diffamazione.
Quando si diffama una persona diffondendo informazioni che ne ledono l’onore e la dignità si configura questo specifico reato. Un dettaglio fondamentale, però, è che si può parlare di diffamazione solo quando questa avviene a insaputa dell’interessato.
Un classico esempio di diffamazione è rappresentato dalla pubblicazione di materiale offensivo sia via stampa che via social o sul web.
L’assenza della vittima offesa è un punto fondamentale.
Quando infatti la persona di cui si ledono onore e dignità è presente, si configura l’ingiuria. Questo è un reato che è stato depenalizzato: non si prevedono cioè pene, ma solo un risarcimento danni per la vittima.
Nel caso in cui, invece, la vittima scopra che dignità e onore sono stati lesi in sua assenza, si potrà procedere con una querela per diffamazione.
Cosa prevede il Codice Penale
Bisogna poi ricordare che, per procedere con la querela per diffamazione, non è importante che le affermazioni siano vere o false. Si parla di diffamazione quando si instillano dubbi che possono ledere la dignità della vittima agli occhi di soggetti terzi.
Il reato di diffamazione, tra l’altro, è previsto dal Codice Penale, in dettaglio all’Art. 595, che afferma che:
“chiunque, (…) comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro”.
Sono poi disponibili, al medesimo articolo, ulteriori specificazioni:
“Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro”.
In caso di querela per diffamazione avviata da Corpo politico, amministrativo o giudiziario, sono previste pene più severe.
Differenze tra denuncia e querela
Viene a questo punto spontaneo chiedersi quali siano le differenze tra denuncia e querela per diffamazione. In effetti, i termini “denuncia” e querela vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma si tratta di due concetti diversi.
La querela richiede un atto di volontà da parte della vittima, la quale deve richiedere l’avvio del processo penale. La denuncia, invece, non necessità una richiesta da parte della vittima.
Di solito, la denuncia può essere presentata da chiunque sia a conoscenza del reato. La querela, invece, parte dalla persona offesa o dal suo avvocato.
Altra differenza fondamentale è che la denuncia non può essere ritirata, mentre la querela sì.
La remissione di querela
Ricordiamo infatti che, a differenza della denuncia, la querela per diffamazione prevede anche la cosiddetta remissione di querela. Con questo termine indichiamo l’atto formale con cui la vittima, dopo aver presentato querela, può ritirarla.
In questo caso, si estingue il reato: la remissione di querela si presenta con dichiarazione formale, ma anche attraverso comportamenti che manifestino la mancanza di volontà a procedere.
I reati procedibili a querela di parte
Denuncia e querela per diffamazione differiscono in quanto la denuncia serve esclusivamente per far sì che l’autorità giudiziaria venga a conoscenza del fatto.
La querela, in generale, serve invece alla vittima per richiedere che il colpevole venga punito. Questo è previsto per i reati procedibili a querela di parte, tra i quali rientra la diffamazione. Si tratta di reati perseguibili e punibili.
I requisiti per una querela per diffamazione
Perché si possa presentare una querela per diffamazione, ovviamente, è necessario che la vittima abbia avuto un danno d’onore o di reputazione.
Uno dei requisiti fondamentali per la querela, in realtà, lo abbiamo già chiarito, ma è bene ribadirlo nuovamente. Se l’offesa è avvenuta in presenza della vittima, non si configura reato di diffamazione.
In questo caso siamo di fronte a ingiuria, che non è più un reato e quindi non può essere punito penalmente. La vittima ingiuriata può comunque ottenere un risarcimento per i danni subiti. Oltre all’offesa alla reputazione e all’assenza della persona offesa, anche la comunicazione a diverse persone fa parte dei requisiti.
Perché si possa parlare di diffamazione, infatti, l’offesa deve essere comunicata a un minimo di due persone.
Querela per diffamazione: procedura e termini
La procedura richiede che, affinché si possa punire il colpevole, il processo venga avviato con una querela per diffamazione.
La querela va presentata di norma ai Carabinieri. La vittima, comunque, dovrebbe rivolgersi prima a un avvocato penalista, trattandosi di un reato che prevede anche un procedimento penale.
Come abbiamo visto, la sola denuncia non basta. La persona interessata dovrà necessariamente presentare querela, in assenza della quale l’intera procedura non può essere avviata.
Esistono anche dei termini prestabiliti. Di solito, la querela per diffamazione va presentata entro tre mesi dalla notizia del reato. Tuttavia, questa è solo un’indicazione generale.