La possibile introduzione della manipolazione mentale come reato
Negli ultimi anni, a causa del crescente numero di santoni, guru e truffatori che adescano vittime fragili, è cresciuta l’attenzione verso la manipolazione mentale. I casi di cronaca, quasi quotidianamente, ci mettono di fronte a storie in cui le vittime vengono manipolate a più livelli. Non mancano poi, purtroppo, gli abusi da parte delle cosiddette psicosette, in cui soggetti che si fingono dei salvatori in realtà sfruttano le fragilità di una o più vittime.
Sfortunatamente, esiste un vuoto di tutela penale. Tuttavia, si sta attualmente discutendo in merito alla possibile introduzione della manipolazione mentale come reato.
La manipolazione mentale e il vuoto di tutela penale
Nell’ordinamento italiano, in effetti, il reato di manipolazione mentale non esiste. Eppure, quotidianamente le vittime che vengono sfruttate in un momento di debolezza (che può anche perdurare o essere cronica) sono tantissime.
Un tempo, in realtà, le vittime delle manipolazioni di questo tipo erano tutelate dal cosiddetto Codice Rocco.
Secondo quanto disposto dall’Art. 603 del Codice Penale, era prevista la reclusione dai cinque ai quindici anni per chiunque sottoponesse una persona al proprio potere, assoggettandola. Si trattava del cosiddetto reato di plagio che, tuttavia, ad oggi non esiste più. Nel 1981, la disposizione del Codice Penale venne abrogata, perché giudicata incostituzionale.
Da quel momento, si è venuto a creare un vuoto di tutela penale per le vittime di manipolazioni psicologiche e mentali.
Disegno di Legge n. 1496 e la modifica all’articolo 613-quater
Tuttavia, questa carenza normativa è stata negli anni oggetto di attenzione da parte di parlamentari e senatori. Per cercare di mettere ordine e sanzionare la manipolazione mentale, sono diversi i disegni di legge proposti.
In primis, il Disegno di Legge n. 1496 del 22 maggio 2025, che ha proposto di introdurlo come reato.
Secondo quanto previsto da questo DDL, qualora un soggetto promuova attività che sfruttino una dipendenza, sia psicologica che fisica, procurando uno stato di soggezione che limiti o escluda “la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento, è punito con la reclusione da tre a otto anni”.
Se la condotta riguarda un minore, il periodo di reclusione non potrà essere inferiore ai sei anni.
Il DDL, più in dettaglio, propone una modifica all’articolo 613-quater del Codice Penale. Per contrastare l’azione delle psicosette, la proposta è quella di inserire, all’interno di tale articolo, il reato di manipolazione mentale.
Disegno di Legge n. 1515: la manipolazione emotiva e psicologica
Il Disegno di Legge 1515 del 4 giugno 2025, invece, non parla di manipolazione mentale, ma di manipolazione emotiva e psicologica.
Il DDL prevede di punire con la reclusione da cinque a quindici anni e con una multa dai 5.000 ai 20.000 euro la persona che “avvalendosi di isolamento dal contesto sociale di provenienza, abuso di psicoterapia, tecniche ipnotiche, sottomissione e altri mezzi, strumenti o tecniche di manipolazione e persuasione emotiva o psicologica, altera la volontà di una persona distorcendone e modificandone la visione della realtà, tale da comportare il mutamento dei comportamenti di vita, ovvero inducendola a vivere all’interno di comunità o gruppi, al fine di trarne profitto per sé o per altri”.
Nel caso in cui le vittime siano soggetti minori o incapaci di intendere e di volere, la pena verrebbe aumentata in misura variabile da un terzo alla metà.
La ratio: proteggere dalle forme di condizionamento psichico intenso
Sebbene leggermente diversi tra loro, i due Disegni di Legge n. 1515 e n. 1496 hanno ratio e obiettivi comuni.
Entrambi i DDL nascono infatti dalla necessità di colmare un vuoto normativo e di sanzionare condotte subdole che rappresentano delle forme di condizionamento psichico intenso.
La ratio di fondo che anima entrambe le proposte di legge è dunque la tutela della capacità di autodeterminazione e del discernimento dell’individuo.
Ci sono però delle differenze tra le due proposte.
Il DDL n. 1515 mira esplicitamente a sanzionare le condotte di chi “altera la volontà di una persona distorcendone e modificandone la visione della realtà”. L’obiettivo è colpire l’azione di manipolazione mentale che produce un mutamento dei comportamenti di vita, specialmente quando l’induzione riguarda la sottomissione a “comunità o gruppi”.
In altre parole, il focus del Disegno di Legge n. 1515 si concentra sul risultato della manipolazione mentale.
Il Disegno di Legge n. 1496, invece, si concentra sullo stato in cui la vittima viene indotta.
L’azione sanzionabile è quella di chi “induce taluno in un perdurante stato di soggezione”. Questo stato è descritto in modo da “escludere, o da limitare in modo rilevante, la libertà di autodeterminazione o la capacità di discernimento”. In questo DDL l’enfasi è posta sulla durata della soggezione e sulla gravità della limitazione imposta alle capacità critiche e decisionali della persona.
Possiamo quindi dire che la comune ratio legislativa intende fornire uno strumento giuridico per contrastare la manipolazione mentale. L’abuso psicologico e relazionale, che non sempre si manifesta con violenza fisica, annienta comunque l’individuo nella sua essenza, privandolo della sua facoltà di scegliere liberamente il proprio percorso di vita.
Manipolazione mentale come reato: a che punto siamo
Sui due Disegni di Legge che mirano a introdurre il reato di manipolazione mentale si è espresso il Comitato Direttivo Centrale, Commissione diritto e procedura penale, lo scorso 8 novembre 2025. Il parere è stato fornito sulla base di entrambe le proposte di legge sul reato di manipolazione mentale.
Pur lodando l’intento e la volontà di tutelare le vittime delle psicosette, il parere ha anche sottolineato le criticità dei due DDL. Il problema principale risiede nel rischio di violazione del principio di determinatezza della legge penale previsto dall’Art. 25 della Costituzione.
Infatti, concetti come “stato di soggezione perdurante” o “alterazione della volontà” sono considerati troppo indeterminati per la legge penale. Il rischio, in sostanza, è che accada ciò che è già accaduto nel 1981 al reato di plagio, che come abbiamo visto venne abrogato.
Ad oggi, purtroppo, non esistono criteri oggettivi e accertabili per distinguere con certezza la mera persuasione lecita dalla vera e propria suggestione che annulla la volontà. In assenza di tali criteri, si genera un forte rischio di arbitrio giudiziale.
