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Processo tributario telematico: normativa, struttura e attori coinvolti

Processo tributario telematico: normativa, struttura e attori coinvolti

Processo tributario telematico - struttura
  • Sara Elia
  • 15 Settembre 2025
  • Guide
  • 5 minuti

Il Processo tributario telematico (PTT)

La riforma del processo tributario del 2024, introdotta con la Legge 130/2022 e il D.Lgs. 220/2023, ha segnato un passaggio cruciale nella modernizzazione della giustizia fiscale italiana. Con l’introduzione del processo telematico tributario (PTT), il sistema si è orientato verso una gestione più snella, digitale ed efficiente delle controversie, riducendo tempi e complessità procedurali.

Questa innovazione non riguarda solo gli strumenti tecnologici, ma ridefinisce anche la struttura del contenzioso, il ruolo dei giudici tributari e le modalità di accesso da parte di contribuenti, professionisti e Agenzia delle Entrate. Il processo telematico tributario diventa così non soltanto un obbligo normativo, ma un’opportunità per garantire maggiore trasparenza, rapidità e tracciabilità nelle decisioni.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo cosa prevede la normativa, come si articola la nuova struttura del processo e quali sono gli attori coinvolti nella gestione telematica delle controversie fiscali.

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Processo tributario telematico: normativa e quadro giuridico attuale

Dal 4 gennaio 2024 il processo tributario telematico ha subito importanti modifiche nell’assetto. In particolare:
 
  • le precedenti Commissioni tributarie sono diventate Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado;
  • al posto dei giudici onorari sono stati introdotti i magistrati tributari professionali;
  • le Corti sono organizzate su base regionale;
  • i giudici tributari hanno un unico ruolo unico nazionale maggiormente uniforme rispetto al precedente.
Inoltre, dal 2 settembre 2024, sono stati introdotti:
 
  • obbligo di sottoscrizione digitale per tutti gli atti processuali. In questo senso, gli atti del giudice, delle segreterie, dei difensori e delle parti devono essere firmati digitalmente, pena la nullità e con possibili conseguenze nelle spese di lite in caso di inosservanza delle norme tecniche.
  • notifiche telematiche: è obbligatorio notificare atti e decreti tramite PEC o tramite il sistema informatico “Sophia” del Dipartimento di Giustizia Tributaria. Il domicilio digitale è vincolante e ogni cambio di PEC deve essere comunicato tempestivamente;
  • contraddittorio fiscale, che deve precedere ogni atto lesivo. In quest’ottica, il giudice può compensare le spese di lite in casi di soccombenza reciproca o gravi ragioni, anche motivabili, e può ridurre o esonerare dalle spese se l’impugnazione è basata su documenti determinanti emersi nel giudizio.

Struttura e funzionamento base

Come abbiamo visto finora, ad oggi il processo tributario telematico si è affermato come regime unico digitale.
Infatti, dal 2 settembre 2024 tutte le controversie devono essere gestite esclusivamente in modalità telematica: notifiche e depositi non sono più ammessi in formato analogico, nemmeno per contenziosi minori o per chi agisce in proprio senza avvocato.
 
Il suo funzionamento è semplice. É infanti sufficiente che:
 
  • il contribuente ricorrente, difensore e amministrazione resistente depositino ricorsi, memorie, documenti e controricorsi tramite PEC o portale SIGIT/PTT;
  • la controparte si costituisca in via telematica e depositi la copia informatica conforme per la procura alle liti;
  • il giudice emetta la sentenza, ordinanza o provvedimento firmandolo digitalmente, pubblicandolo nel fascicolo e inviando l’avviso via PEC alle parti.
Come è evidente, il fascicolo telematico rappresenta il cuore operativo del sistema: ogni atto depositato confluisce automaticamente nel fascicolo informatico, consultabile da giudici e parti.
 
Inoltre, il regime semplificato favorisce la tracciabilità, la rapidità e la trasparenza ed è supportato da aggiornamenti degli applicativi e delle funzionalità del Portale della Giustizia Tributaria. In particolare: la gestione delle istanze cautelari, delle prove testimoniale, e la semplificazione delle sentenze in casi di manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso.

Quali sono gli attori coinvolti e che ruolo hanno

Il processo tributario telematico coinvolge vari attori, ciascuno con compiti precisi. Nello specifico:
 
  • contribuente: deposita il ricorso via PEC o portale, aggiorna il proprio domicilio digitale, comunica cambi di PEC. In caso di istanza di sospensione cautelare dell’esecuzione dell’atto tributario, deve indicare e fornire garanzia sotto forma di deposito o fidejussione;
  • difensore, che di solito è l’avvocato o l’esperto fiscalista: deve firmare digitalmente gli atti principali e depositare allegati informatici;
  • ente resistente (agenzia, regioni o enti locali): può difendersi anche tramite funzionari interni e dirigenti, non necessariamente avvocati esterni;
  • Corte di Giustizia Tributaria (Primo grado e Appello): il giudice, monocratico o collegiale, esamina le richieste telematiche, decide sulle istanze cautelari entro 20 giorni per poi emettere le ordinanze, firmare tutto digitalmente e rendere disponibile la documentazione nel fascicolo telematico;
  • staff tecnico e sistema PTT/SIGIT: ha il compito di fornire la piattaforma, gestire il sistema informatico e le funzionalità di notifiche, deposito, fascicolo, e firma digitale;
  • magistrati tributari professionali: sostituiscono i precedenti giudici onorari e operano nel nuovo ruolo unico nazionale, garantendo maggiore competenza e uniformità nel giudizio tributario.
Ad oggi, inoltre, è possibile depositare gli allegati senza firma digitale obbligatoria mentre successivi adeguamenti hanno anche integrato funzionalità per le nuove procedure previste dalla riforma Fisco e Tasse.

Vantaggi principali e giurisprudenza rilevante

Come abbiamo visto finora, il processo tributario telematico consente una gestione totalmente digitale del contenzioso. In modo evidente, offre quindi vantaggi quali:
 
  • riduzione dei tempi;
  • tracciabilità;
  • eliminazione del cartaceo;
  • facilitazione dell’accesso alle parti tramite fascicolo telematico disponibile online;
  • semplificazione del lavoro;
  • miglioramento della trasparenza.
In particolare, a riguardo dell’ultimo punto le notifiche via PEC rendono automatica la trasmissione degli atti e i documenti una volta depositati in primo grado non devono essere ripresentati in appello in quanto restano accessibili nel fascicolo elettronico.
 
Inoltre, sono state fornire dalla Cassazione delle interpretazioni chiarificatrici su alcuni aspetti che erano rimasti fino ad allora ambigui. Nello specifico è molto importante quello che stabilisce che, per quanto riguarda l’impugnazione di avvisi fiscali dopo il fallimento, solo il curatore può impugnare atti riferiti a debiti concorsuali, mentre il soggetto fallito può impugnare quelli extra concorsuali, come le sanzioni personali.
 
Come abbiamo visto insieme, il processo tributario telematico è ad oggi diventato il modello definitivo per il contenzioso tributario italiano. Questo sistema, sebbene richieda strumenti digitali e la PEC obbligatoria, semplifica la gestione delle controversie e garantisce trasparenza, efficienza e tracciabilità, oltre a fornire strumenti di protezione in caso di atti ingiusti o difetti di notifica.
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