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Know how aziendale: il reato di rivelazione di segreti industriali

Know how aziendale: il reato di rivelazione di segreti industriali

Know how aziendale - il reato di rivelazione di segreti industriali
  • Sara Elia
  • 1 Giugno 2024
  • Notizie giuridiche
  • 4 minuti

Know how aziendale e l'uso di informazioni segrete

Di recente, la Corte di Cassazione ha dovuto affrontare una questione a riguardo della protezione penale del know-how aziendale. In particolare, la sentenza riguardava la rivelazione o l’uso di informazioni segrete su scoperte scientifiche, invenzioni e applicazioni industriali.

Analizziamo insieme cosa prevede la legge a riguardo della questione!

Indice
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L’importanza della tutela know how aziendale

Con il termine know how aziendale si intende il patrimonio di conoscenze, competenze e abilità di un’azienda. Sono infatti queste qualità che permettono di:
  • costruire e sviluppare un’identità propria;
  • assumere una posizione rilevante nel mercato di riferimento;
  • crescere acquisendo un vantaggio competitivo rispetto ai propri competitor;
  • sviluppare un proprio esclusivo modello di business.
Alla luce del valore che il know how apporta all’azienda, è necessaria un’adeguata tutela e salvaguardia. Infatti, un eventuale uso improprio o divulgazione ad imprese concorrenti arrecherebbe un danno molto grave.
L’insidiosità delle condotte di violazione del segreto comprende inoltre, non solo il rilevamento del segreto di per sé anche il mancato rispetto del dovere di fedeltà da parte dei soggetti interessati.
 
Sul piano civilistico, il Codice Civile prevede norme sanzionatorie la concorrenza sleale. Inoltre, il Codice della Proprietà Industriale consente all’impresa di tutelare efficacemente il proprio know-how aziendale qualora siano presenti presupposti quali:
  • segretezza;
  • valore economico;
  • sottoposizione del segreto ad adeguate misure di sicurezza.
Il codice penale, invece, sanziona la rivelazione o l’uso di informazioni segrete su scoperte scientifiche, invenzioni e applicazioni industriali, compiute in violazione di un rapporto fiduciario di natura professionale.

Know how aziendale: cosa stabilisce la sentenza

La sentenza a riguardo della tutela penale del know how aziendale depositata il 28 gennaio 2024, chiarisce alcuni punti che finora erano stati in ombra.

Nello specifico:

“In tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l’aspetto soggettivo, con riferimento all’avente diritto al mantenimento del segreto stesso. Sotto l’aspetto oggettivo, all’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale. Pertanto, il know how, vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale”.

In particolare, la definizione di segreto industriale è sempre stato il punto dell’intera questione.
Si è reso quindi necessario puntualizzare questi concetti dal punto di vista esegetico. I giudici di legittimità hanno precisato che il reato avviene tutte le volte che viene rivelato un segreto che riguardi anche una sola parte del processo produttivo. Non è quindi necessario che esso comprenda tutte le componenti de prodotto medesimo.

Come è evidente, il tema centrale è quindi la necessità di delimitare il segreto industriale e connotarlo nei suoi aspetti.

Che cos’è il reverse engineering

La sentenza con cui la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali prende posizione anche sul reverse engineering.
 
Come abbiamo visto finora, in tema tutela penale del know how aziendale occorre preservare il segreto industriale inteso in senso lato. E quindi quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la produzione.
 
I giudici, inoltre, hanno trattato il tema del reverse engineering, una sofisticata modalità di copia di un prodotto.
Con tale espressione si intende l’attività di osservazione e studio di un prodotto e delle sue caratteristiche tramite cui è possibile comprendere la tecnologia con cui è stato realizzato. E, agendo allo stesso modo, replicarla.
 
La Corte ha chiarito che, in tema di rivelazione di segreti scientifici o commerciali, si tratta di attività rientrante nel novero dell’impiego di segreti industriali penalmente sanzionabili.
Non sono invece tutelabili le informazioni tecniche facilmente accessibili, parte di chiunque abbia adeguate conoscenze di elettronica.
Se così non fosse, infatti, questo processo sarebbe facilmente elusa la tutela del segreto industriale. E permetterebbe, inoltre, di riprodurre ripetutamente il prodotto di un’impresa che per idearlo ha sviluppato complessi progetti di ricerca.

Informazioni segrete vs conoscenze professionali

Il vero tema della questione ruota intorno all’ individuazione del confine tra le informazioni su cui può essere imposta la segretezza e le conoscenze che fanno parte della formazione del lavoratore.
 
Nello specifico non sono riconosciute in quanto segrete le conoscenze comuni e le informazioni accessibili. Allo stesso tempo un’azienda non può rivendicare un primato su un prodotto qualora sia esso molto semplice e in commercio da tempo.
In altre parole, per il genere di prodotto in discussione, non sarebbe prospettabile un know how una volta che il prodotto sia stato posto in commercio così da far assurgere tale tutela ad un arbitrio assoluto.
 
Se queste rientrano quindi nell’ambito conoscenze professionali, le informazioni segrete sono invece quelle che:
  • sono soggette al legittimo controllo del detentore;
  • hanno valore economico in quanto segrete;
  • sono sottoposte a misure ragionevolmente adeguate da parte di persone al cui legittimo controllo sono soggette.
Nell’ordinamento italiano la tutela del segreto industriale opera a vari livelli, articolandosi in due tipi diversi di normativa.
La prima, civile, vieta al prestatore di lavoro di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter arrecare danno. La seconda, penale, è volta a proteggere l’interesse del datore di lavoro a sulla rivelazione di segreti professionali, scientifici e industriali.
 
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